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cidere in alcun modo su tali diritti.
In altri termini, se si considera che
in base all’art. 68 disp. att. c.c. le
tabelle servono agli effetti di cui agli
artt. 1123, 1124, 1126 e 1136 c.c.,
cioè ai fini della ripartizione delle
spese e del computo dei quorum
costitutivi e deliberativi in sede di
assemblea, non si può dire che una
delibera dell’Assemblea in ordine
alle tabelle possa incidere sul diritto
di proprietà del singolo condomino
e non si può dire che debba essere
presa all’unanimità. Una tabella che
non rispecchiasse il valore effettivo
di un piano o di una porzione di piano rispetto all’intero edificio potrebbe risultare pregiudizievole per il
condòmino, nel sen