100% Fitness Mag - Anno VII Luglio 2013 | Page 66

100% FITNESS MAGAZINE 66 Visita il nuovo sito della rivista: www.salutefitness.it OLTRAGGIARE UN PUBBLICO UFFICIALE: ECCO COSA SI RISCHIA Valerio Massimo Aiello p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in Vico Equense (Na) alla via Canale n.28; per contatti: Cell: 3394095882 - Tel/Fax: 0818015930 e-mail: [email protected] L’ articolo di queste mese prende spunto dalla vicenda di un mio giovane cliente che è stato denunciato per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis CP) per aver proferito alcune offese verso un Carabiniere in servizio durante un controllo di routine. Capita spesso, infatti, che giovani e giovanissimi (ma non solo), generalmente a causa della rabbia del momento, si lascino scappare frasi offensive contro i pubblici ufficiali (carabinieri, polizia, vigili urbani ecc..) offendendone l’onore e la categoria di appartenenza. Ciò succede, ad esempio, quando si viene fermati dalla Polizia o dai Carabinieri e malvolentieri si accetta un sequestro del motorino o un ritiro della patente oppure una semplice multa redatta dal vigile urbano o dal capotreno perché sprovvisti del biglietto di trasporto. Offese, parolacce, insulti alla categoria di appartenenza del pubblico ufficiale: sono questi alcuni degli elementi necessari a far scattare la denuncia per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale. Ma cosa bisogna sapere di questo reato e soprattutto quando si configura l’oltraggio al pubblico ufficiale? L’art. 1, comma 8, della legge 15 luglio del 2009, n. 94, recante “disposizioni in materia di sicurezza pubblica” ha reintrodotto nel nostro ordinamento giuridico il reato di oltraggio a pubblico ufficiale precedentemente abrogato ad opera della legge n. 205/1999. E’ l’art. 341 bis del codice penale che sanziona con il carcere fino a tre anni la condotta di colui che in luogo pubblico o aperto al pubblico ed in presenza di più persone offende l’onore o il prestigio di un pubblico ufficiale mentre quest’ultimo compie un atto nell’esercizio delle sue funzioni; la pena viene inasprita qualora l’offesa consista nell’attribuzione di un fatto determinato. Si tratta, quindi, di un reato contro la pubblica amministrazione e procedibile di ufficio, dove il soggetto agente di solito è un cittadino privato che offende l’onore e il decoro del pubblico ufficiale e la sua categoria di appartenenza (ad esempio il carabiniere e l’intera arma dei Carabinieri). Perché si possa configurare il reato di oltraggio a pubblico ufficiale è indispensabile, però, il concatenarsi di una serie di elementi, essenziali alla sua sussistenza. In primo luogo occorre che il soggetto agente cagioni un’offesa al pubblico ufficiale ossia un deprezzamento delle qualità morali, fisiche od anche intellettuali dello stesso e della sua categoria di appartenenza. Tale offesa dovrà riguardare, necessariamente, sia le qualità morali del pubblico ufficiale che la sua dignità, con riferimento alla funzione pubblica esercitata,   con la necessaria conseguenza che non saranno punibili condotte risultanti lesive del solo onore del destinatario, inteso come uomo comune, senza mettere in discussione anche il prestigio del pubblico ufficiale in relazione al ruolo che egli svolge all’interno dell’ente di appartenenza. In secondo luogo la norma richiede che l’offesa sia prodotta in luogo pubblico (es.piazze, strade) o in un luogo aperto al pubblico (es. cinema, locale) mentre il pubblico ufficiale sta svolgendo un atto inerente alla sua funzione. Detto elemento escluderà, con certezza, che tale reato possa configurarsi qualora l’offesa dovesse avvenire in un luogo privato oppure in un luogo industriale non aperto al pubblico. E’ necessario, poi, che l’offesa avvenga in presenza di più persone che abbiano effettivamente percepito il comportamento oltraggioso; ciò servirà ad escludere che il reato possa essere integrato mediante comunicazione telegrafica o telefonica, con lo scritto o con il disegno (condizioni che invece in passato integravano il vecchio reato ex art. 341 CP). A titolo esemplificativo il reato ex art. 341bis CP non si configurerà laddove l’offesa, se pur rivolta a più soggetti con la qualifica di pubblici ufficiali, sia connotata dall’assenza di altre persone che hanno assistito al fatto. Qualora manchi anche uno solo dei tre elementi decritti il reato non potrà sussistere. Merita, infine, sottolineare la grande novità introdotta dalla riforma del 2009; in base al terzo comma dell’art. 341 bis CP viene data la possibilità all’imputato di estinguere, prima del giudizio, il reato mediate il risarcimento del danno nei confronti sia del pubblico ufficiale oltraggiato, sia della Pubblica Amministrazione a cui il pubblico ufficiale appartiene; in tale evenienza l’imputato sarà tenuto a risarcire il danno cagionato sia patrimoniale che non patrimoniale. Và sottolineato che, ad ogni modo, le offese prodotte verso i pubblici ufficiali, qualora non integrino il reato di oltraggio a pubblico ufficiale per mancanza di uno dei tre elementi sopra enunciati, potranno sempre e comunque essere punite ai sensi del combinato disposto degli art. 594 (reato di ingiuria) e 61n.10 (aggravante per aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) del codice penale. In conclusione, qualora scatti nei vostri confronti la denuncia per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale, si consiglia di rivolgersi prontamente ad un avvocato penalista di fiducia che possa valutare gli elementi raccolti dall’accusa, fornire eventualmente prove a discarico attraverso indagini difensive e contestare così la sussistenza del reato. Il reato ex art. 341 bis CP si configurerà, infatti, a condizione che sussistano tutti gli elementi descritti dalla norma incriminatrice, in difetto dei quali andrà, certamente, esclusa la punibilità del soggetto agente. Attenzione, quindi, a non perdere la calma davanti alle forze dell’ordine perché le conseguenze potrebbero essere davvero spiacevoli!!