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tà di esecuzione dei lavori.
Rimane immodificato l’ultimo comma
dell’articolo 1120 vigente ai sensi del
quale non possono essere realizzate innovazioni che pregiudichino la stabilità,
la sicurezza, il decoro degli edifici o che
pregiudichino l’uso di parti comuni anche
da parte di un solo condomino.
ARTICOLO 6
Opere su parti di proprietà o uso individuale.
L’articolo 6 sostituisce l’articolo 1122 del
Codice Civile.
Tale articolo viene innanzitutto diversamente rubricato “Opere su parti di proprietà o uso individuale”.
Il testo vigente dell’articolo 1122 reca il
divieto per il condomino eseguire opere,
nel piano o porzione di piano di sua proprietà, che rechino danno alle parti comuni dell’edificio.
La nuova norma include, oltre al riferimento alle parti di proprietà, anche quello
alle parti destinate all’uso comune, “che
siano state attribuite in proprietà esclusiva
o destinate all’uso individuale”.
Non possono quindi essere eseguite opere
in tali parti che rechino danno alle parti
comuniovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro
architettonico dell’edificio. Il nuovo testo
inserisce inoltre un nuovo secondo comma che stabilisce, in ogni caso, l’obbligo
di dare preventiva notizia
all’amministratore a sua volta tenuto a
darne notizia all’assemblea.
ARTICOLO 7
(Continua) Opere su parti di proprietà
o uso individuale: Impianti autonomi,
antenne, pannelli solari e videosorveglianza. L’articolo 7 inserisce due nuovi articoli
dopo l’articolo 1122.
• Il nuovo articolo 1122-bis reca disposizioni su impianti non centralizzati di
ricezione radiotelevisiva (ad esempio le
parabole) e di produzione di energia da
fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda installazioni H[\X[