100% Fitness Mag - Anno VII Settembre 2013 | Page 62
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7000 euro oltre al sequestro amministrativo della merce contraffatta ai
sensi degli artt. 13-20 L.689/81 ai
fini della confisca amministrativa.
A confermare tale disposizione legislativa sono intervenute, recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen. S.U. sentenza n.
22225, 19/01/2012) le quali, hanno
statuito che non può configurarsi una
responsabilità a titolo di ricettazione
(art. 648 CP) o di acquisto di cose di
sospetta provenienza (art. 712 CP)
per l’acquirente finale di un prodotto
con marchio contraffatto, o comunque di origine e provenienza diversa
da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo, previsto dal d.l.
14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14
maggio 2005, n. 35, nella versione
modificata dalla legge 23 luglio 2009,
n. 99, che va considerato prevalente
rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale.
Pertanto l’acquirente finale, cioè colui che si limita ad acquistare il prodotto contraffatto per uso personale,
senza partecipare in nessun modo alla
catena di produzione, distribuzione
e diffusione della merce, non risponderà penalmente né per il reato di
ricettazione (art.648 C.P) né tantomeno per quello di acquisto di cose
di sospetta provenienza (art 712 CP),
ma sarà soltanto passibile di una sanzione amministrativa compresa tra i
100 ed i 7.000 euro.
Diversamente, colui che acquisterà
quella medesima merce contraffatta
al solo scopo di procurare a sé o ad
altri un profitto (dunque ponendola
in vendita) commetterà il delitto di
ricettazione previsto e punito dall’art.
648 del codice penale.
Ricapitolando, quindi, chiunque acquista un capo contraffatto e ne fa’
un uso esclusivamente personale
non commette più alcun reato ma
solamente un illecito amministrativo
sanzionabile con una contravvenzione che può variare tra i cento ed i
settemila euro. Ovviamente quei
dettaglianti diso