C mag Gennaio 2014 | Page 46

46 casi di vita quotidiana Alcuni casi concreti tratti dall’osservazione delle pronunce dei Magistrati in materia, chiarirà quanto detto. Rilevazione del numero di targa. In questo caso, poiché si tratta di percezione sensoriale, e come tale suscettibile di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la presunzione di veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al giudice di merito. Passaggio con il rosso. Anche in questo caso l’efficacia probatoria privilegiata deve essere esclusa perché afferente ad un giudizio valutativo su un fatto che, in ragione della sua modalità di accadimento repentino, non può essere verificabile in modo oggettivo, potendo dare luogo ad una percezione sensoriale caratterizzata da errori nell’apprezzamento. Mancato uso della cintura di sicurezza. Deve attribuirsi invece pieno valore probatorio al verbale con cui gli agenti della Polizia Municipale attestano che il conducente dell’autovettura, al momento dell’ordine di fermata, non indossava la cintura di sicurezza, non potendosi ritenere che tale forma di constatazione sia qualificabile come una mera sensazione. Uso del telefonino durante la guida. Anche in questo caso il verbale di accertamento dell’infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, in quanto la visione di un veicolo il cui conducente guida parlando con il telefono cellulare non implica alcuna attività di valutazione o di elaborazione da parte dell’agente accertatore. Allo stesso modo, e per concludere, in caso di sinistro stradale, non tutto quanto riportato nel verbale del Pubblico Ufficiale, intervenuto sul posto, fa piena prova e non è contestabile. In realtà solo quanto percepito visivamente e direttamente dalle Forze dell’Ordine, che abbiano assistito all’incidente, ha valore di piena prova. Al contrario, le restanti parti del verbale, quali per esempio la ricostruzione del fatto sulla base delle testimonianze raccolte dai terzi, o in seguito ad altri accertamenti, può essere liberamente apprezzabile e valutabile dal Giudice chiamato a decidere sul risarcimento del danno. In altre parole, con riguardo a tali ultimi elementi, il Magistrato avrà il potere di disattendere quanto indicato nel verbale e decidere di attribuire la colpa del sinistro a chi ritenga più opportuno.