100% Fitness Mag - Anno V Novembre 2011 | Page 78

78 100% FITNESS MAGAZINE DOMANDA: Nel nostro regolamento condominiale c’è l’espresso divieto di tenere in casa animali domestici. La mia vicina di pianerottolo ha preso con sè recentemente un cagnolino molto simpatico con un grandissimo problema però: abbaia in modo così stridulo che a volte non si riesce neppure a dormire. L’amministratore le ha intimato di disfarsene, ma la signora ha eccepito che il cane non esce mai di casa e quindi non attraversa le parti comuni e ce in base alle recenti norme gli animali in casa si possono tenere e i divieti non sono più validi. Potrebbe darmi qualche ragguaglio in merito? S olitamente, il regolamento condominiale prevede una o più clausole che vietano ai condomini di porre in essere attività tali da arrecare disturbo agli altri condomini, in genere nella parte dei “DIVIETI” del regolamento condominiale. E tra questi divieti di solito è contenuto il divieto di detenere animali domestici. Solitamente, poi, dette clausole sono predisposte dal costruttore ed i condomini, acquistando un appartamento nel condominio, ne accettano in toto il relativo contenuto e le relative prescrizioni. E’ da questa considerazione che partono i vari distinguo in materia. Dalla presenza a meno della norma nel regolamento. Quando il regolamento è stato disposto dal costruttore o sia stato approvato dall’unanimità dei condomini, nel caso in cui sia posta in essere una attività vietata, come per esempio quella di tenere animali, gli altri condomini, anche singolarmente e senza l’appoggio dell’amministratore, hanno diritto a chiedere l’immediata cessazione dell’attività “molesta” ed il risarcimento del danno, se dimostrabile. Riguardo specificamente dunque, alla clausola che del regolamento condominiale che vieta di tenere animali presso il proprio appartamento, nel caso in cui sia stata inserita nel regolamento condominiale predisposto dal costruttore o nel caso in cui tale clausola sia stata approvata da tutti condomini, questa è valida ed efficace contro tutti, senza limitazioni e senza distinguo: gli animali non si possono tenere e Il condomino leso o l’amministratore può chiedere che gli animali possano essere allontanati con provvedimento d’urgenza, oltre al risarcimento del danno. “Gli animali domestici possono essere allontanati anche con provvedimento d’urgenza che ne inibisca il ritorno laddove la loro presenza sia vietata non solo dal regolamento condominiale ma anche quando da essa derivino immissioni insalubri e intollerabili e un minore godimento delle parti comuni, soprattutto quando i cani in questione siano dichiarati po- tenzialmente pericolosi dal Ministero della Salute (nel caso, trattatasi di due cani pit-bull tenuti nella cantina sita al piano terra del condominio”. (Trib. Salerno, 22/03/2004). Altro è se il divieto non è posto dal regolamento contrattuale, ma è frutto di una delibera condominiale che poneva l’argomento all’ordine del giorno, oppure è posto da un regolamento approvato a maggioranza. In questi casi infatti, la Cassazione è pacifica nello statuire che “In tema di condominio di edifici il divieto di tenere negli appartamenti i comuni animali domestici non può essere contenuto negli ordinari regolamenti condominiali, approvati dalla maggioranza dei partecipanti, non potendo detti regolamenti importare limitazioni delle facoltà comprese nel diritto di proprietà dei condomini sulle porzioni del fabbricato appartenenti ad essi individualmente in esclusiva, sicché in difetto di un’approvazione unanime le disposizioni anzidette sono inefficaci anche con riguardo a quei condomini che abbiano concorso con il loro voto favorevole alla relativa approvazione, giacché le manifestazioni di voto in esame, non essendo confluite in un atto collettivo valido ed efficace, costituiscono atti unilaterali atipici, di per sé inidonei ai sensi dell’art. 1987 c.c. a vincolare i loro autori, nella mancanza di una specifica disposizione legislativa che ne preveda l’obbligatorietà.( Cass. civ., Sez. II, 04/12/1993, n.12028). In parole semplici, se il costruttore ha posto il divieto o se esso è stato approvato all’unanimità anche in un momento successivo, gli animali devono essere allontanati; se invece il divieto è posto da una delibera presa a maggioranza si può ritenere nullo in quanto esso rappresenta una limitazione al diritto di proprietà del singolo condomino all’utilizzo del proprio bene e come tale necessità dell’unanimità dei consensi. Per rispondere al nostro lettore, dunque, data la presenza di un regolamento contrattuale che fissa il divieto di detenzione di animali domestici, l’intimazione del suo amministratore nei confronti della signora è legittima e se lei si ritiene personalmente leso dalla presenza o dalle immissioni di rumori moleste del cagnolino può anche agire singolarmente per l’allontanamento e per il risarcimento del danno. Alla prossima!