100% Fitness Mag - Anno VI Ottobre 2012 | Page 88

88 di Teresa Pane 100% FITNESS MAGAZINE Amministratore MA CONVIENE FARE L ’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO? PARTE PRIMA. LA PREMESSA. D opo una più che necessaria pausa estiva eccoci di nuovo pronti a fornire a tutti i nostri lettori elementi di studio e di informazione sulla controversa materia condominiale. Proprio per questo abbiamo deciso di ripartire dalla figura dell’Amministratore, tanto chiacchierata e controversa ma essenziale quando non addirittura obbligatori per legge laddove i condomini siano più di quattro. A partire da questo numero esamineremo uno ad uno gli obblighi imposti dalla legge a tale soggetto e le relative responsabilità che da quegli obblighi discendono con l’intento sia di offrire ai condomini/lettori validi strumenti di controllo ma anche di mostrare le difficoltà e l’enorme carico di lavoro e responsabilità che gravano su tale professionista la cui scelta dunque, più che dal prezzo dell’onorario dovrebbe basarsi su comprovata capacità e curriculum professionale. Ma andiamo con ordine e cominciamo dalla PREMESSA: Secondo la giurisprudenza consolidata, l’amministratore raffigura un ufficio di diritto privato assimilabile al mandato con rappresentanza: con la conseguente applicazione, nei rapporti tra l’amministratore e ciascuno dei condomini, delle relative disposizioni (Cass. 12 febbraio 1997, n. 1286; Cass. 14 dicembre 1993, n. 12304; Cass. n. 9148/2088 cit.). La veste di mandante è assunta quindi dall’intero condominio. La rappresentanza ha natura convenzionale e contrattuale, trovando fondamento sul consenso espresso dall’assemblea, che conferisce il mandato all’amministratore. I poteri a esso attribuiti sono stabiliti dalla legge, anche se i condomini riuniti in assemblea hanno la facoltà di ampliarli. La minoranza contraria alla nomina dell’amministratore rimane comunque vincolata alla decisione presa dalla maggioranza ed è ugualmente rappresentata dal soggetto da lei non votato. L’amministratore, in qualità di legale rappresentante del condominio, si impegna a gestire e tutelare i diritti a esso correlati e, per la sua qualità di mandatario, è tenuto a eseguire gli obblighi contrattualmente assunti con la “diligenza del buon padre di famiglia” (art. 1710 c.c.). In base all’obbligo di diligenza, “l’amministratore deve adempiere ai propri doveri con precisione, scrupolo e oculatezza” (De Renzis, Ferrari, Nicoletti, Redivo, “Trattato sul condominio”, Padova, 607), criteri che di volta in volta dovranno essere accertati in base al caso concreto. La “diligenza” richiesta è quella “che è lecito attendersi da qualunque soggetto di media avvedutezza e accortezza, memore dei propri impegni cosciente delle relative responsabilità. È sulla scorta di tale criterio, di generale applicazione in tema di adempimento delle obbligazioni (art.1776 c.c.) che deve valutarsi la condotta del mandatario, onde stabilire se egli sia venuto meno alle sue obbligazioni nei confronti del mandante” (Cass., ord. 23 dicembre 2003, n. 19778, Sez. III). Se non compie esattamente la prestazione dovuta, è tenuto al risarcimento del danno in base ai principi sulla responsabilità contrattuale, che derivano dall’art. 1218 c.c. (responsabilità del debitore). Gli obblighi che l’amministratore è tenuto ad adempiere sono quelli imposti dagli artt. 1129, 1130, 1131, 1135 c.c., oltre a quelli previsti dalla normativa speciale. Le richiamate disposizioni, “nel disciplinare i poteri dell’amministratore e le sue capacità giuridiche di rappresentanza del condominio, regolano anche a contrariis le responsabilità che gli derivano per l’inosservanza degli oneri e degli obblighi che allo stesso incombono” . Il compito dell’amministratore, stante l’applicazione dei principi relativi al mandato, non si limita all’adempimento di quanto espressamente previsto per legge ma si estende anche agli atti preparatori e strumentali, nonché a quelli ulteriori, che si riconnettono all’attività prevista dalla legge (Cass. 25 febbraio 2000, n. 2149; Cass. 15 giugno 1999, n. 5932). Il limite fondamentale che incontra nella sua gestione è quello che le parti e i servizi siano comuni, salvo il conferimento di un ulteriore mandato espresso dai singoli condomini. In particolare, l’art. 1129 c.c. disciplina la nomina dell’amministratore e la durata dell’incarico, stabilita in un anno. Si tenga, tuttavia, presente che, in base all’istituto della prorogatio, l’amministratore, anche se scaduto, dimissionario o non rinnovato nell’incarico, continua a svolgere ad interim le sue funzioni (a meno che sia stato revocato per giusta causa), finché l’assemblea o l’autorità giudiziaria non ne nomini un altro al suo posto; ciò al fine di assicurare la continuità della funzione svolta . La stessa norma prevede, inoltre, la possibilità di revoca dell’amministratore, in ogni tempo, da parte dell’assemblea, e da parte dell’autorità giudiziaria, su ricorso di ciascun condomino, se per due anni non ha reso il conto