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rimborso per le spese fatte dal condomino; nella nuova
formulazione prevede, tuttavia, anzichè il riferimento al
“condòmino che ha fatto spese per le cose comuni” quello, più ampio, al “condomino che ha assunto la gestione
delle parti comuni”.
il comma 2 del medesimo articolo 13 apporta
modifiche all’articolo 1135 del Codice civile.
In particolare la lettera a) di tale comma sostituisce il
n. 4) del primo comma dell’articolo 1135 in materia di
attribuzioni dell’assemblea, prevedendo che per i lavori
straordinari, come per le innovazioni, sia obbligatoria (e
non eventuale come nel testo vigente) la costituzione di
un fondo speciale; l’importo del fondo dovrà essere pari
all’ammontare dei lavori.
La successiva lettera b) del comma2 dell’articolo 13 introduce invece un nuovo comma al medesimo articolo del
Codice civile che consente all’assemblea di autorizzare
l’amministratore a collaborare a progetti territoriali delle amministrazioni locali, o di soggetti privati qualificati,
volti al recupero del patrimonio edilizio esistente, al miglioramento della vivibilità urbana, della sicurezza e della
sostenibilità ambientale della zona in cui il condominio
è ubicato.
ARTICOLO 14
Nuove regole di costituzione e validità delle deliberazioni dell’Assemblea.
L’articolo14 introduce novità in materia di deliberazioni
dell’assemblea (articolo 1136 del Codice), in particolare
prevedendo nuove regole di costituzione e sulla validità
delle deliberazioni, abbassando i quorum costitutivi e deliberativi. In particolare esso prevede:
la validità della costituzione dell’assemblea in
prima convocazione, fermo restando i 2/3 dei
millesimi, ove sia presente la maggioranza dei condomini
- ovvero degli aventi diritto - laddove attualmente servono
i 2/3 dei condomini.
la regolare costituzione dell’assemblea in seconda
convocazione con l’intervento 1/3 dei partecipanti al condominio ed 1/3 dei millesimi.
la validità delle deliberazioni dell’assemblea in
seconda convocazione che ottengano un numero
di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti
(anzichè un terzo dei partecipanti al condominio); rimane
ferma la necessità che i voti favorevoli alla delibera costituiscano 1/3 dei millesimi.
Non viene modificato il secondo comma dell’articolo
1136 vigente, che stabilisce generalmente la validità delle
deliberazioni approvate con la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio. Tale maggioranza è sempre richiesta, ai sensi del quarto comma
del nuovo articolo 1136, per deliberazioni concernenti:
nomina e la revoca dell’amministratore;
liti attive e passive relative a materie che esorbitano dalle attribuzioni dell’amministra