100% Fitness Mag - Anno VII Settembre 2013 | Page 62

100% FITNESS MAGAZINE 7000 euro oltre al sequestro amministrativo della merce contraffatta ai sensi degli artt. 13-20 L.689/81 ai fini della confisca amministrativa. A confermare tale disposizione legislativa sono intervenute, recentemente, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Pen. S.U. sentenza n. 22225, 19/01/2012) le quali, hanno statuito che non può configurarsi una responsabilità a titolo di ricettazione (art. 648 CP) o di acquisto di cose di sospetta provenienza (art. 712 CP) per l’acquirente finale di un prodotto con marchio contraffatto, o comunque di origine e provenienza diversa da quella indicata, ma piuttosto l’illecito amministrativo, previsto dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. in l. 14 maggio 2005, n. 35, nella versione modificata dalla legge 23 luglio 2009, n. 99, che va considerato prevalente rispetto sia al delitto che alla contravvenzione previsti dal codice penale. Pertanto l’acquirente finale, cioè colui che si limita ad acquistare il prodotto contraffatto per uso personale, senza partecipare in nessun modo alla catena di produzione, distribuzione e diffusione della merce, non risponderà penalmente né per il reato di ricettazione (art.648 C.P) né tantomeno per quello di acquisto di cose di sospetta provenienza (art 712 CP), ma sarà soltanto passibile di una sanzione amministrativa compresa tra i 100 ed i 7.000 euro. Diversamente, colui che acquisterà quella medesima merce contraffatta al solo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto (dunque ponendola in vendita) commetterà il delitto di ricettazione previsto e punito dall’art. 648 del codice penale. Ricapitolando, quindi, chiunque acquista un capo contraffatto e ne fa’ un uso esclusivamente personale non commette più alcun reato ma solamente un illecito amministrativo sanzionabile con una contravvenzione che può variare tra i cento ed i settemila euro. Ovviamente quei dettaglianti diso