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casi di vita quotidiana 44 Ciampino Magazine - gennaio 2014 A cura dell’Avv. Roberto Pasquali per approfondimenti visitate il sito: www.libraiuris.it Multe: quando il verbale del Pubblico Ufficiale fa piena fede e quando no... I l postino che bussa e chiede una firma per la consegna di una raccomandata oppure il ritrovamento nella cassetta della posta dell’avviso per un plico in giacenza da ritirare all’Ufficio Postale, di solito, di questi tempi, non è mai per buone notizie, perché potrebbe trattarsi della notifica di una bella contravvenzione. In questi casi il cittadino si trova disorientato, dovendo valutare tra costi e perdite di tempo per far di ricorso, se valga la pena o meno procedere alla contestazione della contravvenzione stessa. Senza contare che per legge il verbale di accertamento di una violazione del codice della strada, in dipendenza della sua natura di atto pubblico, in linea di massima, fa piena prova fino a querela di falso e non ammette contestazioni. Diciamo in linea di massima. Vediamo perché. Quando si commette un’infrazione stradale o si verifica un sinistro, com’è noto, alcuni organi facenti parte della Pubblica Amministrazione, dotati del potere di controllo sul territorio (Polizia stradale; Polizia di Stato; Carabinieri, Polizia municipale, Vigili urbani, ecc), intervengono per individuare condotte passibili di sanzione amministrativa o per far rilevamenti che consentano di agevolare la comprensione delle cause e delle responsabilità. Specie nei sinistri stradali il c.d. “verbale” costituisce, senza dubbio, una delle prove più rilevanti nell’eventuale procedimento civile  che segua per l’accertamento delle responsabilità. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi di un atto pubblico, gode di una “fede privilegiata” e fa piena prova fino a querela di falso. Nel processo civile, la “querela di falso” è un procedimento molto delicato che toglie l’efficacia di prova legale all’atto del Pubblico Ufficiale sia che si tratti di falsità materiale, ovvero di mancata corrispondenza tra la realtà e le risultanze estrinseche del documento per un vizio originario, per contraffazione o a causa di un’alterazione, sia che si tratti di falsità ideologica, per cui non sono veri i fatti risultanti dal documento. La sentenza emessa nel procedimento di querela di falso ha un’efficacia generale  poiché, laddove accerti la falsità del verbale, lo priva dei suoi effetti legali (naturalmente se la sentenza è di rigetto della domanda, conterrà una condanna del querelante a una pena pecuniaria). Se quella di cui sopra è la regola, ecco l’eccezione: per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un Pubblico Ufficiale, su circostanze oggetto di percezione sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso, ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere la veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al Giudice di merito. Ciò vuol dire che mentre l’atto pubblico fa piena prova (e non può essere contestato se non con la querela di falso) per i fatti che il pubblico ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza e verbalizzati senza alcun margine di apprezzamento, e per gli  atti da lui compiuti, per le percezioni sensoriali del verbalizzante, siccome passibili di erroneità nella valutazione (non essendo i fatti avvenuti in sua presenza), si può procedere alla contestazione anche mediante il ricorso a prove di tutte le categorie previste dal 45 codice, senza necessità di previa presentazione della querela di falso. In altre parole il verbale del Pubblico Ufficiale non potrà costituire prova piena ed incontrovertibile con riguardo ai giudizi valutativi che esprima il medesimo, con riguardo alla menzione di quelle circostanze relative a fatti, i quali, in ragione delle loro modalità di accadi- mento repentino, non si siano potuti verificare e controllare secondo un metro sufficientemente obbiettivo e che pertanto, abbiano potuto dare luogo ad una percezione sensoriale implicante margini di apprezzamento. Si pensi ad esempio alle circostanze inserite nel verbale ed apprese de relato da altre persone; tali circostanze, in base a quanto appena detto, non potranno mai avere valore probatorio precostituito, e potranno eventualmente essere soltanto liberamente valutate dal giudice unitamente al resto del materiale probatorio presente in giudizio. STUDIO SIGEN ORSINI & VESPERTILLI - PIANI DI AUTOCONTROLLO CONSULENZA IN MATERIA DI IGENE E SICUREZZA ALIMENTI CONSULENZA IN MATERIA DI IGENE E SICUREZZA ALIMENTI STUDIO ASSOCIATO SICUREZZA ED IGIENE DR.SSA ORSINI P. & VESPERTILLI T. STUDIO ASSOCIATO SICUREZZA ED IGIENE DR.SSA ORSINI P. & VESPERTILLI T. Hazard Analysis Critical Control Point - PRELIEVI ED ANALISI - FORMAZIONE - RELAZIONI CON LE ASL Via Alcide De Gasperi, 17 - 00043 - Ciampino Cell. 3477208617 - 3483832053 www.studiosigen.webnote.it - e-mail: [email protected]