100% Fitness Mag - Anno VI Novembre 2012 | Page 90

100% FITNESS MAGAZINE diligenza del buon padre di famiglia e in virtù di tale dovere di diligenza può, talvolta, ritenere conveniente di soprassedere all’esecuzione di una deliberazione, come nel caso in cui questa sia destinata, da lì a breve tempo a essere modificata o revocata” . Alcune pronunce giurisprudenziali hanno evidenziato che, in base al disposto degli artt. 1130 e 1131 c.c., l’obbligo di eseguire le delibere assembleari comporta che l’amministratore condominiale possa agire in giudizio per l’esecuzione delle delibere e resistere all’impugnazione delle stesse da parte di un condomino, senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare, trattandosi di una controversia che rientra nelle sue normali attribuzioni (Cass. 15 maggio1998, n. 4900). Occorre tuttavia sottolineare che, in base al combinato disposto degli artt. 1130 e 1131, comma 1 c.c. (fatta eccezione per il caso in cui il regolamento di condominio o l’assemblea attribuisca all’amministratore poteri maggiori), l’amministratore può agire in giudizio per dare esecuzione alle deliberazioni assembleari solo se adottate nei limiti dei poteri deliberativi dell’assemblea, e, quindi, senza pregiudicare o limitare, per esempio, i diritti dei singoli condomini su beni o porzioni immobiliari di loro esclusiva proprietà (Cass. 14 gennaio 1997, n. 278). Il secondo obbligo che il n. 1 comma 1^ dell’art. 1130 c.c. che stiamo esaminando pone in capo all’Amministratore è curare l’osservanza del regolamento di condominio. L’Amministratore è senz’altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra quell’apposita autorizzazione che è richiesta dall’art. 1136 c.c. soltanto per le liti attive e passive esorbitanti dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso (&Cass. n. 21841/2010 cit.). Il suo compito riguarda le clausole aventi a oggetto le parti comuni, e non quelle che, sebbene inserite nel regolamento, riguardino le singole proprietà dei condomini. Relativamente a queste   ultime, infatti, l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio per il rispetto del regolamento solo qualora siano dirette a tutelare l’interesse generale al decoro, alla tranquillità e alla stabilità dell’intero edificio. L’obbligo di curare l’osservanza del regolamento incontra ulteriori limiti che la giurisprudenza ha così delineato: “l’amministratore del condominio, che è responsabile dei danni cagionati dalla sua negligenza, dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli obblighi legali o regolamentari, non può essere ritenuto responsabile, ancorché sia tenuto a far osservare il regolamento condominiale, dei danni cagionati dall’abuso dei condomini nell’uso della cosa comune, non essendo dotato di poteri coercitivi e disciplinari nei confronti dei singoli condomini – salvo che il regolamento di condomi