100% Fitness Mag - Anno VIII Ottobre 2014 | Seite 52
#DIRITTO
339.4095882
Valerio Massimo Aiello
Avvocato praticante abilitato al patrocinio Consiglio Ordine Avvocati di
Torre Annunziata. Studio penale: Corso Italia, 261 Sorrento (Na)
Il rifiuto di sottoporsi al
test etilometrico. È reato?
È noto (anche perché la questione è stata già trattata nelle precedenti edizioni) che guidare dopo aver
fatto un uso smodato di sostanze alcoliche è un reato disciplinato e punito dagli artt. 186 e 186bis del
codice della strada.
Sappiamo, altresì, che la normativa attuale italiana
stabilisce come valore/limite il tasso di alcolemia di
0,5 g/litro: il conducente che oltrepassa tale limite
viene, quindi, definito “in stato di ebbrezza” e come
tale è soggetto ai diversi provvedimenti sanzionatori
che variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato al momento del fermo. In particolare:
guida con tasso alcolemico compreso tra
0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2000euro
e sospensione patente da 3 a 6 mesi;
guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l:
ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a
6 mesi e sospensione patente da 6 mesi a 1 anno;
guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l:
ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6
mesi ad 1 anno, sospensione patente da 1 a 2 anni,
sequestro preventivo del veicolo e confisca dello
stesso (salvo che appartenga a persona estranea
al reato).
Cosa succede, però, se l’automobilista fermato
si rifiuta di sottoporsi al test etilometrico?
Rifiutarsi di sottoporsi al test etilometrico cost