100% Fitness Mag - Anno VII Settembre 2013 | Page 60
100% FITNESS MAGAZINE
ACQUISTARE MERCE
CONTRAFFATTA PER USO
PERSONALE: E’ REATO?
Valerio Massimo Aiello
p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in Vico Equense (Na) alla
via Canale n.28; per contatti: Cell: 3394095882 - Tel/Fax: 0818015930
e-mail: [email protected]
A
tutti noi, almeno una volta, è capitato di acquistare
qualcosa di falso, a volte
ignari del marchio contraffatto altre volte invece pienamente
consapevoli dell’ alterazione del prodotto. Secondo un recente sondaggio
lanciato dall’Unione nazionale consumatori (UNC ) un italiano su due
acquista prodotti contraffatti con una
netta preferenza per i capi di abbigliamento e gli accessori taroccati delle
grandi firme della moda.
Non esiste un prodotto che non possa
essere imitato e venduto; d’altronde
basta un semplice giro per strada o sul
web per trovarsi di fronte ad una moltitudine di oggetti contraffatti: borse
griffate, scarpe, orologi di lusso ecc.,
c’è davvero l’imbarazzo della scelta,
non dimenticando che l’oggetto di
marca oramai è moda e nessuno di
noi è disposto a rinunciarvi.
Il caso esemplare viene definito
“fashion victim” (vittima della moda)
in particolare la scelta di acquistare
merce contraffatta trae la propria origine esclusivamente dal desiderio di
possedere, e presumibilmente esibire,
il marchio che contrassegna il prodotto, a prescindere dalle caratteristiche
di elevata qualità che il marchio stesso dovrebbe garantire.
Ma in concreto cosa si rischia se si
viene “pizzicati” ad acquistare merce
contraffatta? Si commette un reato?
E’ importante fare chiarezza su un argomento dalle risposte ancora dubbie
e dire con sicurezza che acquistare
merce contraffatta per uso personale
non è un reato penalmente punibile.
Il testo di riferimento è dato dall’art.1
comma 7 del D.L.35/2005 (convertito con modifiche in L.80/2005 in
L.49/2006 e ora modificato dalla L.
99/2009), che stabilisce:
“È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino
a 7.000 euro l’acquirente finale che
acquista a qualsiasi titolo cose che,
per la loro qualità o per la condizione
di chi le offre o per l’entità del prezzo,
inducano a ritenere che siano state
violate le norme in materia di origine
e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni
caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente
comma. Restano ferme le norme di
cui al D.Lgs.09/04/2003 n.70.
Salvo che il fatto costituisca reato,
qualora l’acquisto sia effettuato da un
operatore commerciale o importatore
o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione
amministrativa pecuniaria è stabilita
da un minimo di 20.000 euro fino ad
un milione di euro.
Le sanzioni sono applicate ai sensi
della L.24/11/1981 n.689. Fermo
restando quanto previsto in ordine ai
poteri di accertamento degli ufficiali
e degli agenti di polizia giudiziaria
dall’articolo 13 della citata L.689/81
all’accertamento delle violazioni
provvedono, d’ufficio o su denunzia,
gli organi di polizia amministrativa.”
Quindi l’acquisto di cose stimabili
in violazione di norme in materia
di origine dei prodotti o di proprietà
industriale da parte del consumatore finale è ora punito con sanzione
amministrativa pecuniaria da 100 a
60