100% Fitness Mag - Anno VI Giugno 2012 | Page 82

82 di Teresa Pane 100% FITNESS MAGAZINE Amministratore Tabelle millesimali: LA “RIVOLUZIONE” DEL 2010. Domanda: Sono proprietario di un locale al piano terreno di un fabbricato inizialmente adibito a negozio commerciale. Da qualche anno il locale non viene più utilizzato come negozio ma, cambiatane la destinazione, come box. Dal momento che ho avuto modo di apprendere che i coefficienti di calcolo per un box sono inferiori a quelli dei negozi, posso richiedere la modifica della tabella millesimale? Con quale maggioranza viene adottata? Preciso che altri cinque condomini sono nella mia stessa situazione: i loro negozi ora sono boxes. ( Filippo- Napoli) L a sentenza n. 18477, resa il 9 agosto 2010 dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, è di quelle destinate a lasciare il segno. Il dettato della Corte, contrario all’indirizzo giurisprudenziale dominante, ma conforme a quello minoritario più recente, è il seguente: “le tabelle millesimali non devono essere approvate con il consenso unanime dei condomini, essendo sufficiente la maggioranza qualificata di cui all’art. 1138 c.c., comma 2,” Il motivo del contrasto risiedeva proprio nelle maggioranze necessarie per l’approvazione delle tabelle millesimali. Per l’orientamento maggioritario, i c.d. millesimi rappresentavano l’espressione di una volontà negoziale dei condomini, in quanto si accertava il valore millesimali delle loro unità immobiliari. Ne conseguiva che per la loro approvazione si rendeva necessario il consensi di tutti i comproprietari. A dire di questo filone, quindi, l’assemblea non era competente a deliberare le tabelle cosicché la riunione dei condomini rappresentava solo un’opportunità per la loro approvazione ma non anche il luogo necessariamente deputato a ciò. Tanto che per alcuni giudici, l’approvazione delle tabelle poteva essere sottoscritta anche fuori dall’Assemblea Con- dominiale. Per le Sezioni Unite questa impostazione è errata e la motivazione va rintracciata nello stesso dettato legislativo contenuto del codice civile che, in contrasto con l’orientamento maggioritario, portano a concludere per la legittimità dell’approvazione a maggioranza. In sintesi questa la concatenazione del ragionamento espresso dalla Cassazione: le tabelle esprimono un rapporto di valore tra unità immobiliari e parti comuni, a loro preesistente, ai soli fini della ripar- a) tizione delle spese e del corretto svolgimento dell’assemblea (art. 68 disp. att. c.c.); la Corte sostiene infatti nella citata sentenza che “ (…) In definitiva,  la deliberazione che approva le tabelle millesimali non si pone come fonte diretta dell’obbligo contributivo del condomino, che è nella legge prevista, ma solo come parametro di quantificazione dell’obbligo, determinato in base ad un valutazione tecnica.” La tabella millesimale serve solo ad esprimere in precisi termini aritmetici un già preesistente rapporto di valore tra i diritti dei vari condomini, senza in-