100% Fitness Mag - Anno V Gennaio 2011 | Page 58

lifestyle vivere in condominio dell’amministratore presi senza il necessario assenso dell’assemblea, se impugnati in giudizio e non nell’assemblea stessa, hanno lo stesso termine per l’impugnazione. Modi dell’impugnazione. L’impugnazione deve essere formulata con un atto legale da notificare a mezzo di ufficiale giudiziario al condominio, nella persona e presso l’ufficio dell’amministratore. Si tratta di un atto di citazione a comparire davanti al giudice per una determinata udienza, con l’invito al condominio a costituirsi in giudizio per svolgere le proprie difese. Deve essere predisposto da un avvocato e non direttamente dal singolo condomino, salvo nell’ipotesi di contenziosi davanti al giudice di pace per un modesto valore (non superiore a 516,46 euro), nel qual caso anche il condomino può stare in giudizio personalmente. Le delibere assembleari annullabili sono immediatamente esecutive e l’esecutività non è sospesa dalla proposizione dell’impugnazione. È il giudice che, su espressa domanda del condomino che ha impugnato, può disporne la sospensione qualora ritenga che la durata del giudizio possa comportare un danno per il condomino impugnante e che il suo diritto possa essere leso o pregiudicato dall’esecuzione della delibera impugnata. La sospensione è diretta a impedire che l’esecuzione della delibe- 58 | 100% Fitness Magazine ra che si asserisce essere invalida possa vanificare il giudizio diretto ad accertare l’illegittimità. Nel caso in cui l’assemblea decida di cancellare o modificare la delibera contestata, il giudice dichiara cessata la materia del contendere e si limita a decidere sulle spese della causa. E’ una prassi diffusa dei giudici spartire equamente le spese tra i contendenti (anche se chi aveva impugnato la delibera aveva ragione). Il risultato è che l’impugnazione può trasformarsi comunque in un esborso di denaro. NULLITÀ, ANNULLABILITÀ E REGOLAMENTO CONDOMINIALE CONTRATTUALE. In linea di principio le disposizioni contenute in un regolamento contrattuale approvato da tutti i condomini sono modificabili solo all’unanimità: quindi, se vengono infrante da una delibera, essa è radicalmente nulla. Tuttavia la Cassazione ha voluto ribadire che una norma contenuta o allegata al regolamento può non essere “contrattuale” essa stessa, perché non pone limiti all’uso della proprietà esclusiva di ciascuno, o di quella collettiva, o stabilisce la ripartizione dei millesimi di proprietà. Una norma del genere va considerata come una semplice regolamentazione dell’uso delle parti comuni, modificabile a maggioranza dei partecipanti all’assemblea e dei millesi- mi. Se ne deduce che una delibera che sia in contraddizione a questo tipo di disposizioni, anche se contenute nel regolamento contrattuale,non è nulla, ma è semplicemente annullabile. E il caso, per esempio, dell’atto contrattuale in cui si vieta di installare tende sui balconi, di far giocare i bambini nel cortile o si definiscono i compiti dell’amministratore. Nullità relativa delle delibere. Vi è però un altro, particolare caso in cui, a detta di alcuni giudici, una delibera in contrasto con il regolamento contrattuale può trasformarsi in una decisione valida. Si tratta dell’errata ripartizione delle spese in violazione delle apposite tabelle millesimali. Nel caso in cui i condomini tengano un comportamento costante ed inequivoco pagando, senza riserve, le spese di gestione per un certo periodo di tempo, i giudici parlano di “nullità relativa” della delibera e di accettazione della ripartizione “per facta concludentia”. E indispensabile, a questo proposito, chiarire che la violazione non deve riguardare le tabelle dei millesimi di proprietà (che hanno come scopo di determinare i diritti e i doveri di ogni condomino sulle cose comuni e che sono in genere proporzionali al piano, o alla parte di piano posseduto) bensì le tabelle di quelli di gestione, che hanno un fine molto più limitato, stabilire la ripartizione delle spese condominiali. Per esempio le tabelle relative alle spese per l’ascensore, per il riscaldamento, per l’acqua per l’immondizia. Evitare i “facta concludentia” non è facilissimo. E’ prudente non solo pretendere di fare trascrivere nel verbale dell’assemblea il proprio dissenso, ma anche non pagare le spese con i bollettini o i Mav (conti correnti postali) inviati dall’amministratore, ma con bonifici bancari a \