100% Fitness Mag - Anno VII Settembre 2013 | Page 60

100% FITNESS MAGAZINE ACQUISTARE MERCE CONTRAFFATTA PER USO PERSONALE: E’ REATO? Valerio Massimo Aiello p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in Vico Equense (Na) alla via Canale n.28; per contatti: Cell: 3394095882 - Tel/Fax: 0818015930 e-mail: [email protected] A tutti noi, almeno una volta, è capitato di acquistare qualcosa di falso, a volte ignari del marchio contraffatto altre volte invece pienamente consapevoli dell’ alterazione del prodotto. Secondo un recente sondaggio lanciato dall’Unione nazionale consumatori (UNC ) un italiano su due acquista prodotti contraffatti con una netta preferenza per i capi di abbigliamento e gli accessori taroccati delle grandi firme della moda. Non esiste un prodotto che non possa essere imitato e venduto; d’altronde basta un semplice giro per strada o sul web per trovarsi di fronte ad una moltitudine di oggetti contraffatti: borse griffate, scarpe, orologi di lusso ecc., c’è davvero l’imbarazzo della scelta, non dimenticando che l’oggetto di marca oramai è moda e nessuno di noi è disposto a rinunciarvi. Il caso esemplare viene definito “fashion victim” (vittima della moda) in particolare la scelta di acquistare merce contraffatta trae la propria origine esclusivamente dal desiderio di possedere, e presumibilmente esibire, il marchio che contrassegna il prodotto, a prescindere dalle caratteristiche di elevata qualità che il marchio stesso dovrebbe garantire. Ma in concreto cosa si rischia se si viene “pizzicati” ad acquistare merce contraffatta? Si commette un reato? E’ importante fare chiarezza su un argomento dalle risposte ancora dubbie e dire con sicurezza che acquistare merce contraffatta per uso personale non è un reato penalmente punibile. Il testo di riferimento è dato dall’art.1 comma 7 del D.L.35/2005 (convertito con modifiche in L.80/2005 in L.49/2006 e ora modificato dalla L. 99/2009), che stabilisce: “È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l’acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l’entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al D.Lgs.09/04/2003 n.70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della L.24/11/1981 n.689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall’articolo 13 della citata L.689/81 all’accertamento delle violazioni provvedono, d’ufficio o su denunzia, gli organi di polizia amministrativa.” Quindi l’acquisto di cose stimabili in violazione di norme in materia di origine dei prodotti o di proprietà industriale da parte del consumatore finale è ora punito con sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 60