100% Fitness Mag - Anno VII Giugno 2013 | Page 60

60 di Teresa Pane 100% FITNESS MAGAZINE Amministratore LA RIFORMA DEL CONDOMINIO LE NOVITÀ ARTICOLO PER ARTICOLO ARTT. 16 - 18 (...continua) Continua il nostro viaggio attraverso la Riforma del Condominio introdotta dalla legge . Per i lettori interessati agli articoli precedenti essi sono disponibili sul nostro sito www.puntocasaitalia.com alla sezione “Leggi i nostri articoli”. ARTICOLO 16: ARTICOLO 17: Regolamento di Condominio e norme per gli animali domestici. L’articolo16 è norma di coordinamento del terzo comma dell’articolo 1138 del Codice civile (sull’approvazione del regolamento di condominio) con le nuove disposizioni dell’articolo 1130 (sulle attribuzioni dell’amministratore). Sulla base di quanto previsto dall’articolo 1130, comma1, si prevede l’allegazione del regolamento di condominio nel registro dei verbali delle assemblee tenuto dall’amministratore (attualmente, invece deve direttamente essere trascritto nel registro dove sono annotate nomina e revoca dell’amministratore,da depositare presso l’associazione professionale dei proprietari di fabbricati). Con modifica approvata dalla Camera, e stata introdotta una nuova disposizione che vieta l’introduzione di norme nel regolamento che proibisca di detenere animali domestici. La Corte di cassazione, Sezione II, sentenza 3705del 15 febbraio 2011, confermando precedente orientamento (in particolare, sentenza 12028 del 1993), ha stabilito che il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva. Indicazione del Condominio nella Nota di Trascrizione. L’articolo 17 reca novella all’articolo 2659, primo comma. Si stabilisce - per la nota di trascrizione - che chi domanda la trascrizione di un atto tra vivi deve presentare al conservatore dei registri immobiliari, insieme con la copia del titolo, una nota in doppio originale, nella quale devono essere indicati, per i condominii, anche l’eventuale loro dominazione, ubicazione e codice fiscale. ARTICOLO 18: Riscossione Quote e Decreti Ingiuntivi di pagamento. L’articolo 18 interviene sull’articolo 63 delle Disposizioni di Attuazione, in tema di riscossione dei contributi dai singoli condomini. Si ricorda che in base all’articolo 1123 del Codice civile (Ripartizione delle spese) -non modificato dalla proposta di legge - le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. La nuova norma : specifica che per la riscossione delle somme dovute, l’amministratore può attivare la procedura d’ingiunzione senza dover richiedere una preventiva autorizzazione all’assemblea; obbliga l’amministratore a comunicare ai creditori non soddisfatti i     Visita il nuovo sito della rivista: www.salutefitness.it dati dei condomini morosi affinchè questi possano agire in prima battuta nei loro confronti (rivolgendosi solo in un secondo momento ai condomini in regola con i pagamenti). In base alle disposizioni vigenti, infatti, la natura delle obbligazioni dei condomini verso i terzi è oggetto di ampio dibattito in dottrina e in giurisprudenza. La giurisprudenza ha ritenuto, nella maggior parte dei casi, che i singoli condomini, in base all’articolo 1294 citato, sono solidalmente responsabili nei confronti dei terzi, salvo il diritto di chi ha pagato di esercitare verso i condomini condebitori il diritto di regresso e di dividere il debito nei rapporti interni. La nuova legge dà una limitata proiezione esterna alla ripartizione proquota delle spese, affermando che i creditori del condominio devono escutere in prima battuta i condomini morosi, ma non elimina comunque il principio di solidarietà, consentendo laddove l’azione sia infruttuosa,la possibilità di rivolgersi anche ai condomini in regola con i pagamenti. stabilisce che l’amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato se la mora si protrae per 6 mesi. Rispetto al testovigente viene meno la necessità di una previa autorizzazione a tal fine nel regolamento di condominio. conserva l’attuale previsione per effetto della quale chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi dovuti relativi all’anno in corso e a quello precedente.