100% Fitness Mag - Anno VIII Febbraio 2014 | Page 78
#AVVOCATO
#POESIA
Alcol test nullo
senza l’assistenza del
proprio avvocato
Valerio Massimo Aiello
Avvocato Penalista
Studio Legale: Vico Equense, Vico Stella 6
Sorrento, Corso Italia 261
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Buone notizie per chi viene “pizzicato” alla guida
del proprio veicolo dopo aver bevuto qualche
bicchiere di troppo.
Premesso che l’art.186 C.d.S. punisce
penalmente la condotta di colui che guidi
sotto l’effetto di sostanze alcolemiche con
diverse sanzioni che variano a seconda del
tasso riscontrato (si ricorda che il limite legale
è di 0,5 grammi litro) l’omesso avviso da parte
degli organi accertatori della facoltà di farsi
assistere da un avvocato prima di sottoporsi ad
etilometro rende nullo l’accertamento sul tasso
alcolemico. Colui che viene fermato, infatti, dalle
forze dell'ordine e risulti visibilmente in stato di
alterazione (occhi lucidi e alito vinoso) non può
essere sottoposto all'alcol test senza essere
preventivamente avvertito della “facoltà di farsi
assistere da un difensore di fiducia”, altrimenti
l'accertamento sul suo tasso alcolemico è nullo
e non può valere come prova nel processo.
È quanto stabilito recentemente da un giudice
del Tribunale di Milano che ha assolto un
ragazzo di venti anni che malgrado fosse
stato sorpreso alla guida del proprio veicolo
con “occhi lucidi ed alito vinoso”, non era stato
avvisato della facoltà di nominare un avvocato
prima di sottoporsi al test etilometrico, risultato
poi positivo.
Ciò perché con l’alcol test le forze dell’ordine
procedono ad un accertamento di un reato ed
è quindi, da sempre, obbligatorio esplicitare alla
persone fermate la possibilità di una assistenza
legale. Il test alcolemico è da considerarsi,
difatti, un accertamento tecnico irripetibile
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100% Fitness Mag • Febbraio 2014
stante l'alterabilità, modificabilità e tendenza
alla dispersione degli elementi di fatto che
sono oggetto dell'analisi; di conseguenza
ogni cittadino ha diritto, prima di eseguirlo e
non dopo essere risultato positivo, di essere
avvisato che è sua facoltà nominare un
avvocato di fiducia che possa assisterlo durante
l'esecuzione del test etilometrico.
A confermare tale assunto è intervenuta
anche la Corte di Cassazione che, con la
sentenza n. 42667 del 17.10.2013, ha statuito
il principio di diritto secondo cui “non risponde
del reato di guida in stato d’ebbrezza il
conducente che non è stato avvisato dalla
Polizia Stradale di potersi far assistere da
un avvocato di fiducia nell’esame del tasso
alcolemico, indipendentemente dal fatto
che il conducente non eccepisca la nullità al
momento in cui viene steso il relativo verbale”
(si precisa che precedenti sentenze - Cass.
Pen. sent. n. 26245/13 e 26242/13 entrambe
del 14.06.2013-avevano sì affermato la nullità
dell’alcoltest, in assenza del preventivo avviso
della possibilità di farsi assistere da un avvocato,
ma alla condizione che tale nullità fosse stata
eccepita dall’automobilista prima o subito dopo
il compimento del test etilometrico pena la piena
utilizzabilità dei risultati nei suoi confronti).
Ricapitolando, quindi, qualora le forze
dell’ordine vi sottopongano al test etilometrico,
senza preventivamente avvisarvi della facoltà
di poter esser assistiti da un avvocato, (si
ricorda che tale avvertimento deve essere
anche menzionato nel verbale) ciò comporterà
l’annullamento dell’eventuale etilometro positivo
che diverrà “carta straccia” e non varrà come
prova in un futuro processo. In caso contrario
si consiglia, comunque, di contattare sempre il
vostro avvocato di fiducia affinché quest’ultimo
possa assistervi durante la prova etilometrica
quantomeno per controllarne la regolarità,
sempre che lo stesso riesca tempestivamente
a raggiungervi in un tempo ragionevole tale da
evitare la concreta possibilità che la lunga attesa
possa farvi “smaltire” la sbornia.