100% Fitness Mag - Anno VII Marzo 2013 | Page 72

100% FITNESS MAGAZINE QUANDO IL RUMORE DIVENTA INSOPPORTABILE Valerio Massimo Aiello p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in Vico Equense (Na) alla via Canale n.28; per contatti: Cell: 3394095882 Tel/Fax: 0818015930 e-mail: [email protected] C i sono situazioni in cui un rumore può essere normalmente sopportato e altre, invece, in cui lo stesso diviene intollerabile. Sono tante le liti condominiali che nascono tra vicini di casa proprio a causa dei rumori molesti provenienti dalle varie abitazioni. Talvolta si hanno problemi di rumori di vario tipo, dovuti a fatti spesso diversi tra loro come lavoro notturno nelle abitazioni, televisori ad alto volume, calpestio con suole in legno o tacchi in metallo, ecc..; altre volte il rumore viene, invece, provocato da un’attività commerciale situata all’interno o nei paraggi dello stesso condominio (discoteche, bar, ritrovi) che, a causa di un abuso di strumenti sonori associato agli schiamazzi dei frequentatori, finisce per provocare fastidio e disturbare la quiete altrui. A tutela di ciò vi sono, quasi sempre, i regolamenti condominiali che prevedono orari da rispettare negli apparta- menti proprio al fine di tenere sotto controllo le rumorosità di qualunque genere; osservando tali regolamenti non vi dovrebbero essere particolari limitazioni, fatto comunque salvo il rispetto della quiete altrui, e lo svolgimento di attività che non siano vietate da leggi nazionali e altre normative locali. Nella maggior parte dei casi il problema principale del fastidio è la musica ad alto volume, quasi sempre proveniente dalle serate danzanti organizzate dai locali notturni, spesso effettuate in assenza perfino delle prescritte autorizzazioni. Ma cosa si può fare quando questi rumori finiscono per essere insopportabili e disturbano la quiete degli altri abitanti? E’ possibile stabilire se il volume della musica o delle voci è troppo alto? Occorre in primo luogo premettere che in caso di disturbo continuato nel tempo, oltre a richiami scritti all’amministratore del condominio, i condomini ripetutamente disturbati possono chiamare direttamente le forze dell’ordine per far cessare immediatamente la confusione. Qualora questi avvertimenti non sortiscano alcun effetto è bene sapere che nei confronti di chi provoca rumore, accanto ad alcune azioni esperibili in sede civile, può e deve essere intentata una causa penale. La norma di riferimento è l’articolo 659 del codice penale che mira a tutelare, oltre alla pubblica tranquillità, proprio la quiete privata e che punisce la condotta di «chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone». La pena prevista è l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda fino a 309 euro. Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’ Autorità. L’azione penale ha inizio con un atto di denuncia-querela nei confronti del responsabile del rumore, denuncia che viene presentata alla Polizia Giudiziaria (ad es. Carabinieri, Poli- 72