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QUANDO IL
RUMORE DIVENTA
INSOPPORTABILE
Valerio Massimo Aiello
p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in Vico Equense (Na) alla
via Canale n.28; per contatti: Cell: 3394095882
Tel/Fax: 0818015930 e-mail: [email protected]
C
i sono situazioni in cui un
rumore può essere normalmente sopportato e altre,
invece, in cui lo stesso diviene intollerabile.
Sono tante le liti condominiali che
nascono tra vicini di casa proprio a
causa dei rumori molesti provenienti
dalle varie abitazioni.
Talvolta si hanno problemi di rumori
di vario tipo, dovuti a fatti spesso diversi tra loro come lavoro notturno
nelle abitazioni, televisori ad alto
volume, calpestio con suole in legno
o tacchi in metallo, ecc..; altre volte
il rumore viene, invece, provocato
da un’attività commerciale situata
all’interno o nei paraggi dello stesso
condominio (discoteche, bar, ritrovi)
che, a causa di un abuso di strumenti
sonori associato agli schiamazzi dei
frequentatori, finisce per provocare
fastidio e disturbare la quiete altrui.
A tutela di ciò vi sono, quasi sempre,
i regolamenti condominiali che prevedono orari da rispettare negli apparta-
menti proprio al fine di tenere sotto
controllo le rumorosità di qualunque
genere; osservando tali regolamenti
non vi dovrebbero essere particolari
limitazioni, fatto comunque salvo
il rispetto della quiete altrui, e lo
svolgimento di attività che non siano vietate da leggi nazionali e altre
normative locali.
Nella maggior parte dei casi il problema principale del fastidio è la musica ad alto volume, quasi sempre
proveniente dalle serate danzanti
organizzate dai locali notturni, spesso effettuate in assenza perfino delle
prescritte autorizzazioni.
Ma cosa si può fare quando questi
rumori finiscono per essere insopportabili e disturbano la quiete degli altri
abitanti?
E’ possibile stabilire se il volume della
musica o delle voci è troppo alto?
Occorre in primo luogo premettere
che in caso di disturbo continuato
nel tempo, oltre a richiami scritti
all’amministratore del condominio, i
condomini ripetutamente disturbati
possono chiamare direttamente le
forze dell’ordine per far cessare immediatamente la confusione.
Qualora questi avvertimenti non
sortiscano alcun effetto è bene sapere che nei confronti di chi provoca
rumore, accanto ad alcune azioni
esperibili in sede civile, può e deve
essere intentata una causa penale.
La norma di riferimento è l’articolo
659 del codice penale che mira a
tutelare, oltre alla pubblica tranquillità, proprio la quiete privata e che
punisce la condotta di «chiunque,
mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori
o di segnalazioni acustiche, ovvero
suscitando o non impedendo strepiti
di animali, disturba le occupazioni
o il riposo delle persone». La pena
prevista è l’arresto fino a tre mesi o
l’ammenda fino a 309 euro. Si applica
l’ammenda da euro 103 a euro 516
a chi esercita una professione o un
mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni
dell’ Autorità.
L’azione penale ha inizio con un atto
di denuncia-querela nei confronti
del responsabile del rumore, denuncia che viene presentata alla Polizia
Giudiziaria (ad es. Carabinieri, Poli-
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