100% Fitness Mag - Anno V Febbraio/Marzo 2011 | Page 68
lifestyle
vivere in condominio
POSTI AUTO SI, MA NON PER
TUTTI? TURNIAMO, MA COME?
DOMANDA
Nel mio Condominio non essendoci posti auto a sufficienza per tutti i condomini, l’Amministratore ha effettuato una turnazione mensile con sorteggio dei posti.
Ma dal momento che il mio appartamento e quello del mio vicino contano il maggior numero di millesimi, non avremmo avuto il diritto di scegliere per primi i posti?
Teresa Pane
Amministratore
Per quesiti o dubbi sul
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La sentenza della Cassazione n. 26226, depositata il 7 dicembre 2006, ha confermato
l’illegittimità di una delibera condominiale
che aveva consentito la scelta del posto auto
in funzione dei millesimi di proprietà.
Con la delibera ritenuta illegittima, dal momento che in un garage condominiale vi erano alcuni posti auto di difficile manovra, “si
era stabilito che la scelta del posto auto nel
garage condominiale avvenisse partendo dal
condominio titolare del più alto numero di
millesimi”.
Il Giudice d’Appello aveva ritenuto illegittima
la delibera condominiale, adottata a maggioranza, perché, quanto all’uso del garage comune condominiale, non poteva attribuire
ai condomini la scelta del posto macchina
secondo il criterio del valore degli appartamenti e quindi in funzione dei millesimi di
proprietà.
La Cassazione ha confermato la decisione di
merito precisando che “la quota di proprietà
di cui all′articolo 1118 Cc, quale misura del
diritto di ogni condomino, rileva relativamente ai pesi ed ai vantaggi della comunione; ma
non in ordine al godimento che si presume
uguale per tutti”.
Pertanto, ove i posti macchina non siano
equivalenti, sia per numero che per dimensioni, che per comodità d’uso, il criterio da
seguire, nel disaccordo delle parti, è quello indicato dall’articolo 1102 cod. civ, il quale,”con
il porre il limite del “pari uso”, impedisce che
“alcuni comproprietari facciano un uso della
cosa comune, dal punto di vista qualitativo,
diverso rispetto agli altri”.
Il criterio prescelto dall′assemblea, secondo
la Cassazione, non può essere condiviso e
ritenersi legittimo “traducendosi in una assegnazione dei posti a tempo indeterminato,
dal momento che i condomini favoriti non
rinuncerebbero al posto più comodo per uno
meno comodo, perpetuando così nel tempo
la illegittima comprensione del pari uso dei
condomini svantaggiati”.
Ne consegue che, come nel caso di insufficienza di posti, anche nel caso di “diversa
comodità” o di “numero insufficiente”, al fine
di non ledere il principio del “pari uso” da
parte di tutti i condomini del bene comune
previsto dall′art. 1102 cod. civ., il criterio da
seguire, nel disaccordo delle parti, è quello
della TURNAZIONE.
A proposito del principio del “pari uso” e del
“godimento paritario”, in fatto di parcheggi
condominiali, per completezza di informazione si può aggiungere che la carenza di spazi destinati al parcheggio, essendo una delle
principali problematiche in diverse realtà
condominiali, ha spinto alla trasformazione
di cortili ed altri locali di proprietà comune
(pur insufficienti a soddisfare pienamente
tutti i condomini!) in zone destinate al parcheggio.
Alla impossibilità di assicurare a ciascun condomino un posto macchina, si ricollega un
notevole contenzioso, basato sulla pretesa
violazione del principio del “godimento paritario” e del “pari uso” della cosa comune da
parte di tutti i condomini.
Sul significato di “pari uso” e “godimento paritario” e sulla legittimità della trasformazione,