100% Fitness Mag - Anno VII Febbraio 2013 | Page 70
70
di Teresa Pane
100% FITNESS MAGAZINE
Amministratore
LA RIFORMA DEL CONDOMINIO
LE NOVITA’
ARTICOLO PER ARTICOLO
ARTICOLO 1
Parti comuni dell’edificio
L’articolo 1 sostituisce l’articolo 1117
del Codice civile, dando una definizione più articolata della nozione di
“parti comuni” dell’edificio, oggetto
di proprietà comune dei proprietari
delle singole unità immobiliari (piuttosto che,come nel testo vigente,
dei diversi piani o porzioni di piani
dell’edificio), anche se aventi diritto
a godimento periodico.
Ad integrazione della formulazione
vigente, sono ora esplicitamente inseriti nelle parti comuni: i pilastri e le
travi portanti; le facciate degli edifici;
i parcheggi; i sottotetti destinati, per
le caratteristiche strutturali e funzionali, all’uso comune; gli impianti centralizzati per la ricezione radio Tv e
per l’accesso ad ogni genere di flusso
informativo, anche satellitare o via
cavo. Il testo propone inoltre le nuove
diciture di “impianti idrici e fognari”
e di “sistemi centralizzati di distribuzione e di trasmissione per il gas, per
l’energia elettrica, per il riscaldamento e il condizionamento dell’aria” che
definiscono diversamente, rispetto al
testo vigente, impianti che ricadono
tra le parti comuni.
Il testo novellato specifica, inoltre,
che, in caso di impianti unitari, si
dovrà far rientrare l’impianto tra le
parti comuni fino al punto di utenza,
salve le normative di settore in materia di reti pubbliche.
ARTICOLO 2
Parti comuni a più edifici; modifica delle destinazioni d’uso
e attività contro la destinazione
delle parti comuni.
L’articolo 2 introduce tre nuovi articoli dopo l’articolo 1117 del Codice
civile.
L’articolo 1117- bis prevede espressamente che l’ambito applicativo della disciplina sul
condominio sia esteso a tutti i casi
in cui più unità immobiliari o più
edifici ovvero più condominii di unità
immobiliari o di edifici abbiano parti
comuni ai sensi dell’articolo 1117.
Si rileva al riguardo l’opportunità
di valutare se tale previsione possa
comportare la necessità - o comunque l’utilità - di interventi di coordinamento sul disposto degli articoli 61
e 62 delle disposizioni di attuazione
del Codice civile.
L’articolo 1117-ter, disciplina le modificazioni delle
destinazioni d’uso.
Tale articolo prevede che la modifica
della destinazione d’uso delle parti
comuni richieda un numero di voti
che rappresenti i 4/5 dei partecipanti al condominio e i 4/5 del valore
dell’edificio.
Per l’assunzione delle deliberazioni
in questione, la norma detta nuove
modalità di convocazione dell’assemblea (raccomandata o mezzi
telematici), disciplina i termini (affissione dell’avviso negli spazi comuni
per almeno 30 giorni), nonchè gli
elementi che essa deve contenere a
pena di nullità (indicazione delle parti
comuni da modificare, e della nuova
destinazione d’uso). La deliberazione
deve dichiarare espressamente il soddisfacimento di tutti gli adempimenti
previsti dall’articolo in questione.
L’articolo 1117-ter vieta inoltre le modificazioni delle destinazioni d’uso che
possono recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato o che
ne alterano il decoro architettonico.