100% Fitness Mag - Anno VI Dicembre 2012 | Page 104

104 100% FITNESS MAGAZINE tario del soffitto del vano scala (muro di copertura) siano tutti i condomini che da quel soffitto sono coperti e dunque tutti quelli che utilizzano il vano scala stesso. Ma, posto che essi tutti debbano partecipare alle spese per la manutenzione, il quesito è: dividere secondo il 1123 1° comma (millesimi generali di proprietà) oppure secondo il 1124 1° comma (uso proporzionale all’altezza)? Si è precisato che i muri delimitativi del vano scale non possono essere considerati alla stregua delle scale stesse nè “ accessori” delle medesime, stante che, facendo parte della struttura portante dell’edificio, sono viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l’esistenza dello stesso (Trib. Bologna 23 ottobre 2000 in Arch. Loc., 2001 267). Con tale decisione il Tribunale si è conformato al principio espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza del 15 febbraio 1996, n. 1154 nella quale aveva affermato che:” ... tutti i condomini, che ricavano utilità dalla cosa, necessaria per l’esistenza e la protezione dei loro immobili sono tenuti a contribuire alle spese per la conservazione in pr