100% Fitness Mag - Anno VI Dicembre 2012 | Page 102
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di Teresa Pane
100% FITNESS MAGAZINE
Amministratore
E RIFORMA SIA!
STIAMO STUDIANDO PER VOI!
NEL FRATTEMPO...
I
l 22 novembre 2012 segna una data fondamentale: dal 1942, anno di nascita del
Codice Civile italiano, le norme relative all’istituto giuridico condominiale non
venivano rimaneggiate... Questo mese interrompiamo la nostra analisi sulla figura
dell’Amministratore ma solo momentaneamente ed al fine di avere tempo per “studiare”
il testo della nuova legge (stiamo scrivendo il 23 novembre...) ed esaminarlo con voi nei
numeri successivi del giornale dal momento che essa rivede alcuni articoli fondamentali per
la delineazione dei poteri e degli obblighi di tale professionista.
Dunque, nel frattempo, rispondiamo ad una mail pervenutaci da un nostro
lettore, il sig. Giacomo S., che ci ha sottoposto il seguente quesito:
Domanda: Nel mio condominio si sta litigando per stabilire quale
sia il giusto criterio di ripartizione delle spese per la ricostruzione
dell’intonaco del soffitto del vano scala danneggiato da infiltrazioni
provenienti dal lastrico solare di proprietà comune.
Alcuni sostengono che la spesa si debba ripartire per i millesimi
generali di proprietà, altri secondo la tabella della scale. Cosa dice il
diritto? (Giacomo S. - Sorrento)
Riteniamo che la spesa vada divisa in
misura proporzionale al valore delle
singole unità immobiliari e cioè secondo la Tabella dei Millesimi Generali di Proprietà (Tab. A).
Tale assunto scaturisce dal combinato
disposto degli articoli 1125 e 1117
C.C. oltrechè da una serie di sentenze che si sono chiaramente espresse
in tal senso.
L’art. 1125 C.C. rubricato: “Manutenzione dei soffitti, delle volte e
dei solai” infatti recita: Le spese per
la manutenzione e ricostruzione dei
soffitti, delle volte e dei solai sono
sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro
soprastanti, restando a carico del
proprietario del piano superiore la
copertura del pavimento e a carico
del proprietario del piano inferiore
l’intonaco, la tinta e la decorazione
del soffitto.
L’art. 1117 C.C. rubricato: “Parti
comuni dell’edificio” al 1° comma
recita: Sono oggetto di proprietà
comune dei proprietari dei diversi
piani di un edificio se il contrario
non risulta dal titolo: 1) il suolo su
cui sorge l’edificio, le fondazioni, i
muri maestri, i tetti e i lastrici solari,
le scale, i portoni di ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili e
in genere tutte le parti dell’edificio
necessarie all’uso comune; ( ...)
Si è precisato da parte della giurisprudenza, che l’art. 1117 c.c.
si riferisce a tutta l’estensione
dei muri, dalle fondamenta alla
copertura dell’edificio (Cass.
4710/1977 in GI, 1978, 476 Cass.
3133/1971) perchè in quelle
parti essi adempiono strutturalmente a una funzione che
interessa tutti i partecipanti al
Condominio (Cass. 4978/2007;
Cass. 2475/1978, in RGE, 1979,
I,555).
Non vi è dubbio, quindi, che proprie-