100% Fitness Mag - Anno VII Gennaio 2013 | Page 56
56
di Teresa Pane
100% FITNESS MAGAZINE
Amministratore
LA RIFORMA DEL
CONDOMINIO:
CENNI GENERALI
V
ia libera del Senato alla riforma del Condominio.
La commissione Giustizia ha
approvato in sede deliberante la
legge che cambia le regole per la gestione
della vita condominiale. Una riforma storica di una disciplina che risale al 1942 e
che tocca direttamente la vita quotidiana
di molti milioni di famiglie italiane. Si
rende più agevole la formazione delle
maggioranze assembleari, più stringenti e trasparenti gli obblighi degli
amministratori, più moderna e attuale
la disciplina delle parti comuni e, in
generale, della vita in condominio.
LE NOVITÀ PIÙ
RILEVANTI
In sintesi, le norme, che vanno a cambiare
radicalmente gli articoli dal 1117 al 1138
del Codice civile e le relative disposizioni
di attuazione, prevedono:
– nuove responsabilità per l’amministratore, che non potrà più ricevere più
deleghe;
– una contabilità trasparente;
– la possibilità di distaccarsi dal riscaldamento centrale;
– l’obbligo per i creditori di rivolgersi
prima a chi è in ritardo con le rate e
solo dopo agli altri condomini;
– la sanzione da 200 a 800 euro per chi
viola il regolamento;
– lo stop, nei regolamenti “assembleari”,
ai divieti di tenere animali domestici
(mentre sarà molto difficile considerare
nullo il divieto nei regolamenti “contrattuali”);
– il sito web su richiesta dell’assemblea;
– una maggiore facilità nel cambiare le
tabelle millesimali.
Ci sono anche nuove regole per la mediazione ma, a causa della bocciatura della
Corte costituzionale, di fatto resteranno
senza effetto.
Tutto sommato, si tratta di una mezza
rivoluzione,anche se la norma inizialmente approvata dal Senato prevedeva
cambiamenti decisamente più radicali.
A cominciare dalla cessione delle parti
comuni, che, previa la nuova figura della
«sostituzione», avrebbe potuto essere realizzata con maggioranze speciali.
ASSEMBLEE E DELIBERE
La riforma interviene anche sui quorum
per la costituzione dell’assemblea e l’approvazione delle delibere, sovente abbassando le maggioranze richieste.
In prima convocazione, l’assemblea
sarà valida coi 2/3 dei millesimi e la
maggioranza dei partecipanti al condominio, mentre sino a oggi i due terzi
erano chiesti anche in relazione al numero
dei condomini. Invariato il quorum deliberativo: la maggioranza degli intervenuti
e almeno la metà del valore dell’edificio.
Per la seconda convocazione viene istituito il quorum costitutivo di 1/3 (prima non
c’era), tanto per il numero dei condomini
che per i millesimi. Abbassate leggermente le maggioranze per la validità della
delibera: 1/3 dei millesimi e la “sola”
maggioranza degli intervenuti, mentre
sin qui il quorum di 1/3 era richiesto sia
per i millesimi che per le teste.
L’esperienza dirà come le modifiche
potranno ispirare i comportamenti.
Di certo i quorum per la costituzione
dell’assemblea di seconda convocazione
potranno indurre taluno a tentare di far
mancare il numero legale sin dall’inizio.
E l’eliminazione di un’aliquota minima
di condòmini favorevoli per la validità
delle delibere corrisponde a quanto già
accadeva nelle assemblee, nelle quali
incautamente si finiva per contare solo
i millesimi.
In sostanza, le disposizioni “ordinarie”
sono state accolte abbastanza favorevolmente, sia pure con la riserva di verificare in concreto i nuovi comportamenti
dei protagonisti. Alquanto più perplesse
sono le opinioni suscitate dalle nuove
maggioranze “speciali”, troppe e troppo
frazionate e diffuse in eccessivo numero
di disposizioni. In futuro servirà davvero
un prontuario per il presidente dell’as-
semblea.
Con la maggioranza degli intervenuti, che
rappresenti almeno la metà dei millesimi,
potranno essere approvate le deliberazioni
su: nomina e revoca dell’amministratore;
liti attive e passive su materie che esorbitino dalle attribuzioni dell’amministratore
medesimo; approvazione o modifica del
regolamento di cui all’articolo 1138 del
Codice civile; ricostruzione dell’edificio
o riparazioni straordinarie di notevole
entità; opere e interventi per migliorare
sicurezza e salubrità di edifici e impianti,
che comportino opere di riparazioni straordinarie di