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50 misura, è necessario considerare non le loro marcature o bolli di verificazione, bensì la data della loro messa in servizio se avvenuta entro, e non oltre, i due anni dalla marcatura-verificazione. Se detta messa in servizio è avvenuta oltre i due anni predetti, la data da cui calcolare la decorrenza della periodicità va individuata sommando due anni all’anno delle marcature comunitarie o bolli di verificazione. La data si ricava considerando il 31 dicembre dell’anno di marcatura o bolli e aggiungendo i due anni previsti dal comma precitato”. Per quanto riguarda la vigilanza del mercato, si tratta dell’attività di vigilanza che le Camere di commercio esercitano sugli strumenti immessi sul mercato o su quelli importati, con l’obiettivo della verifica della conformità degli strumenti ai requisiti previsti dalle norme applicabili. In base alle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2005, le Camere di commercio possono avvalersi di laboratori accreditati. Gli esiti dei loro controlli sono inviati al Mise (le procedure di riferimento sono la Guida Welmec 5.2 del 2015 del Market Surveillance Guide; Nawi e Mid). Lo schema relativo alla vigilanza del mercato (fonte, Unioncamere)