100% Fitness Mag - Anno VI Luglio 2012 | Page 70

70 di Teresa Pane 100% FITNESS MAGAZINE Amministratore VERIFICA STATICA DELL ’EDIFICIO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DOMANDA: A seguito di alcuni distacchi di intonaco in varie parti dell’edificio, il mio amministratore di Condominio ha posto all’ordine del giorno dell’Assemblea la nomina di un tecnico per la verifica dello stato di conservazione dell’edificio. In Assemblea un condomino di professione architetto presente lo ha accusato di fare terrorismo psicologico per proprio interesse verso i Condomini in quanto il fabbricato, costruito oltre 50 anni fa , sicuramente necessita di interventi strutturali che però i Condomini non sono nelle condizioni economiche di sopportare. Qual è il giusto atteggiamento? L’Amministratore ha esorbitato le sue funzioni? (Antonio – Sorrento) L a mancata manutenzione del fabbricato può comportare, laddove ne ricorrano i presupposti normativi, la responsabilità penale dell’amministratore di condominio, ai sensi dell’art. 677 c.p. (come modificato dall’art. 52 , D.Lgs. n. 507/1992), il quale prevede che “Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929. La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione. Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309.” Il bene giuridico tutelato dalla norma è l’incolumità pubblica. Essa prevede, al comma 1 e al comma 2, due distinti illeciti amministrativi, riconducibili a ipotesi di pericolo potenziale connesso a un condotta omissiva; se tale condotta è invece collegabile a un pericolo concreto per le persone, da luogo a un reato di natura contravvenzionale (comma 3). In tal senso, “mentre la fattispecie di cui al comma 1 dell’art. 677 c.p. incrimina l’omissione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo, generico e presunto, in un edificio o costruzione che minacci rovina, l’ipotesi prevista al comma 3, richiede che dall’omissione dei lavori, in edifici o costruzioni che minacciano rovina, derivi il pericolo concreto per l’incolumità delle persone” (Cass. pen. 11 maggio 2006, n. 16285, Sez. I). La fattispecie di cui al citato comma 3 ha natura di reato di pericolo, a condotta omissiva, consistente nel non effettuare i lavori necessari a scongiurare il pericolo di crollo o i rischi dovuti a un crollo già avvenuto. In presenza di un crollo che dovesse assumere il carattere del disastro, si configurerebbe il delitto di cui all’art. 449 c.p.. Premesso che la causa per la quale l’edificio minaccia rovina può essere attribuibile a un fatto dell’obbligato, di un terzo, ma anche a un caso fortuito, si sottolinea che per la configurabilità del reato non rileva “l’ignoranza dello stato di pericolo in cui versa l’edificio, rientrando nella normale diligenza del proprietario di un immobile curarne lo stato al fine di evitarne una rovina pericolosa, né una preventiva diffida, con specifica previsione di un termine perentorio entro cui provvedere alla manutenzione dell’immobile pericolante, da parte della pubblica autorità” (1Cass. pen. 8 marzo 2000, n. 5966, Sez. I). Talché “l’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumità delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della già verificatasi inosservanza” (1Cass. pen. n. 5966/2000 cit.). La Suprema Corte, in merito alla natura del reato e al suo momento consumativo, si è pronunciata, affermando che “la contravvenzione prevista dall’art. 677 c.p. ha natura di reato permanente in quanto lo stato di consumazione perdura finché il pericolo per la pubblica incolumità non sia cessato. La fattispecie criminosa de qua si qualifica come reato proprio (1Cass. pen. 12 luglio 2005, n. 25255, Sez. I; 1Cass. pen. 3 febbraio 2004, n. 4032, Sez. I; Cass. pen. 12 dicembre 2002, n.41709; Cass. pen. 7 agosto 1996, n. 7764). Tale precisazione è importante, ai fini della nostra trattazione, per accertare se tra i soggetti attivi del reato rientri anche l’amministratore di condominio. Soccorre, in proposito, la giurisprudenza che ha precisato: “L’obbligo penalmente sanzionato dall’art. 677 c.p., comma terzo, di