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di Teresa Pane
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Amministratore
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
LE NOVITÀ
ARTICOLO PER ARTICOLO
ARTT. 19 - 21
(...continua)
Continua il nostro viaggio attraverso la Riforma del Condominio introdotta dalla legge . Per i lettori interessati agli articoli precedenti essi sono disponibili sul nostro sito www.puntocasaitalia.com alla sezione
“Leggi i nostri articoli”.
ARTICOLO 19:
Revoca dell’Amministratore.
L’articolo 19 interviene sull’ articolo
64 delle Disposizioni di Attuazione, in
tema di revoca dell’ amministratore,
per coordinarne il testo con le modifiche apportate dagli articoli 9 e 12 agli
articoli 1129 e 1131 del Codice civile.
In particolare, la disposizione specifica
che il tribunale non deve limitarsi a
sentire l’ amministratore, ma deve farlo in contraddittorio con il ricorrente.
Con modifica approvata dalla Camera,
si prevede la possibilità di proporre
reclamo alla Corte d’ Appello contro
il provvedimento del tribunale nel termine di dieci giorni dalla notificazione
o dalla comunicazione (rispetto alla
previsione vigente e aggiunto il riferimento alla comunicazione).
ARTICOLO 20:
La Convocazione di Assemblea .
L’ articolo 20 novella l’articolo 66
delle Disposizioni di Attuazione, in
ordine alle modalità di convocazione
dell’ assemblea di condominio. Con
tale intervento sull’ articolo 66 si introducono le seguenti novità:
l’avviso di convocazione dell’
assemblea, comunicato con
almeno cinque giorni di anticipo,
deve contenere l’ordine del giorno
della stessa;
La disposizione codifica un principio
già ampiamente affermato dalla giurisprudenza, attraverso un’ applicazione anche al condominio degli edifici
dell’articolo 1105, terzo comma, del
Codice civile (in tema di comunione)
in base al quale “Per la validità delle
deliberazioni della maggioranza si
richiede che tutti i partecipanti siano stati preventivamente informati
dell’oggetto della deliberazione”. La
Cassazione ha infatti avuto modo di
sostenere che “in tema di deliberazioni dell’assemblea condominiale, ai fini
della validità dell’ordine del giorno occorre che esso elenchi specificamente,
sia pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da trattare, si da consentire a ciascun condomino di comprenderne esattamente
il tenore e l’importanza, e di poter
ponderatamente valutare l’atteggiamento da tenere, in relazione sia alla
opportunità o meno di partecipare,
sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da sottoporre ai partecipanti”
(si veda Cassazione civile, Sezione II,
sentenza 21449 del 2010);
l’avviso di convocazione deve
essere consegnato a mezzo di
posta raccomandata, posta elettronica
certificata, fax o tramite consegna a
mano; Secondo Cassazione civile,
Sezione III, n.13488 del 20 giugno
2011, la produzione in giudizio di
un telegramma, anche in mancanza
dell’avviso di ricevimento, costituisce
prova certa della spedizione, attestata
dall’ufficio postale attraverso la relativa ricevuta, dalla quale consegue la
presunzione dell’ arrivo dell’atto al
destinatario e della sua conoscenza
ai sensi dell’articolo 1335 del Codice
civile,comunque superabile median-
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te prova contraria, non dando luogo
detta produzione a una presunzione
“iuris et de iure” di avvenuto ricevimento dell’atto;
ogni omissione relativa alla
convocazione dell’assemblea
rende le delibere assunte annullabili;
l’ assemblea in seconda convocazione non può tenersi
lo stesso giorno solare nel quale era
prevista l’assemblea in prima convocazione. Si segnala che tale previsione risulta già contenuta nell’articolo
1136, terzo comma, del Codice
civile, come introdotto dal precedente articolo 14;
per velocizzare la procedura e possibile già in sede di
convocazione dell’assemblea (prima
convocazione) indicare data e luogo
delle eventuali successive convocazioni.
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ARTICOLO 21:
L’Assemblea Condominiale e le
Deleghe. - Usufrutto.
L’ articolo 21 della proposta di legge
sostituisce l’articolo 67 delle disposizioni di attuazione, relativo alle modalità di partecipazione all’ assemblea
condominiale.
In particolare, la disposizione apporta
le seguenti modifiche alla disciplina
vigente:
prevede che il condomino che
voglia farsi rappresentare all’
assemblea condominiale debba conferire una delega scritta;