100% Fitness Mag - Anno VI Dicembre 2012 | Page 102

102 di Teresa Pane 100% FITNESS MAGAZINE Amministratore E RIFORMA SIA! STIAMO STUDIANDO PER VOI! NEL FRATTEMPO... I l 22 novembre 2012 segna una data fondamentale: dal 1942, anno di nascita del Codice Civile italiano, le norme relative all’istituto giuridico condominiale non venivano rimaneggiate... Questo mese interrompiamo la nostra analisi sulla figura dell’Amministratore ma solo momentaneamente ed al fine di avere tempo per “studiare” il testo della nuova legge (stiamo scrivendo il 23 novembre...) ed esaminarlo con voi nei numeri successivi del giornale dal momento che essa rivede alcuni articoli fondamentali per la delineazione dei poteri e degli obblighi di tale professionista. Dunque, nel frattempo, rispondiamo ad una mail pervenutaci da un nostro lettore, il sig. Giacomo S., che ci ha sottoposto il seguente quesito: Domanda: Nel mio condominio si sta litigando per stabilire quale sia il giusto criterio di ripartizione delle spese per la ricostruzione dell’intonaco del soffitto del vano scala danneggiato da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà comune. Alcuni sostengono che la spesa si debba ripartire per i millesimi generali di proprietà, altri secondo la tabella della scale. Cosa dice il diritto? (Giacomo S. - Sorrento) Riteniamo che la spesa vada divisa in misura proporzionale al valore delle singole unità immobiliari e cioè secondo la Tabella dei Millesimi Generali di Proprietà (Tab. A). Tale assunto scaturisce dal combinato disposto degli articoli 1125 e 1117 C.C. oltrechè da una serie di sentenze che si sono chiaramente espresse in tal senso. L’art. 1125 C.C. rubricato: “Manutenzione dei soffitti, delle volte e dei solai” infatti recita: Le spese per la manutenzione e ricostruzione dei soffitti, delle volte e dei solai sono sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro soprastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del pavimento e a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la decorazione del soffitto. L’art. 1117 C.C. rubricato: “Parti comuni dell’edificio” al 1° comma recita: Sono oggetto di proprietà comune dei proprietari dei diversi piani di un edificio se il contrario non risulta dal titolo: 1) il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e in genere tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune; ( ...) Si è precisato da parte della giurisprudenza, che l’art. 1117 c.c. si riferisce a tutta l’estensione dei muri, dalle fondamenta alla copertura dell’edificio (Cass. 4710/1977 in GI, 1978, 476 Cass. 3133/1971) perchè in quelle parti essi adempiono strutturalmente a una funzione che interessa tutti i partecipanti al Condominio (Cass. 4978/2007; Cass. 2475/1978, in RGE, 1979, I,555). Non vi è dubbio, quindi, che proprie-