100% Fitness Mag - Anno VII Luglio 2013 | Page 58

58 di Teresa Pane 100% FITNESS MAGAZINE Amministratore LA RIFORMA DEL CONDOMINIO LE NOVITÀ ARTICOLO PER ARTICOLO ARTT. 19 - 21 (...continua) Continua il nostro viaggio attraverso la Riforma del Condominio introdotta dalla legge . Per i lettori interessati agli articoli precedenti essi sono disponibili sul nostro sito www.puntocasaitalia.com alla sezione “Leggi i nostri articoli”. ARTICOLO 19: Revoca dell’Amministratore. L’articolo 19 interviene sull’ articolo 64 delle Disposizioni di Attuazione, in tema di revoca dell’ amministratore, per coordinarne il testo con le modifiche apportate dagli articoli 9 e 12 agli articoli 1129 e 1131 del Codice civile. In particolare, la disposizione specifica che il tribunale non deve limitarsi a sentire l’ amministratore, ma deve farlo in contraddittorio con il ricorrente. Con modifica approvata dalla Camera, si prevede la possibilità di proporre reclamo alla Corte d’ Appello contro il provvedimento del tribunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione o dalla comunicazione (rispetto alla previsione vigente e aggiunto il riferimento alla comunicazione). ARTICOLO 20: La Convocazione di Assemblea . L’ articolo 20 novella l’articolo 66 delle Disposizioni di Attuazione, in ordine alle modalità di convocazione dell’ assemblea di condominio. Con tale intervento sull’ articolo 66 si introducono le seguenti novità: l’avviso di convocazione dell’ assemblea, comunicato con almeno cinque giorni di anticipo, deve contenere l’ordine del giorno della stessa; La disposizione codifica un principio già ampiamente affermato dalla giurisprudenza, attraverso un’ applicazione anche al condominio degli edifici   dell’articolo 1105, terzo comma, del Codice civile (in tema di comunione) in base al quale “Per la validità delle deliberazioni della maggioranza si richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione”. La Cassazione ha infatti avuto modo di sostenere che “in tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente, sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, si da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente il tenore e l’importanza, e di poter ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti” (si veda Cassazione civile, Sezione II, sentenza 21449 del 2010); l’avviso di convocazione deve essere consegnato a mezzo di posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax o tramite consegna a mano; Secondo Cassazione civile, Sezione III, n.13488 del 20 giugno 2011, la produzione in giudizio di un telegramma, anche in mancanza dell’avviso di ricevimento, costituisce prova certa della spedizione, attestata dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la presunzione dell’ arrivo dell’atto al destinatario e della sua conoscenza ai sensi dell’articolo 1335 del Codice civile,comunque superabile median-   Visita il nuovo sito della rivista: www.salutefitness.it te prova contraria, non dando luogo detta produzione a una presunzione “iuris et de iure” di avvenuto ricevimento dell’atto; ogni omissione relativa alla convocazione dell’assemblea rende le delibere assunte annullabili; l’ assemblea in seconda convocazione non può tenersi lo stesso giorno solare nel quale era prevista l’assemblea in prima convocazione. Si segnala che tale previsione risulta già contenuta nell’articolo 1136, terzo comma, del Codice civile, come introdotto dal precedente articolo 14; per velocizzare la procedura e possibile già in sede di convocazione dell’assemblea (prima convocazione) indicare data e luogo delle eventuali successive convocazioni.        5   ARTICOLO 21: L’Assemblea Condominiale e le Deleghe. - Usufrutto. L’ articolo 21 della proposta di legge sostituisce l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all’ assemblea condominiale. In particolare, la disposizione apporta le seguenti modifiche alla disciplina vigente: prevede che il condomino che voglia farsi rappresentare all’ assemblea condominiale debba conferire una delega scritta;