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Crisi economica : utilizziamo il TFR , e i debiti della PA

Riccardo Pedrizzi

È

indubbio che servono soldi , tanti soldi per fronteggiare la drammatica crisi che sta devastando la nostra economia , e allora da mesi ormai impazza “ la tombola ” delle varie proposte per individuare e decidere da quali fondi dovranno essere attinte e recuperate le risorse necessarie : dal Next Generation EU ( l ’ ex Recovery ), dal Mes , dal Sure , a debito dei nostri conti , a deficit , da nuove imposte e tasse , da ulteriori tagli ai bilanci dei ministeri , dalla finta , atavica e mai realizzata lotta all ’ evasione ed all ’ elusione ? Allora azzardo anche io qualche proposta , che per la verità mi viene suggerita da un mio caro amico esperto della materia e che , potrebbe agevolare le imprese , pompando quella liquidità di cui hanno drammaticamente bisogno , senza ricorrere a fondi pubblici , senza aspettare fantomatiche risorse europee e senza indebitarsi con il sistema bancario .
Ma solo utilizzando mezzi propri , che sono accantonati presso l ’ INPS nel “ Fondo liquidazioni ” e che sono sottratti alle imprese stesse . Molte aziende potrebbero infatti risolvere in parte i propri problemi di liquidità se il governo sospendesse una norma che allora fece molto discutere . Come qualcuno ricorda con legge del 2006 del governo Prodi , dal 1 ° gennaio 2007 le imprese private , con oltre 50 dipendenti , sono obbligate a versare all ’ INPS ( in quote mensili ) l ’ ammontare da accantonare ogni anno per la liquidazione dei propri dipendenti , il cosiddetto “ trattamento di fine rapporto ”. Tale norma fu approvata per indurre i lavoratori a trasferire quello che un tempo veniva definito “ salario differito ”, annualmente alla propria posizione nel Fondo pensione negoziale di categoria al fine d ’ incrementare la previdenza complementare consentendogli di avere un ’ integrazione della pensione . Era però richiesto il consenso del dipendente . In caso contrario , quei fondi avrebbero dovuto essere conferiti dal datore di lavoro all ’ INPS .
Poiché in realtà solo una minoranza di lavoratori ha aderito a questa decisione ( 8 milioni sui 18 di lavoratori dipendenti ), i datori di lavoro sono obbligati ogni anno a versare all ’ INPS , allo stesso titolo giuridico dei contributi previdenziali obbligatori , la percentuale sulla retribuzione dei propri dipendenti corrispondente al trattamento di fine rapporto che – secondo l ’ art . 2120 del Codice Civile ( riformato in peius nel 1982 rispetto all ’ originaria normativa ) – corrisponde al 7,40 % della retribuzione lorda annua .
Si tratta di un serbatoio finanziario molto ingente su cui cadde l ’ attenzione del governo di sinistra guidato da Prodi , il quale decise di utilizzarlo per finanziare indirettamente l ’ INPS .
Il centro studi “ Itinerari Previdenziali ” del prof . Alberto Brambilla ha analizzato questa situazione e ha calcolato che dal 2007 al 2019 all ’ INPS sono affluiti circa 140 miliardi “ sottratti alle imprese italiane ”.
Precisiamo al fine di rendere bene l ’ idea di cosa stiamo parlando che , innanzitutto , il TFR è giuridicamente un risparmio “ forzoso ” del lavoratore , detto anche “ salario differito ”, ovvero , come lo definì l ’ ex sottosegretario al lavoro Alberto Brambilla “ Circolante interno all ’ impresa ”, introdotto nel Codice Civile del 1942 e avviato addirittura nel 1927 .
Esso deve essere erogato al termine del rapporto di lavoro ed era stato concepito inizialmente per sopperire a periodi di disoccupazione .
Successivamente si consentì che avrebbe potuto essere anticipato – fino ad una certa cifra – su richiesta del lavoratore per acquisto casa , spese sanitarie o essere conferito alla previdenza complementare .
La normativa non attribuisce la conservazione degli importi accumulati al lavoratore ( ed è intuitivo , potrebbe spenderli facendo così perdere la funzione del risparmio forzoso a sua tutela ) ma al datore di lavoro prima e ora all ’ INPS .
La cosiddetta “ proprietà del lavoratore ” è , peraltro , indiscutibile anche se è solo virtuale , perché trattasi di un ’ aspettativa di diritto , così come i contributi previdenziali utili per la pensione .
Che la modalità della sottrazione della disponibilità del TFR al lavoratore , a sua tutela , sia questa , è confermato anche dalla norma , che obbliga il tra-
la PROPRIETÀ edilizia • Febbraio / Marzo 2021 | 21