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BRUCIARE RAMI
E FOGLIE SECCHE
NEL PROPRIO GIARDINO?
E’ REATO PENALE
Valerio Massimo Aiello
p. Avvocato Penalista; il suo studio legale ha sede in Vico Equense (Na) alla
via Canale n.28; per contatti: Cell: 3394095882 - Tel/Fax: 0818015930
e-mail: valerioajello@gmail.com
C
on l’arrivo dell’estate comincia la malsana abitudine di bruciare le sterpaglie
(rami,foglie secche, residui
vegetali ecc..) per ripulire in modo
“fai da te” i giardini delle proprie
abitazioni.
E’ ciò che fanno in molti: fare pulizia
nei propri giardini tagliando i rami
morti degli alberi, sistemando le siepi
e quant’altro e producendo un bel po’
di ramaglie da eliminare. Poi adottare
il metodo più veloce per smartirle:
accedere un bel fuoco per bruciarle.
A causa di ciò spesso, oltre al rischio
di originare disastrosi incendi, si finisce letteralmente per “affumicare” le
abitazioni circostanti causando non
solo un notevole fastidio ma altresì
anche un danno rilevante alla salute
degli propri vicini.
Non tutti sanno, però, che bruciare
rami e sterpaglie di ogni genere è ora
un reato penalmente punibile e, quindi, oltre al rischio di una azione civile
di risarcimento del danno esperibile
in base all’art. 844 del codice civile
che contiene il cosiddetto “divieto
di immissioni”, colui che malsanamente provvede a bruciare le
proprie ramaglie sarà passibile
anche di denuncia penale.
Mentre in precedenza, la materia era
lasciata alla regolamentazione dei
propri Comuni, che nella maggior
parte delle zone abitative prevedevano il divieto di accendere fuochi
solamente durante il periodo compreso tra il 15 giugno e 15 ottobre di
ogni anno e, per i trasgressori stabilivano una sanzione amministrativa
pecuniaria di importo compreso tra €
51,00 ed € 258,00, adesso il divieto di bruciare sterpaglie, ramaglie
e vegetazione secca in genere è
valido sempre ed è diventato reato penale oltre a prevedere una sanzione amministrativa di € 2.600,00
certamente non trascurabile.
La norma di riferimento viene data
dall’art.13 del D.Lgs. 205/2010,
che modificando l’art. 185 del D.Lgs.
152/2006, stabilisce che “paglia,
sfalci e potature, nonché altro
materiale agricolo o forestale
naturale non pericolosi...”, se
non utilizzati in agricoltura, nella
selvicoltura o per la produzione
di energia mediante processi o
metodi che non danneggiano
l’ambiente o mettono in pericolo la salute umana devono essere
considerati rifiuti e come tali devono essere trattati.
Bruciare in modo arbitrario rami,
foglie secche e quant’altro si configura, quindi, come illecito smaltimento dei rifiuti sanzionabile
penalmente oltre che amministrativamente ai sensi dell’art. 256 del
D.Lgs 152/2006 (attività di gestione di rifiuti non autorizzata).
In base a tale articolo verrà punita
la condotta di colui che effettuerà
una attività di raccolta, trasporto,
recupero, smaltimento, commercio
ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione,
iscrizione o comunicazione di cui agli
articoli 208, 209, 210, 211, 212,
214, 215 e 216 con:
la pena dell’arresto da tre
mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
non pericolosi;
la pena dell’arresto da sei
mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a
ventiseimila euro se si tratta di rifiuti
pericolosi.
Pertanto, qualora necessitiate di ripulire i vostri terreni o giardini, si consiglia, per non incorrere in sanzioni, di
Depositare le ramaglie nei
contenitori, se in piccolissime quantità;
Conferirli nelle discariche
pubbliche;
Acquistare un trituratore
degli scarti vegetali e spargerli poi sul terreno rendendoli così
un composto organico concimante.
Attenzione quindi a bruciare arbitrariamente ramaglie e foglie secche
perché potreste essere passibili di una
denuncia penale oltre che di una “salata” sanzione amministrativa.
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