100% Fitness Mag - Anno V Ottobre 2011 | Page 88

100% FITNESS MAGAZINE la fama, l’inventiva, l’immagine e il prestigio dei loro prodotti. I settori che potranno avvalersi dell’indicazione dell’origine interamente italiana dei loro prodotti (quale ad esempio “100% made in Italy”) sono potenzialmente infiniti: dalle calzature agli accessori per la moda, dall’ arredamento (mobili, sedie, parquet, poltrone, illuminazione), agli alimentari, dall’intimo agli abiti da sposa, dai cosmetici ai giocattoli, dagli arredi alle rubinetterie, dalle ceramiche d’arte ai gioielli, e molti altri ancora. L’applicazione concreta di questa norma rimanda ad uno o più decreti del Ministro dello sviluppo econo- mico, emanati di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche europee e per la semplificazione normativa. La legge 166 in concreto, con l’articolo 16 ed in particolare i commi 1-4, introduce una regolamentazione dell’uso di indicazioni di vendita che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali «100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per l’uso indebito di tali indicazioni di vendita ovvero di segni o figure che inducano la medesima fallace convinzione. Quando è lecito usare le diciture: “100% Made in Italy”, “interamente realizzato in Italia”, “tutto italiano? Il decreto legge prevede che l’uso di tali espressioni è consentito solamente per quei prodotti per i quali il disegno, la progettazione, la lavorazione e il confezionamento sono compiuti esclusivamente sul territorio italiano. Quando è lecito usare la dicitura “Made in Italy” anzichè “100% made in Italy” su prodotti non realizzati interamente in Italia. Il termine Made in Italy può essere usato per tutti i prodotti classificabili come originari dell’Italia ai sensi del Codice Doganale europeo. Di fatto si può indicare “l’origine italiana” se l’ultima trasformazione sostanziale del prodotto è avvenuta in Italia. Per usare il termine “Made in Italy” non occorre quindi che il prodotto sia interamente realizzato in Italia ma e sufficiente la sola “origine italiana” ai sensi delle norme comunitarie. CONTRAFFAZIONE: COME DIFENDERSI? La vendita di merce contraffatta avviene attraverso differenti canali di distribuzione, nei quali la contraffazione non è sempre evidente. Spesso può compiersi attraverso mercati esterni alla distribuzione regolare, come le bancarelle o le spiagge, oppure tramite Internet ed, infine, all’interno di negozi appartenenti alla distribuzione regolare. La Guardia di Finanza fornisce pratici consigli per difendersi dal pericolo di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta: per gli acquisti rivolgersi sempre a distributori autorizzati, che offrono evidenti garanzie sull’origine dei prodotti; avvalersi, prima di eseguire acquisti di rilevante valore, della consulenza di persone che abbiano maggiore conoscenza del prodotto; porre particolare attenzione agli acquisti di prodotti proposti su internet o da programmi televisivi, soprattutto nei casi in cui non è data la possibilità di visionare e constatare direttamente la consistenza del bene; controllare sempre le etichette dei prodotti acquistati e diffidare di quelli privi delle indicazioni d’origine e del “marchio CE”; prestare cautela per le vendite effettuate “porta a porta”; valutare attentamente il rapporto esistente tra il prezzo di mercato del bene e quello attuato dal venditore, molto spesso infatti l’eccessivo divario rappresenta un elemento essenziale della contraffazione; occorre sempre tenere presente che esistono sanzioni anche per chi acquista prodotti contraffatti; sapere che l’acquisto non consapevole di un prodotto contraffatto equivale ad acquistare, comunque, un prodotto non conforme; in questo caso il risarcimento non può essere né la riparazione, né la riduzione del prezzo, bensì l’annullamento del contratto con la restituzione delle somme pagate. 88