100% Fitness Mag - Anno VIII Aprile 2014 | Page 80
#DIRITTO
Circolare senza assicurazione
o con assicurazione falsa?
Attenzione potrebbe costarvi più
della stessa polizza
Studio Legale Penale
Dott. Valerio Massimo Aiello
Avvocato praticante abilitato al
patrocinio ex L.479/1999. Consiglio
Ordine Avvocati di Torre Annunziata.
Corso Italia 261, Sorrento
339.4095882
[email protected]
http://bit.ly/1eYpjwE
L’assicurazione RC auto è da sempre la spina
nel fianco di tutti gli automobilisti.
L’attuale crisi economica e il crescente rincaro
delle RCA hanno fortemente consolidato il
fenomeno sia delle polizze false sia della
circolazione con assenza di copertura
assicurativa.
Ma cosa si rischia se si viene “pizzicati” a
circolare sprovvisti dell’assicurazione o con
assicurazione falsa?
Nel primo caso (mancanza di copertura
assicurativa) in base all’articolo 193 del Codice
della Strada - che stabilisce che i veicoli a
motore, esclusi quelli che si muovono su
rotaia ma compresi i filoveicoli e i rimorchi,
non possono circolare senza una copertura
assicurativa a norma delle leggi vigenti sulla
responsabilità civile verso terzi - colui che
viene sorpreso alla guida di un veicolo senza
copertura assicurativa sarà soggetto ad una
sanzione amministrativa, di somma compresa
tra gli 841 e i 3.287 euro oltre all’immediato
sequestro del veicolo.
Tale sanzione amministrativa potrà, tuttavia,
ridursi a un quarto in due occasioni: quando
l’assicurazione del veicolo è scaduta ma resa
operante nei quindici giorni successivi al
termine, oppure quando l’interessato esprima
la volontà e quindi provveda, entro trenta
giorni dalla violazione, alla demolizione e alla
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successiva radiazione del veicolo.
Bisogna precisare che anche un veicolo
parcheggiato in strada o in un’area pubblica,
senza regolare o scaduto contrassegno
assicurativo, potrà essere soggetto a
contravvenzione. Il soggetto che, per diverse
motivazioni, non intende rinnovare la polizza
al proprio veicolo deve parcheggiarlo in zone
private, non aperte alla pubblica circolazione.
Le cose si complicano per l’automobilista
nel caso in cui la violazione venga notificata
su strada, quindi con veicolo in movimento.
L’organo accertatore sospenderà, difatti,
immediatamente la circolazione del veicolo,
che verrà prelevato e trasportato in un’area non
soggetta a pubblico passaggio.
Il veicolo verrà restituito al proprietario solo
dopo che questi avrà pagato la sanzione
amministrativa, sottoscritto un polizza
assicurativa della durata di almeno sei
mesi e garantito il pagamento delle spese
di prelievo, trasporto e custodia del veicolo
sottoposto a sequestro.
Rischia problemi più seri, invece, colui che
circoli con assicurazione falsa.
Chi tenta di “farla franca”, infatti, mostrando
polizze false o contraffatte sarà soggetto, per
effetto dell’art. 193 comma 2 e 4 bis Cds, non
solo alle sanzioni amministrative sopra dette ma
altresì alla sospensione della patente di guida
per un anno e alla confisca del veicolo.
Trattandosi anche di un illecito penale, il
soggetto sarà passibile del reato previsto
dall’art. 485 cp – falso in scrittura privatacon pena da sei mesi a tre anni di carcere.
In presenza di acquisto di documenti falsi, il
soggetto potrà essere anche accusato del reato
di ricettazione.
In tutti i casi decritti si consiglia, comunque,
di rivolgersi prontamente ad un avvocato
penalista di fiducia.
Attenzione quindi a non mettersi alla guida
sprovvisti della copertura assicurativa poiché
tale infrazione potrà letteralmente costarvi caro.