100% FITNESS MAGAZINE
provvedere all’esecuzione dei lavori
necessari a rimuovere il pericolo per
l’incolumità delle persone, costituito dall’esistenza di un edificio o di
una costruzione che minacci rovina,
incombe sul proprietario ovvero sul
soggetto che, pur non essendo proprietario, ha l’obbligo di conservazione o vigilanza sul bene, per fonte
legale o convenzionale”(1Cass.
pen. n. 4032/2004 cit.).
Ne consegue che, in via principale, è il proprietario a dover
curare che i propri beni non si
trasformino in fonti di pericolo
per gli estranei. In via secondaria, destinatari dell’obbligo di
conservazione o vigilanza dell’edificio o della costruzione, possono essere sia l’amministratore
di condominio [18] (tranne che
per le parti di edificio di proprietà
esclusiva [19] o quando l’assemblea
gli abbia negato l’autorizzazione),
sia l’usufruttuario, sia il titolare
de H\