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base dell ’ edificio e di opporsi conseguentemente alla costruzione di altro condomino che , direttamente o indirettamente , pregiudichi tale suo diritto , senza che possano rilevare le esigenze di contemperamento con i diritti di proprietà ed alla riservatezza del vicino , avendo operato già l ’ art . 907 c . c . il bilanciamento tra l ’ interesse alla medesima riservatezza ed il valore sociale espresso dal diritto di veduta , poiché luce ed aria assicurano l ’ igiene degli edifici e soddisfano bisogni elementari di chi li abita ”.
Inoltre la Cass . civ . Sez . VI – 2 Ord ., 10 / 04 / 2020 , n . 7783 individua nell ’ esistenza di aperture nel muro , sebbene prive della intelaiatura , ma che rivelino , in modo palese , la specifica e normale funzione di consentire l ’ esercizio della veduta sul fondo del vicino elemento sufficiente a creare de facto quella situazione che occorre per dar vita alla costituzione di una servitù per destinazione del padre di famiglia e ciò in quanto a tale fine non occorre che la situazione oggettiva di subordinazione o di servizio tra i due fondi derivi da opere complete e munite di tutti gli attributi ad esse inerenti , essendo , invece , sufficiente che esistano segni visibili , precisi ed inconfondibili , che valgano a rilevare , obiettivamente ed in modo non equivoco , la destinazione dell ’ opera all ’ esercizio della servitù . E ’ possibile pertanto definire il diritto di veduta come il diritto del proprietario di un fondo di affacciarsi e godere della vista o , in caso vi siano edifici confinanti , il diritto di affacciarsi sul fondo del vicino senza incontrare ostacoli prima di una certa distanza e acquisibile anche per destinazione del padre di famiglia rappresentato dall ’ esistenza anche da semplici aperture nel muro che manifestino e consentano l ’ esercizio del diritto di veduta sul fondo del vicino . Detto diritto è tutelato dagli artt . 905 , 906 e 907 del cod . civ . che disciplinano le distanze per l ’ apertura di vedute dirette e balconi , per l ’ apertura di vedute laterali od oblique e la distanza delle costruzioni dalle vedute . In altri termini l ’ osservanza delle distanze indicate dagli articoli di riferimento del codice civile non determina lesione del diritto mentre la inosservanza costituisce un danno in re ipsa dal momento che la veduta forma oggetto specifico della tutela giuridica assicurata dalla servitù e la sua esclusione o la limitazione viene a ledere l ’ oggetto della tutela e , di per sé , costituisce un danno risarcibile ; allo stesso modo , in quanto le norme sulle distanze garantiscono l ’ aria , la luce e la salubrità , la loro inosservanza di per sé cagiona il danno inerente alla lesione dei suddetti beni . Diversamente e come già detto , il diritto di panorama , data l ’ assenza di norme che lo disciplinano , nasce dalla esigenza di differenziarlo dal diritto di veduta e di oggettivizzarlo e cioè di valutare se esiste un diritto a godere del panorama nelle norme di legge e se e quando può essere oggetto di
24 | la PROPRIETÀ edilizia Marzo / Aprile 2022