100% FITNESS MAGAZINE
la fama, l’inventiva, l’immagine e il
prestigio dei loro prodotti.
I settori che potranno avvalersi
dell’indicazione dell’origine interamente italiana dei loro prodotti
(quale ad esempio “100% made in
Italy”) sono potenzialmente infiniti:
dalle calzature agli accessori per la
moda, dall’ arredamento (mobili,
sedie, parquet, poltrone, illuminazione), agli alimentari, dall’intimo
agli abiti da sposa, dai cosmetici ai
giocattoli, dagli arredi alle rubinetterie, dalle ceramiche d’arte ai gioielli,
e molti altri ancora.
L’applicazione concreta di questa
norma rimanda ad uno o più decreti
del Ministro dello sviluppo econo-
mico, emanati di concerto con i
Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, per le politiche
europee e per la semplificazione
normativa.
La legge 166 in concreto, con l’articolo 16 ed in particolare i commi
1-4, introduce una regolamentazione dell’uso di indicazioni di vendita
che presentino il prodotto come interamente realizzato in Italia, quali
«100% made in Italy», «100% Italia», «tutto italiano» o simili, prevedendo una sanzione penale per
l’uso indebito di tali indicazioni
di vendita ovvero di segni o figure
che inducano la medesima fallace
convinzione.
Quando è lecito usare le diciture:
“100% Made in Italy”, “interamente realizzato in Italia”, “tutto
italiano?
Il decreto legge prevede che l’uso
di tali espressioni è consentito
solamente per quei prodotti per i
quali il disegno, la progettazione,
la lavorazione e il confezionamento
sono compiuti esclusivamente sul
territorio italiano.
Quando è lecito usare la dicitura
“Made in Italy” anzichè “100%
made in Italy” su prodotti non realizzati interamente in Italia.
Il termine Made in Italy può essere
usato per tutti i prodotti classificabili
come originari dell’Italia ai sensi del
Codice Doganale europeo. Di fatto
si può indicare “l’origine italiana” se
l’ultima trasformazione sostanziale
del prodotto è avvenuta in Italia.
Per usare il termine “Made in Italy”
non occorre quindi che il prodotto
sia interamente realizzato in Italia
ma e sufficiente la sola “origine
italiana” ai sensi delle norme comunitarie.
CONTRAFFAZIONE: COME DIFENDERSI?
La vendita di merce contraffatta avviene attraverso differenti canali di distribuzione, nei quali la contraffazione
non è sempre evidente. Spesso può compiersi attraverso mercati esterni alla distribuzione regolare, come le
bancarelle o le spiagge, oppure tramite Internet ed, infine, all’interno di negozi appartenenti alla distribuzione
regolare. La Guardia di Finanza fornisce pratici consigli per difendersi dal pericolo di acquistare inconsapevolmente merce contraffatta:
per gli acquisti rivolgersi sempre a distributori
autorizzati, che offrono evidenti garanzie
sull’origine dei prodotti;
avvalersi, prima di eseguire acquisti di rilevante valore, della consulenza di persone che
abbiano maggiore conoscenza del prodotto;
porre particolare attenzione agli acquisti di
prodotti proposti su internet o da programmi
televisivi, soprattutto nei casi in cui non è data la
possibilità di visionare e constatare direttamente la
consistenza del bene;
controllare sempre le etichette dei prodotti
acquistati e diffidare di quelli privi delle indicazioni d’origine e del “marchio CE”;
prestare cautela per le vendite effettuate “porta a porta”;
valutare attentamente il rapporto esistente tra
il prezzo di mercato del bene e quello attuato
dal venditore, molto spesso infatti l’eccessivo divario
rappresenta un elemento essenziale della contraffazione;
occorre sempre tenere presente che esistono
sanzioni anche per chi acquista prodotti contraffatti;
sapere che l’acquisto non consapevole di un
prodotto contraffatto equivale ad acquistare,
comunque, un prodotto non conforme; in questo caso
il risarcimento non può essere né la riparazione, né
la riduzione del prezzo, bensì l’annullamento del
contratto con la restituzione delle somme pagate.
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