100% Fitness Mag - Anno V Luglio 2011 | Page 66

66 100% FITNESS MAGAZINE di Teresa Pane Amministratore Nessun risarcimento al bambino infortunato se il gioco nel cortile non è autorizzato DOMANDA: Mio figlio giocando nel cortile condominiale è inciampato in una catena che unisce paletti di ferro a delimitazione di aree condominiali. L’amministratore sostiene che è inutile contattare l’assicurazione perché il danno non è risarcibile. E’ vero? La disciplina dei giochi dei bambini nei viali del cortile -giardino condominiale non integra un’occupazione degli stessi né un’alterazione della destinazione della cosa comune, con impedimento del pari uso degli altri condomini, risolvendosi in una forma di utilizzazione diversa da quella normale ma non illegittima, essendo compatibile con la destinazione del bene. Partendo da tale affermazione, il Giudice di Pace di Caserta, con sentenza del 17 novembre 2008, è intervenuto a dirimere una controversia insorta tra i genitori di un bambino infortunatosi giocando all’interno di un’area condominiale e il Condominio stesso. Nel caso di specie, i genitori del bambino avevano citato in giudizio il Condominio chiedendo che venisse accertata, in capo a quest’ultimo, la responsabilità ex art. 2051 c.c. e, conseguentemente, che fosse condannato al risarcimento di tutti i danni patiti dal bambino, a causa dell’infortunio occorsogli mentre giocava nel parco condominiale. Il Giudice di Pace, come poc’anzi accennato, ha riconosciuto come la disciplina dei giochi dei bambini in aree condominiali sia di per sé legittima, in quanto configurante una forma di utilizzazione delle parti comuni, sebbene diversa da quella normale, purché tuttavia sia “temporanea e/o occasionale, compatibile con la destinazione del bene”. Il magistrato onorario ha proseguito affermando che la destinazione a gioco dei bambini di parte delle aree condominiali può, in ogni caso, essere disposta dall’assemblea dei condomini, con deliberazione adottata con la maggioranza prevista dall’art. 1136 c.c. e che conseguentemente, mancando una deliberazione in tal senso, i giochi dei bambini nelle aree condominiali, in assenza di indicazione di orari e modalità relativi alle attività ludiche, sono da ritenersi attività solamente tollerata e non abitualmente ammessa. Fatte tali precisazioni, e passando all’esame della richiesta risarcitoria formulata dai genitori del bambino infortunatosi,