100% Fitness Mag - Anno VII Febbraio 2013 | Page 70

70 di Teresa Pane 100% FITNESS MAGAZINE Amministratore LA RIFORMA DEL CONDOMINIO LE NOVITA’ ARTICOLO PER ARTICOLO ARTICOLO 1 Parti comuni dell’edificio L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1117 del Codice civile, dando una definizione più articolata della nozione di “parti comuni” dell’edificio, oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari (piuttosto che,come nel testo vigente, dei diversi piani o porzioni di piani dell’edificio), anche se aventi diritto a godimento periodico. Ad integrazione della formulazione vigente, sono ora esplicitamente inseriti nelle parti comuni: i pilastri e le travi portanti; le facciate degli edifici; i parcheggi; i sottotetti destinati, per le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; gli impianti centralizzati per la ricezione radio Tv e per l’accesso ad ogni genere di flusso informativo, anche satellitare o via cavo. Il testo propone inoltre le nuove diciture di “impianti idrici e fognari” e di “sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per l’energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria” che definiscono diversamente, rispetto al testo vigente, impianti che ricadono tra le parti comuni. Il testo novellato specifica, inoltre, che, in caso di impianti unitari, si dovrà far rientrare l’impianto tra le parti comuni fino al punto di utenza, salve le normative di settore in materia di reti pubbliche. ARTICOLO 2 Parti comuni a più edifici; modifica delle destinazioni d’uso e attività contro la destinazione delle parti comuni. L’articolo 2 introduce tre nuovi articoli dopo l’articolo 1117 del Codice civile.   L’articolo 1117- bis prevede espressamente che l’ambito applicativo della disciplina sul condominio sia esteso a tutti i casi in cui più unità immobiliari o più edifici ovvero più condominii di unità immobiliari o di edifici abbiano parti comuni ai sensi dell’articolo 1117. Si rileva al riguardo l’opportunità di valutare se tale previsione possa comportare la necessità - o comunque l’utilità - di interventi di coordinamento sul disposto degli articoli 61 e 62 delle disposizioni di attuazione del Codice civile.   L’articolo 1117-ter, disciplina le modificazioni delle destinazioni d’uso. Tale articolo prevede che la modifica della destinazione d’uso delle parti comuni richieda un numero di voti che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore dell’edificio. Per l’assunzione delle deliberazioni in questione, la norma detta nuove modalità di convocazione dell’assemblea (raccomandata o mezzi telematici), disciplina i termini (affissione dell’avviso negli spazi comuni per almeno 30 giorni), nonchè gli elementi che essa deve contenere a pena di nullità (indicazione delle parti comuni da modificare, e della nuova destinazione d’uso). La deliberazione deve dichiarare espressamente il soddisfacimento di tutti gli adempimenti previsti dall’articolo in questione. L’articolo 1117-ter vieta inoltre le modificazioni delle destinazioni d’uso che possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che ne alterano il decoro architettonico.