In che senso? Nel frattempo è intervenuto il Decreto Legislativo 22 novembre 2023, n. 184, che ha recepito la Direttiva( UE) 2021 / 2118. Con tale intervento il legislatore italiano ha dato attuazione ai principi già elaborati a livello europeo, rendendoli espressamente parte del nostro ordinamento: se prima il principio operava prevalentemente attraverso la giurisprudenza e l’ interpretazione conforme, oggi è direttamente ricavabile dalla normativa interna, con un significativo rafforzamento della certezza del diritto e della prevedibilità delle soluzioni applicative.
Quindi oggi l’ obbligo RCA vale anche per i veicoli fermi? Sì, il dato oggi è chiaro: l’ obbligo assicurativo riguarda tutti i veicoli immatricolati che non siano stati formalmente ritirati dalla circolazione, a prescindere dal loro utilizzo concreto. Non rileva, quindi, che il veicolo sia fermo, inutilizzato o custodito in un garage o in un’ a- rea privata; il fondamento dell’ obbligo non è la circolazione in senso dinamico, ma la potenziale idoneità del veicolo, in quanto tale, a causare danni.
E per i veicoli non funzionanti o destinati alla demolizione? Anche sotto questo profilo non vi sono cambiamenti di principio. Come già chiarito dalla Corte di Giustizia, la mera inidoneità alla circolazione o l’ intenzione di demolire il veicolo non sono sufficienti a far venir meno l’ obbligo assicurativo; il veicolo continua a essere considerato tale finché resta immatricolato e non è stato formalmente escluso dalla circolazione secondo le procedure previste dalla legge.
Esistono allora delle ipotesi in cui l’ obbligo viene meno? Sì, ma si tratta di ipotesi circoscritte e da interpretare restrittivamente. In linea generale, l’ obbligo assicurativo può venire meno quando il
veicolo è stato formalmente ritirato dalla circolazione oppure quando si trova in una condizione tale da escluderne in modo definitivo la qualificazione come veicolo, secondo la normativa vigente. Ne consegue che la mera inidoneità tecnica o il semplice mancato utilizzo non sono elementi sufficienti a escludere l’ obbligo di copertura assicurativa.
Cosa succede, invece, a chi non assicura un veicolo soggetto all’ obbligo? Le conseguenze sanzionatorie, già previste dal Codice della strada e dal Codice delle assicurazioni, operano in relazione all’ ambito dell’ obbligo così come oggi definito dalla normativa vigente. Sul piano amministrativo, la circolazione senza copertura assicurativa è sanzionata con una sanzione pecuniaria significativa, cui si accompagnano il sequestro del veicolo e, nei casi più gravi, la confisca. Il sistema sanzionatorio è strutturato in modo da essere effettivo e dissuasivo. Anche a prescindere dalla circolazione, i controlli oggi avvengono sempre più tramite strumenti automatizzati e banche dati, con un’ elevata probabilità di accertamento dell’ assenza di copertura assicurativa. Sul piano civile, le conseguenze sono ancora più rilevanti: in caso di sinistro, il responsabile risponde integralmente dei danni cagionati a terzi. L’ eventuale intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada non elimina tale responsabilità, ma comporta un’ azione di rivalsa nei confronti del soggetto obbligato. Ne deriva un quadro in cui l’ omessa assicurazione espone il proprietario del veicolo a rischi economici particolarmente elevati.
Qual è, in definitiva, la portata pratica di queste novità? La portata è soprattutto sistematica. Non si tratta di un mutamento radicale, ma di una stabilizzazione e di un rafforzamento di un orientamento già affermato. Con il recepimento della direttiva europea, il principio dell’ obbligo assicurativo“ sganciato” dalla circolazione diventa una regola positiva del nostro ordinamento, pienamente applicabile anche nei rapporti tra privati, riducendo gli spazi di incertezza.
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