78
100% FITNESS MAGAZINE
DOMANDA: Nel nostro regolamento condominiale c’è
l’espresso divieto di tenere in casa animali domestici. La
mia vicina di pianerottolo ha preso con sè recentemente
un cagnolino molto simpatico con un grandissimo
problema però: abbaia in modo così stridulo che a volte
non si riesce neppure a dormire. L’amministratore le ha
intimato di disfarsene, ma la signora ha eccepito che il
cane non esce mai di casa e quindi non attraversa le
parti comuni e ce in base alle recenti norme gli animali
in casa si possono tenere e i divieti non sono più validi.
Potrebbe darmi qualche ragguaglio in merito?
S
olitamente, il regolamento condominiale prevede
una o più clausole che vietano ai condomini di porre in essere attività tali da arrecare disturbo agli altri
condomini, in genere nella parte dei “DIVIETI” del
regolamento condominiale. E tra questi divieti di solito è
contenuto il divieto di detenere animali domestici. Solitamente, poi, dette clausole sono predisposte dal costruttore ed i
condomini, acquistando un appartamento nel condominio, ne
accettano in toto il relativo contenuto e le relative prescrizioni.
E’ da questa considerazione che partono i vari distinguo in
materia. Dalla presenza a meno della norma nel regolamento.
Quando il regolamento è stato disposto dal costruttore o sia
stato approvato dall’unanimità dei condomini, nel caso in
cui sia posta in essere una attività vietata, come per esempio
quella di tenere animali, gli altri condomini, anche singolarmente e senza l’appoggio dell’amministratore, hanno diritto
a chiedere l’immediata cessazione dell’attività “molesta” ed
il risarcimento del danno, se dimostrabile.
Riguardo specificamente dunque, alla clausola che del regolamento condominiale che vieta di tenere animali presso il
proprio appartamento, nel caso in cui sia stata inserita nel
regolamento condominiale predisposto dal costruttore
o nel caso in cui tale clausola sia stata approvata da
tutti condomini, questa è valida ed efficace contro tutti,
senza limitazioni e senza distinguo: gli animali non si possono
tenere e Il condomino leso o l’amministratore può chiedere
che gli animali possano essere allontanati con provvedimento
d’urgenza, oltre al risarcimento del danno.
“Gli animali domestici possono essere allontanati anche con
provvedimento d’urgenza che ne inibisca il ritorno laddove la
loro presenza sia vietata non solo dal regolamento condominiale ma anche quando da essa derivino immissioni insalubri
e intollerabili e un minore godimento delle parti comuni,
soprattutto quando i cani in questione siano dichiarati po-
tenzialmente pericolosi dal Ministero della Salute
(nel caso, trattatasi di due cani pit-bull tenuti nella
cantina sita al piano terra del condominio”. (Trib.
Salerno, 22/03/2004).
Altro è se il divieto non è posto dal regolamento contrattuale, ma è frutto di una delibera condominiale che poneva l’argomento all’ordine
del giorno, oppure è posto da un regolamento
approvato a maggioranza. In questi casi infatti, la
Cassazione è pacifica nello statuire che “In tema di
condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere
contenuto negli ordinari regolamenti condominiali,
approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non
potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei
condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in
difetto di un’approvazione unanime le disposizioni
anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei
condomini che abbiano concorso con il loro voto
favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite
in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi
dell’art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella
mancanza di una specifica disposizione legislativa
che ne preveda l’obbligatorietà.( Cass. civ., Sez. II,
04/12/1993, n.12028).
In parole semplici, se il costruttore ha posto il divieto
o se esso è stato approvato all’unanimità anche in
un momento successivo, gli animali devono essere
allontanati; se invece il divieto è posto da una delibera presa a maggioranza si può ritenere nullo in
quanto esso rappresenta una limitazione al diritto
di proprietà del singolo condomino all’utilizzo del
proprio bene e come tale necessità dell’unanimità
dei consensi.
Per rispondere al nostro lettore, dunque, data la
presenza di un regolamento contrattuale che fissa
il divieto di detenzione di animali domestici, l’intimazione del suo amministratore nei confronti della
signora è legittima e se lei si ritiene personalmente
leso dalla presenza o dalle immissioni di rumori moleste del cagnolino può anche agire singolarmente
per l’allontanamento e per il risarcimento del danno.
Alla prossima!