100% Fitness Mag - Anno VI Febbraio 2012 | Page 62

62 100% FITNESS MAGAZINE di Teresa Pane Amministratore DOMANDA: Nel mio condominio abbiamo effettuato lavori straordinari circa 15 anni fa. Ora è crollata una controsoffittatura nel mio appartamento. Possiamo rivalerci sul costruttore per i danni? I l codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti e, in particolare, sette articoli, dal 1667 al 1673, proprio al problema della “difformità e dei vizi dell’opera”. Vi si afferma che l’appaltatore è tenuto a dar garanzia per le difformità e i vizi dell’opera eseguita. Unica eccezione il caso in cui tali vizi siano conosciuti o riconoscibili dal committente, purché non sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala fede dall’appaltatore. La garanzia si prescrive in due anni dalla consegna dell’opera stessa e i vizi debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia non è necessaria se l’appaltatore ha riconosciuto questi vizi, oppure ha agito in modo tale da nasconderli. Quando però l’opera, come accade nel caso di immobili, è per sua natura di lunga durata, la garanzia dell’appaltatore viene estesa a un periodo di dieci anni dal compimento dell’opera stessa, per gravi difetti, rovina o pericolo di rovina dell’edificio causati da vizio del suolo o difetto di costruzione. Tale lungo termine non deve però trarre in inganno l’acquirente o l’amministratore perché lo stesso articolo prescrive due ulteriori termini che devono entrambi essere rispettati per poter richiedere l’intervento del costruttore. Tali termini sono interdipendenti, nel senso che, ove so