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100% FITNESS MAGAZINE
di Teresa Pane
Amministratore
Nessun risarcimento al bambino
infortunato se il gioco nel cortile
non è autorizzato
DOMANDA:
Mio figlio giocando nel cortile condominiale è inciampato in una catena che unisce paletti di
ferro a delimitazione di aree condominiali. L’amministratore sostiene che è inutile contattare
l’assicurazione perché il danno non è risarcibile. E’ vero?
La disciplina dei giochi dei bambini nei viali del cortile -giardino
condominiale non integra un’occupazione degli stessi né un’alterazione della
destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini,
risolvendosi in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non
illegittima, essendo compatibile
con la destinazione del bene.
Partendo da tale affermazione, il Giudice di Pace
di Caserta, con sentenza del 17 novembre 2008,
è intervenuto a dirimere una controversia insorta
tra i genitori di un bambino infortunatosi giocando all’interno di un’area condominiale e il
Condominio stesso.
Nel caso di specie, i genitori del bambino avevano
citato in giudizio il Condominio chiedendo che
venisse accertata, in capo a quest’ultimo, la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, conseguentemente, che fosse condannato al risarcimento di tutti i
danni patiti dal bambino, a causa dell’infortunio
occorsogli mentre giocava nel parco condominiale. Il Giudice di Pace, come poc’anzi accennato,
ha riconosciuto come la disciplina dei giochi dei
bambini in aree condominiali sia di per sé legittima, in quanto configurante una forma di utilizzazione delle parti comuni, sebbene diversa da
quella normale, purché tuttavia sia “temporanea
e/o occasionale, compatibile con la destinazione
del bene”. Il magistrato onorario ha proseguito affermando che la destinazione a gioco dei bambini
di parte delle aree condominiali può, in ogni caso,
essere disposta dall’assemblea dei condomini, con
deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. e che conseguentemente,
mancando una deliberazione in tal senso, i
giochi dei bambini nelle aree condominiali,
in assenza di indicazione di orari e modalità
relativi alle attività ludiche, sono da ritenersi
attività solamente tollerata e non abitualmente ammessa.
Fatte tali precisazioni, e passando all’esame della
richiesta risarcitoria formulata dai genitori del
bambino infortunatosi,