100% Fitness Mag - Anno V Settembre 2011 | Page 66
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100% FITNESS MAGAZINE
L’inquilino non deve
pagare… all’amministratore!
DOMANDA:
Sono proprietario di un
appartamento in Condominio dove
ho un inquilino da oltre 10 anni. Il
nuovo Amministratore mi ha inviato
una raccomandata con la quale
esige da me le quote condominiali
che il mio inquilino non paga da
oltre un anno. E’ legittimo questo
comportamento? Non dovrebbe
intimare direttamente a lui il
pagamento?
C
ominciamo subito col dire che il condominio e’ estraneo al rapporto
contrattuale tra il proprietario
della singola unita’ immobiliare
ed il suo inquilino.
Da questa affermazione discende quella per la
quale dal momento che l’Amministratore altro
non è che il legale rappresentante del Condominio, cioè di tutti i Condomini, egli è estraneo
al rapporto contrattuale esistente tra il singolo
condomino ed il proprio conduttore. Da ciò
discende che:
L’Amministratore può richiedere il
pagamento degli oneri condominiali
esclusivamente al proprietario, il quale poi,
potrà rivalersi sul suo inquilino per la parte a
lui spettante in base alla legge oppure, ove siano previsti patti in deroga, in base al contratto
di locazione.
Le proteste dell’inquilino dovranno essere inoltrate dunque direttamente al
proprietario e non all’Amministratore, il quale
non è tenuto a fornire spiegazioni sulle modalità di redazione del Consuntivo e del Preventivo
spese se non al proprietario, il quale però ha
l’obbligo giuridico di fornire al proprio inquilino
tutti i chiarimenti e mostrargli i documenti giustificativi in ordine alle spese che quest’ultimo
dovrà sostenere .
Contro l’inquilino moroso l’ Amministratore non ha alcun potere di escus-
sione. Il decreto ingiuntivo di pagamento verrà
inoltrato direttamente al proprietario che in seconda battuta e con azione giudiziale diretta si
rivarrà sul proprio inquilino. E’ appena il caso
di sottolineare che il mancato pagamento al
proprietario degli oneri condominiali da parte
dell’inquilino costituisce causa di risoluzione
anticipata del contratto di locazione.
Va da sé a questo punto fare alcune osservazioni circa le diffuse erronee prassi che si riscontrano all’interno dei Condomini.
Troppo spesso innanzitutto i proprietari locatori si disinteressano completamente della vita
condominiale invitando l’Amministratore a
“vedersela con l’inquilino” per le spese ordinarie. Tale atteggiamento, oltreché contrario
alla legge, anche se troppo spesso avallato da
amministratori che non vogliono “INIMICARSI” il proprietario, oltreché generare confusione e un superlavoro non retribuito per l’Amministratore, è controproducente innanzitutto
per il proprietario stesso: infatti, in presenza di
inquilini morosi nel pagamento degli oneri condominali, anche l’amministratore più deferente
comincerà a mandare solleciti, raccomandate e
simili al proprietario e non all’inquilino fino al
decreto ingiuntivo. Ed ecco allora proprietari
in rivolta che protestano e attaccano l’Amministratore prima ossequioso e ubbidiente ora
nemico che non li ha informati in tempo del
ritardo dell’inquilino nel pagamento.
La soluzione? Applicare la legge.
• L’Amministratore deve relazionarsi con
l’inquilino unicamente in ordine al rispetto del regolamento di condominio e
della diretta convocazione all’Assemblea
condominiale quando siano in discussione
argomenti relativi all’impianto di condizionamento e riscaldamento.
• Gli oneri condominiali ordinari e straordinari devono essere richiesti direttamente al proprietario che si rivarrà poi sul suo
inquilino per il rimborso della parte a lui
spettante per legge o per contratto.
• Il riparto spese in base alla legge od al
contratto specifico tra le parti è una attività
di consulenza che non rientra nelle normali attribuzioni ordinarie a cui è tenuto
l’Amministratore. Il costo della eventuale
di Teresa Pane
Amministratore
redazione del riparto spese tra locatore
e conduttore viene di
solito sostenuta dal singolo proprietario che ne
abbia la necessità ai fini
del rimborso da parte
dell’inquilino.
Un consiglio per tutti:
Un Amministratore troppo
accondiscendente spesso
non procura reale vantaggio ai propri condòmini. Il
rispetto della legge e dei
regolamenti in materia
assicura legittimità degli
atti, imparzialità, un più
pacifico svolgimento dei
rapporti condominiali, una
minore confusione di ruoli e compiti, una maggiore
soddisfazioni in termini di
efficienza amministrativa
e, perché no, molte meno
chiacchiere e polemiche
inutili per le scale degli
stabili…. Alla prossima e
buone vacanze!