100% Fitness Mag - Anno VII Febbraio 2013 | Page 72

72 100% FITNESS MAGAZINE Si tratta di una previsione che riprende quella contenuta nell’ultimo comma dell’articolo 1120 del Codice civile in materia di innovazioni. Nell’ultimo comma del nuovo articolo 1117-ter non sono però vietate le modificazioni della destinazione d’uso che rendono talune parti comuni dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino, divieto che invece continuerebbe a trovare applicazione per le innovazioni ai sensi del predetto articolo 1120. Va inoltre evidenziato, tuttavia, che, alla luce del vigente quadro normativo, sia la sostituzione, sia la modificazione della destinazione d’uso delle parti comuni possano avvenire solo con l’unanimità dei consensi dei partecipanti al condominio. Al riguardo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito in tema di COMUNIONE in generale, che l’uso della cosa comune da parte di ciascun partecipante è sottoposto dall’articolo 1102 del Codice civile a due limiti fondamentali consistenti nel divieto di alterare la destinazione della cosa comune e nel divieto d’impedire agli altri partecipan HH