100% Fitness Mag - Anno VI Dicembre 2012 | Page 104
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tario del soffitto del vano scala (muro
di copertura) siano tutti i condomini
che da quel soffitto sono coperti e
dunque tutti quelli che utilizzano il
vano scala stesso. Ma, posto che essi
tutti debbano partecipare alle spese
per la manutenzione, il quesito è:
dividere secondo il 1123 1° comma
(millesimi generali di proprietà) oppure secondo il 1124 1° comma (uso
proporzionale all’altezza)?
Si è precisato che i muri delimitativi
del vano scale non possono essere
considerati alla stregua delle scale
stesse nè “ accessori” delle medesime, stante che, facendo parte della
struttura portante dell’edificio, sono
viceversa da considerarsi quale parte comune necessaria per l’esistenza dello stesso (Trib. Bologna
23 ottobre 2000 in Arch. Loc., 2001
267).
Con tale decisione il Tribunale si è
conformato al principio espresso dalla
Corte di Cassazione nella sentenza
del 15 febbraio 1996, n. 1154 nella
quale aveva affermato che:” ... tutti i
condomini, che ricavano utilità dalla
cosa, necessaria per l’esistenza e la
protezione dei loro immobili sono
tenuti a contribuire alle spese per la
conservazione in pr