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CIG MAGAZINE 38 stoccaggio di GNL, connesse o funzionali all’allacciamento e alla realizzazione della rete nazionale di trasporto del gas naturale o di parti isolate della stessa definite come strategiche. L’articolo 10, invece, riguarda la formazione di provvedimenti in materia di obblighi di separazione contabile, al fine di recepire le disposizioni in materia di separazione contabile per le attività riconducibili ai servizi di “Small Scale LNG” forniti dai terminali di GNL. Sempre in campo regolatorio, il decreto legislativo opera un approfondimento del perimetro e delle attività riconducibili ai servizi “Small Scale LNG” forniti dai terminali di GNL, sia al fine d adottare un’adeguata disciplina in materia di obblighi di separazione contabile, sia al fine di verificare la sussistenza di eventuali esigenze di coordinamento tra tali servizi e quelli regolati dall’Autorità per l’energia. A questo proposito, va ricordata la delibera del 16 marzo scorso, la numero 141/2017/R/ Gas dell’Autorità, di avvio del procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe per l’utilizzo dei terminali di GNL per il quinto periodo di regolazione e in materia di separazione contabile relativi ai servizi di “Small Scale LNG”. Anche sul fronte delle reti di distribuzione alimentate a GNL, il decreto legislativo fornisce indicazioni e risposte in linea con le aspettative di sviluppo di tale segmento di mercato, a vantaggio delle comunità locali non servite dalla rete dei metanodotti. Con un’apposita disposizione (articolo 14), si dettano indicazioni per le reti di GNL, prevedendo la competenza dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas per la definizione delle condizioni economiche di fornitura del GNL. Anche in questo l’Autorità ha provveduto a deliberare con il provvedimento 324/2017/R/Gas del 12 maggio scorso. L’articolo 18 del decreto legislativo, per l’implementazione della rete dei punti vendita dei