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casi di vita quotidiana
Alcuni casi concreti tratti dall’osservazione delle
pronunce dei Magistrati in materia, chiarirà
quanto detto.
Rilevazione del numero di targa. In questo
caso, poiché si tratta di percezione sensoriale,
e come tale suscettibile di errore di fatto, non
è necessario proporre querela di falso, ma è
sufficiente fornire prove idonee a vincere la
presunzione di veridicità del verbale, secondo
l’apprezzamento rimesso al giudice di merito.
Passaggio con il rosso.
Anche in questo caso l’efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa perché
afferente ad un giudizio valutativo su un fatto
che, in ragione della sua modalità di accadimento repentino, non può essere verificabile in
modo oggettivo, potendo dare luogo ad una
percezione sensoriale caratterizzata da errori
nell’apprezzamento.
Mancato uso della cintura di sicurezza.
Deve attribuirsi invece pieno valore probatorio
al verbale con cui gli agenti della Polizia Municipale attestano che il conducente dell’autovettura, al momento dell’ordine di fermata, non
indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione sia
qualificabile come una mera sensazione.
Uso del telefonino durante la guida.
Anche in questo caso il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, in quanto la visione di un veicolo il
cui conducente guida parlando con il telefono
cellulare non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente
accertatore.
Allo stesso modo, e per concludere, in caso di
sinistro stradale, non tutto quanto riportato nel
verbale del Pubblico Ufficiale, intervenuto sul
posto, fa piena prova e non è contestabile.
In realtà solo quanto percepito visivamente e direttamente dalle Forze dell’Ordine,
che abbiano assistito all’incidente, ha valore
di piena prova.
Al contrario, le restanti parti del verbale, quali
per esempio la ricostruzione del fatto sulla
base delle testimonianze raccolte dai terzi, o
in seguito ad altri accertamenti, può essere liberamente apprezzabile e valutabile dal
Giudice chiamato a decidere sul risarcimento
del danno.
In altre parole, con riguardo a tali ultimi elementi, il Magistrato avrà il potere di disattendere quanto indicato nel verbale e decidere di
attribuire la colpa del sinistro a chi ritenga più
opportuno.