100% Fitness Mag - Anno V Febbraio/Marzo 2011 | Page 68

lifestyle vivere in condominio POSTI AUTO SI, MA NON PER TUTTI? TURNIAMO, MA COME? DOMANDA Nel mio Condominio non essendoci posti auto a sufficienza per tutti i condomini, l’Amministratore ha effettuato una turnazione mensile con sorteggio dei posti. Ma dal momento che il mio appartamento e quello del mio vicino contano il maggior numero di millesimi, non avremmo avuto il diritto di scegliere per primi i posti? Teresa Pane Amministratore Per quesiti o dubbi sul “ Vivere in Condominio” scrivere a [email protected] 68 | 100% Fitness Magazine La sentenza della Cassazione n. 26226, depositata il 7 dicembre 2006, ha confermato l’illegittimità di una delibera condominiale che aveva consentito la scelta del posto auto in funzione dei millesimi di proprietà. Con la delibera ritenuta illegittima, dal momento che in un garage condominiale vi erano alcuni posti auto di difficile manovra, “si era stabilito che la scelta del posto auto nel garage condominiale avvenisse partendo dal condominio titolare del più alto numero di millesimi”. Il Giudice d’Appello aveva ritenuto illegittima la delibera condominiale, adottata a maggioranza, perché, quanto all’uso del garage comune condominiale, non poteva attribuire ai condomini la scelta del posto macchina secondo il criterio del valore degli appartamenti e quindi in funzione dei millesimi di proprietà. La Cassazione ha confermato la decisione di merito precisando che “la quota di proprietà di cui all′articolo 1118 Cc, quale misura del diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma non in ordine al godimento che si presume uguale per tutti”. Pertanto, ove i posti macchina non siano equivalenti, sia per numero che per dimensioni, che per comodità d’uso, il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è quello indicato dall’articolo 1102 cod. civ, il quale,”con il porre il limite del “pari uso”, impedisce che “alcuni comproprietari facciano un uso della cosa comune, dal punto di vista qualitativo, diverso rispetto agli altri”. Il criterio prescelto dall′assemblea, secondo la Cassazione, non può essere condiviso e ritenersi legittimo “traducendosi in una assegnazione dei posti a tempo indeterminato, dal momento che i condomini favoriti non rinuncerebbero al posto più comodo per uno meno comodo, perpetuando così nel tempo la illegittima comprensione del pari uso dei condomini svantaggiati”. Ne consegue che, come nel caso di insufficienza di posti, anche nel caso di “diversa comodità” o di “numero insufficiente”, al fine di non ledere il principio del “pari uso” da parte di tutti i condomini del bene comune previsto dall′art. 1102 cod. civ., il criterio da seguire, nel disaccordo delle parti, è quello della TURNAZIONE. A proposito del principio del “pari uso” e del “godimento paritario”, in fatto di parcheggi condominiali, per completezza di informazione si può aggiungere che la carenza di spazi destinati al parcheggio, essendo una delle principali problematiche in diverse realtà condominiali, ha spinto alla trasformazione di cortili ed altri locali di proprietà comune (pur insufficienti a soddisfare pienamente tutti i condomini!) in zone destinate al parcheggio. Alla impossibilità di assicurare a ciascun condomino un posto macchina, si ricollega un notevole contenzioso, basato sulla pretesa violazione del principio del “godimento paritario” e del “pari uso” della cosa comune da parte di tutti i condomini. Sul significato di “pari uso” e “godimento paritario” e sulla legittimità della trasformazione,