100% Fitness Mag - Anno VII Marzo 2013 | Page 64

100% FITNESS MAGAZINE tà di esecuzione dei lavori. Rimane immodificato l’ultimo comma dell’articolo 1120 vigente ai sensi del quale non possono essere realizzate innovazioni che pregiudichino la stabilità, la sicurezza, il decoro degli edifici o che pregiudichino l’uso di parti comuni anche da parte di un solo condomino. ARTICOLO 6 Opere su parti di proprietà o uso individuale. L’articolo 6 sostituisce l’articolo 1122 del Codice Civile. Tale articolo viene innanzitutto diversamente rubricato “Opere su parti di proprietà o uso individuale”. Il testo vigente dell’articolo 1122 reca il divieto per il condomino eseguire opere, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, che rechino danno alle parti comuni dell’edificio. La nuova norma include, oltre al riferimento alle parti di proprietà, anche quello alle parti destinate all’uso comune, “che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all’uso individuale”. Non possono quindi essere eseguite opere in tali parti che rechino danno alle parti comuniovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio. Il nuovo testo inserisce inoltre un nuovo secondo comma che stabilisce, in ogni caso, l’obbligo di dare preventiva notizia all’amministratore a sua volta tenuto a darne notizia all’assemblea. ARTICOLO 7 (Continua) Opere su parti di proprietà o uso individuale: Impianti autonomi, antenne, pannelli solari e videosorveglianza. L’articolo 7 inserisce due nuovi articoli dopo l’articolo 1122. • Il nuovo articolo 1122-bis reca disposizioni su impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva (ad esempio le parabole) e di produzione di energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda installazioni H[\X[