ARPE-11-12-2021-V8-web | Page 7

euro 250,00 , ferma restando l ’ applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni riguardanti il pagamento dei tributi . Quindi per il modello 770 relativo al periodo 2020 essendo la scadenza della presentazione il 02.11.2021 si ha tempo fino al il 31.01.2022 per presentarlo con la sanzione di euro 25,00 .
Invio di dichiarazioni integrative A tal proposito è sicuramente utile ricordare la possibilità di invio di dichiarazioni integrative . Scaduti i termini di presentazione della dichiarazione , il sostituto d ’ imposta può infatti rettificare o integrare il Mod . 770 già trasmesso , presentando una nuova dichiarazione che sia completa di tutte le sue parti , su modello conforme a quello approvato per il periodo d ’ imposta cui si riferisce la dichiarazione , barrando l ’ apposita casella “ Dichiarazione integrativa ”. Il presupposto per poter presentare la dichiarazione integrativa è che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria . In tal senso , sono comunque considerate valide anche le dichiarazioni presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza , fatta salva l ’ applicazione delle sanzioni previste dall ’ art . 13 , c . 1 , lett . c ) del D . Lgs n . 472 del 1997 ( sanzione ridotta ad 1 / 10 di quella prevista per l ’ o- missione della presentazione della dichiarazione , se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni ).
La dichiarazione integrativa potrà essere presentata entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione , per correggere errori od omissioni cui consegua un maggior debito d ’ imposta o un minor credito e fatta salva sia l ’ applicazione delle sanzioni che l ’ applicazione dell ’ art . 13 del D . Lgs n . 472 / 1997 in tema di ravvedimento operoso .
Tardiva od omessa trasmissione da parte degli intermediari
Le istruzioni del Mod . 770 / 2021 , come pubblicate sul sito dell ’ Agenzia delle Entrate , evidenziano poi che in caso di tardiva od omessa trasmissione delle dichiarazioni da parte dei soggetti intermediari abilitati a cui è stato affidato l ’ incarico , si debba fare riferimento al D . Lgs n . 241 / 1997 , il quale prevede una sanzione amministrativa a carico dei medesimi . È prevista inoltre la revoca dell ’ abilitazione quando nello svolgimento dell ’ attività di trasmissione delle dichiarazioni vengano commesse gravi o ripetute irregolarità , ovvero in presenza di provvedimenti di sospensione irrogati dall ’ ordine di appartenenza del professionista o in caso di revoca dell ’ autorizzazione all ’ esercizio dell ’ attività da parte dei centri di assistenza fiscale .
* Dottore Commercialista , Consulente ARPE
Novembre / Dicembre 2021 la PROPRIETÀ edilizia | 7