casi di vita quotidiana
44
Ciampino Magazine - gennaio 2014
A cura dell’Avv. Roberto Pasquali
per approfondimenti visitate il sito:
www.libraiuris.it
Multe: quando il verbale del Pubblico
Ufficiale fa piena fede e quando no...
I
l postino che bussa e chiede una firma per
la consegna di una raccomandata oppure il ritrovamento nella cassetta della posta
dell’avviso per un plico in giacenza da ritirare
all’Ufficio Postale, di solito, di questi tempi, non
è mai per buone notizie, perché potrebbe trattarsi della notifica di una bella contravvenzione.
In questi casi il cittadino si trova disorientato,
dovendo valutare tra costi e perdite di tempo
per far di ricorso, se valga la pena o meno
procedere alla contestazione della contravvenzione stessa.
Senza contare che per legge il verbale di
accertamento di una violazione del codice della
strada, in dipendenza della sua natura di atto
pubblico, in linea di massima, fa piena prova
fino a querela di falso e non ammette contestazioni.
Diciamo in linea di massima. Vediamo perché.
Quando si commette un’infrazione stradale o si
verifica un sinistro, com’è noto, alcuni organi
facenti parte della Pubblica Amministrazione,
dotati del potere di controllo sul territorio (Polizia stradale; Polizia di Stato; Carabinieri, Polizia
municipale, Vigili urbani, ecc), intervengono per
individuare condotte passibili di sanzione amministrativa o per far rilevamenti che consentano di agevolare la comprensione delle cause e
delle responsabilità.
Specie nei sinistri stradali il c.d. “verbale”
costituisce, senza dubbio, una delle prove più
rilevanti nell’eventuale procedimento civile che
segua per l’accertamento delle responsabilità.
Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi di un atto
pubblico, gode di una “fede privilegiata” e fa
piena prova fino a querela di falso.
Nel processo civile, la “querela di falso” è
un procedimento molto delicato che toglie
l’efficacia di prova legale all’atto del Pubblico Ufficiale sia che si tratti di falsità materiale,
ovvero di mancata corrispondenza tra la realtà
e le risultanze estrinseche del documento per
un vizio originario, per contraffazione o a causa
di un’alterazione, sia che si tratti di falsità
ideologica, per cui non sono veri i fatti risultanti
dal documento.
La sentenza emessa nel procedimento di querela di falso ha un’efficacia generale poiché,
laddove accerti la falsità del verbale, lo priva dei
suoi effetti legali (naturalmente se la sentenza è
di rigetto della domanda, conterrà una condanna del querelante a una pena pecuniaria).
Se quella di cui sopra è la regola, ecco l’eccezione: per contestare le affermazioni contenute in un verbale proveniente da un Pubblico
Ufficiale, su circostanze oggetto di percezione
sensoriale, come tali suscettibili di errore di fatto, non è necessario proporre querela di falso,
ma è sufficiente fornire prove idonee a vincere
la veridicità del verbale, secondo l’apprezzamento rimesso al Giudice di merito.
Ciò vuol dire che mentre l’atto pubblico fa piena prova (e non può essere contestato se non
con la querela di falso) per i fatti che il pubblico
ufficiale attesti essere avvenuti in sua presenza
e verbalizzati senza alcun margine di apprezzamento, e per gli atti da lui compiuti, per le
percezioni sensoriali del verbalizzante, siccome passibili di erroneità nella valutazione (non
essendo i fatti avvenuti in sua presenza), si può
procedere alla contestazione anche mediante il
ricorso a prove di tutte le categorie previste dal
45
codice, senza necessità di previa presentazione
della querela di falso.
In altre parole il verbale del Pubblico Ufficiale
non potrà costituire prova piena ed incontrovertibile con riguardo ai giudizi valutativi
che esprima il medesimo, con riguardo alla
menzione di quelle circostanze relative a fatti, i
quali, in ragione delle loro modalità di accadi-
mento repentino, non si siano potuti verificare e
controllare secondo un metro sufficientemente
obbiettivo e che pertanto, abbiano potuto dare
luogo ad una percezione sensoriale implicante
margini di apprezzamento.
Si pensi ad esempio alle circostanze inserite nel
verbale ed apprese de relato da altre persone;
tali circostanze, in base a quanto appena detto,
non potranno mai avere valore probatorio
precostituito, e potranno eventualmente essere
soltanto liberamente valutate dal giudice
unitamente al resto del materiale probatorio
presente in giudizio.
STUDIO SIGEN ORSINI & VESPERTILLI - PIANI DI AUTOCONTROLLO
CONSULENZA IN MATERIA DI IGENE E SICUREZZA ALIMENTI
CONSULENZA IN MATERIA DI IGENE E SICUREZZA ALIMENTI
STUDIO ASSOCIATO SICUREZZA ED IGIENE DR.SSA ORSINI P. & VESPERTILLI T.
STUDIO ASSOCIATO SICUREZZA ED IGIENE DR.SSA ORSINI P. & VESPERTILLI T.
Hazard
Analysis
Critical
Control
Point
- PRELIEVI ED ANALISI
- FORMAZIONE
- RELAZIONI CON LE ASL
Via Alcide De Gasperi, 17 - 00043 - Ciampino Cell. 3477208617 - 3483832053 www.studiosigen.webnote.it - e-mail: [email protected]