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di Teresa Pane
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LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
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(...CONTINUA)
ARTICOLO 3
Diritti del condòmino sulle parti comuni. (Distacco dal Riscaldamento centralizzato)
L’articolo 3 sostituisce l’articolo 1118 del
Codice civile, in materia di diritto del condòmino sulle parti comuni.
La modifica conferma che tale diritto è
proporzionale al valore dell’unita immobiliare che appartiene al condòmino e
che il condòmino non può rinunciare al
suo diritto sulle parti comuni nè sottrarsi
all’obbligo di contribuire alle spese per la
loro conservazione.
In particolare, l’ultimo comma della
norma è dedicato alla precisazione delle
condizioni, fonte di numerosi contenziosi,
che rendono legittimo il distacco del singolo condomino dall’impianto centralizzato di riscaldamento o condizionamento.
La disposizione pone come limite al distacco il fatto che da esso derivino squilibri di funzionamento o aggravi di spesa
per gli altri condomini e prevede che il
rinunziante e tenuto a concorrere esclusivamente al pagamento delle spese di manutenzione straordinaria dell’impianto e
per la sua conservazione e messa a norma.
Per il distacco dunque, rimane l’obbligo
per il richiedente di presentare a proprie
spese idonea certificazione da parte di un
tecnico abilitato che tale operazione non
comporti danno all’impianto nè aggravi
di spesa per gli alt