100% Fitness Mag - Anno VI Febbraio 2012 | Page 62
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100% FITNESS MAGAZINE
di Teresa Pane
Amministratore
DOMANDA:
Nel mio condominio abbiamo
effettuato lavori straordinari
circa 15 anni fa. Ora è crollata
una controsoffittatura nel
mio appartamento. Possiamo
rivalerci sul costruttore per i
danni?
I
l codice civile dedica gli articoli dal 1655-1677 agli appalti
e, in particolare, sette articoli,
dal 1667 al 1673, proprio al
problema della “difformità e dei vizi
dell’opera”.
Vi si afferma che l’appaltatore è tenuto a dar garanzia per le difformità
e i vizi dell’opera eseguita. Unica
eccezione il caso in cui tali vizi
siano conosciuti o riconoscibili dal
committente, purché non sia dimostrabile che sono stati taciuti in mala
fede dall’appaltatore.
La garanzia si prescrive in due anni
dalla consegna dell’opera stessa e i
vizi debbono essere denunciati entro sessanta giorni dalla loro scoperta. La denuncia non è necessaria se
l’appaltatore ha riconosciuto questi
vizi, oppure ha agito in modo tale
da nasconderli.
Quando però l’opera, come accade nel caso di immobili, è per sua
natura di lunga durata, la garanzia
dell’appaltatore viene estesa a un
periodo di dieci anni dal compimento dell’opera stessa, per gravi
difetti, rovina o pericolo di rovina
dell’edificio causati da vizio del suolo o difetto di costruzione.
Tale lungo termine non deve però
trarre in inganno l’acquirente o
l’amministratore perché lo stesso
articolo prescrive due ulteriori
termini che devono entrambi essere rispettati per poter richiedere
l’intervento del costruttore. Tali
termini sono interdipendenti,
nel senso che, ove so