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Economico, di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti e d’intesa con la
Regione. Invece, per gli stoccaggi
inferiori alle 200 tonnellate e
superiori alle 50, l’autorizzazione
unica è rilasciata dalla Regione
o dall’ente delegato dalla stessa
amministrazione regionale.
Per gli impianti di stoccaggio di
GNL inferiori alle 50 tonnellate
è prevista una procedura
amministrativa semplificata,
basata sulla presentazione al
Comune di competenza di una
dichiarazione in cui si attesta
il rispetto delle normative in
materia ambientale, sanitaria e
di sicurezza. Per gli impianti di
distribuzione di GNL per uso
autotrazione, si applicano le
procedure amministrative già
in vigore per il gas naturale
compresso.
Per quanto concerne invece il
quadro regolatorio del decreto
legislativo, l’articolo 9 definisce le
condizioni, anche economiche,
di accesso e di erogazione dei
servizi che possono essere forniti
mediante le infrastrutture di
specifiche realtà che vengono
considerate. L’articolo 9 fa
riferimento alle infrastrutture di
stoccaggio di GNL connesse o
funzionali all’allacciamento e alla
realizzazione della rete nazionale
di trasporto di gas naturale o di
parti isolate della stessa; con il 10,
invece, ci si riferisce agli impianti
cosiddetti “Small Scale LNG” non
destinati all’alimentazione delle
reti di trasporto di gas naturale;
con l’articolo 11 ai depositi di
stoccaggio del GNL di piccole
dimensioni destinati ad alimentare
le utenze finali.
Più nello specifico, le novità
del decreto riguardano l’iter
autorizzativo.
Per la realizzazione degli impianti
definiti strategici (articolo 9), serve
l’autorizzazione unica rilasciata
dal Ministero dello Sviluppo
Economico di concerto con il
Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, di intesa con le
Regioni interessate. Per quanto
riguarda gli stoccaggi superiori
alle 200 tonnellate (articolo 10),
l’autorizzazione unica è rilasciata
dal Ministero dello Sviluppo