100% Fitness Mag - Anno VI Luglio 2012 | Page 72

100% FITNESS MAGAZINE provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone, costituito dall’esistenza di un edificio o di una costruzione che minacci rovina, incombe sul proprietario ovvero sul soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l’obbligo di conservazione o vigilanza sul bene, per fonte legale o convenzionale”(1Cass. pen. n. 4032/2004 cit.). Ne consegue che, in via principale, è il proprietario a dover curare che i propri beni non si trasformino in fonti di pericolo per gli estranei. In via secondaria, destinatari dell’obbligo di conservazione o vigilanza dell’edificio o della costruzione, possono essere sia l’amministratore di condominio [18] (tranne che per le parti di edificio di proprietà esclusiva [19] o quando l’assemblea gli abbia negato l’autorizzazione), sia l’usufruttuario, sia il titolare de H\