100% Fitness Mag - Anno VI Novembre 2012 | Page 90
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diligenza del buon padre di famiglia
e in virtù di tale dovere di diligenza
può, talvolta, ritenere conveniente
di soprassedere all’esecuzione di
una deliberazione, come nel caso
in cui questa sia destinata, da lì a
breve tempo a essere modificata o
revocata” .
Alcune pronunce giurisprudenziali
hanno evidenziato che, in base al
disposto degli artt. 1130 e 1131
c.c., l’obbligo di eseguire le delibere
assembleari comporta che l’amministratore condominiale possa agire in
giudizio per l’esecuzione delle delibere e resistere all’impugnazione
delle stesse da parte di un condomino, senza la necessità di una specifica autorizzazione assembleare,
trattandosi di una controversia che
rientra nelle sue normali attribuzioni
(Cass. 15 maggio1998, n. 4900).
Occorre tuttavia sottolineare che,
in base al combinato disposto degli artt. 1130 e 1131, comma 1
c.c. (fatta eccezione per il caso in
cui il regolamento di condominio
o l’assemblea attribuisca all’amministratore poteri maggiori), l’amministratore può agire in giudizio per
dare esecuzione alle deliberazioni
assembleari solo se adottate nei limiti dei poteri deliberativi dell’assemblea, e, quindi, senza pregiudicare
o limitare, per esempio, i diritti dei
singoli condomini su beni o porzioni
immobiliari di loro esclusiva proprietà (Cass. 14 gennaio 1997, n. 278).
Il secondo obbligo che il n.
1 comma 1^ dell’art. 1130
c.c. che stiamo esaminando pone
in capo all’Amministratore è curare
l’osservanza del regolamento di condominio.
L’Amministratore è senz’altro abilitato ad agire e a resistere nei pertinenti giudizi, senza che occorra
quell’apposita autorizzazione che è
richiesta dall’art. 1136 c.c. soltanto
per le liti attive e passive esorbitanti
dalle incombenze proprie dell’amministratore stesso (&Cass. n.
21841/2010 cit.).
Il suo compito riguarda le clausole aventi a oggetto le parti comuni, e non quelle che, sebbene
inserite nel regolamento, riguardino le singole proprietà dei
condomini. Relativamente a queste
ultime, infatti, l’amministratore è legittimato ad agire in giudizio per il
rispetto del regolamento solo qualora siano dirette a tutelare l’interesse
generale al decoro, alla tranquillità e
alla stabilità dell’intero edificio.
L’obbligo di curare l’osservanza del
regolamento incontra ulteriori limiti che la giurisprudenza ha così
delineato: “l’amministratore del
condominio, che è responsabile dei
danni cagionati dalla sua negligenza,
dal cattivo uso dei poteri e in genere di qualsiasi inadempimento degli
obblighi legali o regolamentari, non
può essere ritenuto responsabile, ancorché sia tenuto a far osservare il
regolamento condominiale, dei danni cagionati dall’abuso dei condomini nell’uso della cosa comune, non
essendo dotato di poteri coercitivi e
disciplinari nei confronti dei singoli
condomini – salvo che il regolamento di condomi