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misura, è necessario considerare
non le loro marcature o bolli di
verificazione, bensì la data della
loro messa in servizio se avvenuta
entro, e non oltre, i due anni dalla
marcatura-verificazione. Se detta
messa in servizio è avvenuta
oltre i due anni predetti, la data
da cui calcolare la decorrenza
della periodicità va individuata
sommando due anni all’anno delle
marcature comunitarie o bolli di
verificazione. La data si ricava
considerando il 31 dicembre
dell’anno di marcatura o bolli e
aggiungendo i due anni previsti
dal comma precitato”.
Per quanto riguarda la vigilanza
del mercato, si tratta dell’attività
di vigilanza che le Camere di
commercio esercitano sugli
strumenti immessi sul mercato o
su quelli importati, con l’obiettivo
della verifica della conformità degli
strumenti ai requisiti previsti dalle
norme applicabili. In base alle norme
UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005,
le Camere di commercio possono
avvalersi di laboratori accreditati.
Gli esiti dei loro controlli sono inviati
al Mise (le procedure di riferimento
sono la Guida Welmec 5.2 del 2015
del Market Surveillance Guide; Nawi
e Mid).
Lo schema relativo alla vigilanza del mercato (fonte, Unioncamere)