100% Fitness Mag - Anno VII Febbraio 2013 | Page 72
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Si tratta di una previsione che riprende quella contenuta nell’ultimo
comma dell’articolo 1120 del Codice civile in materia di innovazioni.
Nell’ultimo comma del nuovo articolo 1117-ter non sono però vietate
le modificazioni della destinazione
d’uso che rendono talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso
o al godimento anche di un solo
condomino, divieto che invece continuerebbe a trovare applicazione per
le innovazioni ai sensi del predetto
articolo 1120.
Va inoltre evidenziato, tuttavia, che,
alla luce del vigente quadro normativo, sia la sostituzione, sia la modificazione della destinazione d’uso
delle parti comuni possano avvenire
solo con l’unanimità dei consensi dei
partecipanti al condominio.
Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in tema di COMUNIONE in generale, che l’uso
della cosa comune da parte di ciascun
partecipante è sottoposto dall’articolo
1102 del Codice civile a due limiti
fondamentali consistenti nel divieto
di alterare la destinazione della cosa
comune e nel divieto d’impedire agli
altri partecipan HH