100% Fitness Mag - Anno VIII Ottobre 2014 | Seite 52

#DIRITTO 339.4095882 Valerio Massimo Aiello Avvocato praticante abilitato al patrocinio Consiglio Ordine Avvocati di Torre Annunziata. Studio penale: Corso Italia, 261 Sorrento (Na) Il rifiuto di sottoporsi al test etilometrico. È reato? È noto (anche perché la questione è stata già trattata nelle precedenti edizioni) che guidare dopo aver fatto un uso smodato di sostanze alcoliche è un reato disciplinato e punito dagli artt. 186 e 186bis del codice della strada. Sappiamo, altresì, che la normativa attuale italiana stabilisce come valore/limite il tasso di alcolemia di 0,5 g/litro: il conducente che oltrepassa tale limite viene, quindi, definito “in stato di ebbrezza” e come tale è soggetto ai diversi provvedimenti sanzionatori che variano a seconda del tasso alcolemico riscontrato al momento del fermo. In particolare: guida con tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 g/l: ammenda da 500 a 2000euro e sospensione patente da 3 a 6 mesi; guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 800 a 3200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione patente da 6 mesi a 1 anno; guida con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l: ammenda da 1500 a 6000 euro, arresto da 6 mesi ad 1 anno, sospensione patente da 1 a 2 anni, sequestro preventivo del veicolo e confisca dello stesso (salvo che appartenga a persona estranea al reato). Cosa succede, però, se l’automobilista fermato si rifiuta di sottoporsi al test etilometrico? Rifiutarsi di sottoporsi al test etilometrico cost