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OLTRAGGIARE UN
PUBBLICO UFFICIALE:
ECCO COSA SI RISCHIA
Valerio Massimo Aiello
p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in
Vico Equense (Na) alla via Canale n.28; per contatti:
Cell: 3394095882 - Tel/Fax: 0818015930
e-mail: [email protected]
L’
articolo di queste mese prende spunto dalla vicenda di
un mio giovane cliente che è stato denunciato per il
reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis CP)
per aver proferito alcune offese verso un Carabiniere in
servizio durante un controllo di routine.
Capita spesso, infatti, che giovani e giovanissimi (ma non solo),
generalmente a causa della rabbia del momento, si lascino scappare
frasi offensive contro i pubblici ufficiali (carabinieri, polizia, vigili
urbani ecc..) offendendone l’onore e la categoria di appartenenza.
Ciò succede, ad esempio, quando si viene fermati dalla Polizia o dai
Carabinieri e malvolentieri si accetta un sequestro del motorino o
un ritiro della patente oppure una semplice multa redatta dal vigile
urbano o dal capotreno perché sprovvisti del biglietto di trasporto.
Offese, parolacce, insulti alla categoria di appartenenza del pubblico ufficiale: sono questi alcuni degli elementi necessari a far
scattare la denuncia per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Ma cosa bisogna sapere di questo reato e soprattutto
quando si configura l’oltraggio al pubblico ufficiale?
L’art. 1, comma 8, della legge 15 luglio del 2009, n. 94, recante
“disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha reintrodotto nel
nostro ordinamento giuridico il reato di oltraggio a pubblico ufficiale precedentemente abrogato ad opera della legge n. 205/1999.
E’ l’art. 341 bis del codice penale che sanziona con il carcere fino
a tre anni la condotta di colui che in luogo pubblico o aperto al
pubblico ed in presenza di più persone offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale mentre quest’ultimo compie un atto
nell’esercizio delle sue funzioni; la pena viene inasprita qualora
l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato.
Si tratta, quindi, di un reato contro la pubblica amministrazione e
procedibile di ufficio, dove il soggetto agente di solito è un cittadino
privato che offende l’onore e il decoro del pubblico ufficiale e la sua
categoria di appartenenza (ad esempio il carabiniere e l’intera arma
dei Carabinieri). Perché si possa configurare il reato di oltraggio
a pubblico ufficiale è indispensabile, però, il concatenarsi di una
serie di elementi, essenziali alla sua sussistenza.
In primo luogo occorre che il soggetto agente cagioni
un’offesa al pubblico ufficiale ossia un deprezzamento
delle qualità morali, fisiche od anche intellettuali dello stesso e
della sua categoria di appartenenza. Tale offesa dovrà riguardare,
necessariamente, sia le qualità morali del pubblico ufficiale che
la sua dignità, con riferimento alla funzione pubblica esercitata,
con la necessaria conseguenza che non saranno punibili condotte risultanti lesive del solo onore del destinatario, inteso come
uomo comune, senza mettere in discussione anche il prestigio del
pubblico ufficiale in relazione al ruolo che egli svolge all’interno
dell’ente di appartenenza.
In secondo luogo la norma richiede che l’offesa sia prodotta
in luogo pubblico (es.piazze, strade) o in un luogo aperto al pubblico (es. cinema, locale) mentre il pubblico ufficiale
sta svolgendo un atto inerente alla sua funzione. Detto elemento
escluderà, con certezza, che tale reato possa configurarsi qualora
l’offesa dovesse avvenire in un luogo privato oppure in un luogo
industriale non aperto al pubblico.
E’ necessario, poi, che l’offesa avvenga in presenza di
più persone che abbiano effettivamente percepito il comportamento oltraggioso; ciò servirà ad escludere che il reato possa
essere integrato mediante comunicazione telegrafica o telefonica,
con lo scritto o con il disegno (condizioni che invece in passato
integravano il vecchio reato ex art. 341 CP). A titolo esemplificativo il reato ex art. 341bis CP non si configurerà laddove l’offesa,
se pur rivolta a più soggetti con la qualifica di pubblici ufficiali, sia
connotata dall’assenza di altre persone che hanno assistito al fatto.
Qualora manchi anche uno solo dei tre elementi decritti
il reato non potrà sussistere. Merita, infine, sottolineare la
grande novità introdotta dalla riforma del 2009; in base al terzo
comma dell’art. 341 bis CP viene data la possibilità all’imputato
di estinguere, prima del giudizio, il reato mediate il risarcimento del danno nei confronti sia del pubblico ufficiale
oltraggiato, sia della Pubblica Amministrazione a cui il
pubblico ufficiale appartiene; in tale evenienza l’imputato
sarà tenuto a risarcire il danno cagionato sia patrimoniale che
non patrimoniale. Và sottolineato che, ad ogni modo, le offese
prodotte verso i pubblici ufficiali, qualora non integrino il reato di
oltraggio a pubblico ufficiale per mancanza di uno dei tre elementi
sopra enunciati, potranno sempre e comunque essere punite ai
sensi del combinato disposto degli art. 594 (reato di ingiuria) e
61n.10 (aggravante per aver commesso il fatto contro un pubblico
ufficiale) del codice penale.
In conclusione, qualora scatti nei vostri confronti la denuncia per
il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, si consiglia di rivolgersi
prontamente ad un avvocato penalista di fiducia che possa valutare
gli elementi raccolti dall’accusa, fornire eventualmente prove a
discarico attraverso indagini difensive e contestare così la sussistenza del reato. Il reato ex art. 341 bis CP si configurerà, infatti,
a condizione che sussistano tutti gli elementi descritti dalla norma
incriminatrice, in difetto dei quali andrà, certamente, esclusa la
punibilità del soggetto agente. Attenzione, quindi, a non perdere
la calma davanti alle forze dell’ordine perché le conseguenze
potrebbero essere davvero spiacevoli!!