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Limiti di detraibilità
Dall ’ anno d ’ imposta 2020 la detrazione per canoni di locazione sostenuti da studenti universitari fuori sede spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a euro 120.000 ; in caso di superamento del predetto limite , la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a euro 240.000 .
La detrazione è calcolata su un ammontare massimo dei canoni pagati in ciascun periodo di imposta pari a euro 2.633 .
La detrazione non spetta per il deposito cauzionale , le spese condominiali e / o di riscaldamento comprese nel canone di locazione e per i costi di intermediazione .
Le spese sostenute per il contratto di ospitalità sono ammesse in detrazione , nei limiti indicati dalla norma , anche se il servizio include , senza prevedere per esse uno specifico corrispettivo , prestazioni come la pulizia della camera e i pasti .
Queste ultime spese non risultano , invece , detraibili , al pari di altre eventuali spese diverse da quelle di ospitalità o dai canoni locazione , se autonomamente addebitate dall ’ istituto .
Nel caso in cui il contratto di locazione sia cointestato a più soggetti , il canone è attribuito pro quota a ciascun intestatario del contratto a prescindere dal fatto che i conduttori abbiano o meno i requisiti per beneficiare della detrazione . Quest ’ ultima , tuttavia , spetta solo ai conduttori che hanno i requisiti richiesti dalla norma ed è calcolata da ciascuno di essi nel limite massimo di spesa di euro 2.633 .
Qualora i canoni siano pagati non dallo studente , ma da un familiare di cui lo studente risulti fiscalmente a carico ai sensi dell ’ art . 12 , comma 2 , del TUIR , la detrazione compete al familiare entro i limiti sopra esposti .
Se i genitori hanno a carico due figli universitari titolari di due distinti contratti di locazione , ciascun genitore può fruire della detrazione su di un importo massimo non superiore a euro 2.633 ( Circolare 13.05.2011 n . 20 / E , risposta n . 5.10 ).
L ’ effettivo pagamento dei canoni dovrà essere verificato in sede di assistenza fiscale con l ’ esibizione , ad esempio , delle ricevute attestanti l ’ avvenuto pagamento ( Circolare 13.05.2011 n . 20 / E , risposta 5.10 ).
Devono essere comprese nell ’ importo anche le spese indicate nella CU 2021 ( punti da 341 a 352 ) con il codice 18 . Schemi contrattuali previsti
Sono ammessi in detrazione i canoni corrisposti
Settembre / Ottobre 2021 la PROPRIETÀ edilizia | 17