100% Fitness Mag - Anno VI Febbraio 2012 | Seite 64
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non viene rispettato, vuoi per il
protrarsi di possibili trattative tra
le parti che magari il costruttore
stesso appositamente coltiva senza poi concluderle, vuoi perché
dar subito corso a un contenzioso
giudiziario può infastidire oppure,
molto più semplicemente, perché
non si è al corrente, ma il costruttore lo sa bene, che in questo caso
il proprio diritto si prescrive in un
anno.E’ quindi di estrema importanza controllare con attenzione che
non decorra inutilmente un anno
dal momento in cui si sia provveduto a inviare la denuncia in quanto
da tale momento scatta il conto alla
rovescia per decidere se procedere o
meno giudizialmente nei confronti
del costruttore.
La Cassazione (sentenza n.
1655/1986) ha chiarito che il momento della “scoperta del vizio”
non coincide con quello in cui il
committente si accorge che esiste
una qualsiasi anomalia, ma quello in
cui ragionevolmente si consolida la
certezza che il vizio o difetto è causato da una responsabilità dell’appaltatore nell’esecuzione dell’opera. In
successive sentenze, ha affermato
che la consapevolezza decorre nel
momento in cui una perizia di un
tecnico dà forti indizi sulla responsabilità dell’appaltatore.
Ma cosa si intende per gravi difetti, per i quali vale la garanzia
decennale? La giurisprudenza ha
dato diverse definizioni. Per esempio quelli causati da metodi non
idonei o nel compimento dell’opera
non a regola d’arte (Cassazione n.
1948/1989), o i vizi che pregiudicano la funzione dell’immobile e
ne limitano notevolmente il godimento o impediscono la funzione
a cui l’opera è destinata (Cassazione, n. 3301/1996, n. 1256/1995,
n. 1081/1995, n. 13112/1992).
Andando su situazioni concrete, è
stato giudicato grave difetto il fatto
che un tetto o un terrazzo siano
stati malamente impermeabilizzati
e abbiano provocato infiltrazioni
d’acqua nell’appartamento sotto-
stante (Cassazione n. 1312/1992
e n. 2431/1986).
TRA I RIMEDI, LA
RIPARAZIONE O LO SCONTO
Il condomino, una volta accertata
la presenza di vizi sull’edificio, ha
diverse alternative per porre rimedio
alla situazione.
LA RIPARAZIONE: In primo luogo può chiedere la condanna del costruttore all’esecuzione diretta delle
opere necessarie per l’eliminazione
dei difetti oppure al pagamento della somma di denaro corrispondente
al costo delle opere stesse eseguite
da altra impresa. In modo analogo
può naturalmente agire il singolo
proprietario per quanto accertato
nella sua unità immobiliare.
IL RISARCIMENTO: Il danno
deve anche ricomprendere l’eventuale svalutazione dell’immobili riparato, nonché il pregiudizio subito
dal singolo o da tutti i condomini
per non avere potuto pacificamente godere del bene in conseguenza
dei gravi vizi presentatisi nelle parti
comuni dello stabile o nella porzione immobiliare di proprietà del
condominio.
SCONTO O FINE CONTRATTO: Il tutto può anche tradursi
in una domanda di riduzione del
prezzo della compravendita in conseguenza del minor valore che ha
l’immobile in conseguenza del vizio
riscontrato. Sotto tale ultimo profilo
va evidenziato che simile richiesta
non è per nulla incompatibile con
quella di risoluzione del contratto
di compravendita semmai promossa
dal condomino acquirente, sempre
naturalmente nel rispetto dei termini e nei modi previsti dalla legge.
Se è infatti pacifico che, una volta
richiesta la risoluzione del contratto
non è data poi possibilità di pretenderne l’adempimento da parte del
costruttore, nulla vieta invece la
contestuale proposizione al giudice,
in via subordinata, della domanda
di riduzione del prezzo della compravendita, sulla base dell’entità dei
vizi riscontrati sull’immobile. Il vero
problema, però, nasce quando il costruttore scompare prima dei dieci
anni perché cessa l’attività appena
dopo aver ultimato l’edificio oppure
fallisce.
LA POLIZZA: Un valido rimedio è
stato previsto dal legislatore per gli
immobili costruiti dopo il 2005 nel
senso che in tale caso il costruttore
è obbligato a rilasciare una polizza
assicurativa a copertura di tutti i vizi
che possono verificarsi sulle parti
comuni dell’edificio o nelle singole unità immobiliari nei dieci anni
successivi alla vendita. L’obbligo c’è,
ma l’importante è che il l’acquirente
futuro condomino dell’immobile lo
faccia rispettare. E non sempre ciò
avviene.
Le responsabilità previste sull’appalto sono state estese, in numerose
sentenze della Cassazioni [