100% Fitness Mag - Anno V Agosto 2011 | Page 66

66 100% FITNESS MAGAZINE Amministratò fa caldo… DOMANDA: Il mio appartamento è munito di un minibalconcino sul quale non mi è possibile installare il motore del gruppo condizionatore pertanto ho chiesto all’amministratore di poter installare lo stesso sulla facciata del condominio. Purtroppo mi sono sentito rispondere assolutamente che non è possibile!!!! Vorrei cortesemente sapere se esiste un metodo per poter ottenere tale permesso visto che per me il caldo estivo è insopportabile. Grazie I n linea generale, a norma dell’articolo 1102 del Codice civile, il condomino può usare delle parti comuni condominiali (naturalmente purché non impedisca il pari godimento degli altri e faccia l’opera a sue spese). Ma è anche vero che, nell’uso delle parti comuni, il condomino non deve alterare la sicurezza, la statica e il decoro architettonico dell’edificio (articolo 1120, secondo comma, del Codice civile), ed inoltre, secondo l’articolo 1122 del Codice civile, ciascun condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non può eseguire opere che facciano danno alle parti comuni dell’edificio e alle proprietà degli altri condomini. In pratica, l’articolo di legge vieta ogni danno che comporti una diminuzione di valore delle parti comuni o delle singole proprietà, in base alla funzione di queste ultime. In particolare, costituisce danno alle cose comuni anche il pericolo, attuale e non solo ipotetico, connesso al rischioso funzionamento o con alla realizzazione imperfetta di un impianto - come un sistema di aria condizionata - quando l’installazione e l’uso dello stesso comporti la possibilità di danno alle parti o agli impianti centrali (secondo la pronuncia della Cassazione 870 del 25 gennaio 1995). Vale inoltre la pena di ricordare che le opere relative agli impianti di climatizzazione - ad aria o ad acqua - possono essere di diversa entità e che gli impianti ad aria sono generalmente costituiti da due corpi: uno da installare all’interno della proprietà e l’altro (il motore) all’esterno. Ed è proprio questo motore esterno a creare le occasioni più frequenti di contenzioso (mentre non esistono grosse questioni quando si tratta di piccoli apparecchi trasportabili oppure quando si tratta di apporre dei fori nel vetro delle finestre). Quando vi sia necessità di installare il motore all’esterno - di Teresa Pane Amministratore particolarmente quando non c’è la possibilità di alloggiare il motore sulla terrazza ed è quindi necessario installarlo sui muri perimetrali – la questione diventa complessa. Diciamo innanzitutto che se il divieto di installazione è posto dal regolamento condominiale la questione è risolta in partenza: le macchine non possono essere installate. Se il regolamento nulla prevede in merito di specifico, diciamo che di norma l’installazione del corpo motore in facciata in genere non crea particolari problemi di statica e sicurezza, ma può creare questioni in tema di estetica dell’edificio. Per questo è opportuno che l’interessato all’installazione dell’impianto sottoponga preventivamente il progetto all’amministratore e all’assemblea condominiale. Il fatto è che il decoro architettonico non è materia di cui l’assemblea possa disporre a maggioranza. Il diritto alla integrità del decoro appartiene, infatti, a ciascun condomino, prima ancora che alla collettività condominiale. Il che sta a significare che le decisioni dell’assemblea - favorevoli o contrarie all’installazione del climatizzatore individuale - non possano essere considerate ultimative. Tant’è vero che, incaso di decisione favorevole, il condomino che sia ostile alla installazione delle macchine può comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere il ripristino e l’eliminazione del corpo esterno ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro la delibera assembleare. Allo stesso modo, quando la delibera assembleare è sfavorevole all’installazione dell’impianto, il condomino interessato può comunque dar corso all’opera, invocando l’articolo 1102 del Codice civile. In questo caso, però, i lavori saranno eseguiti a suo rischio e pericolo (si tenga tra l’altro presente che l’azione del condomino,a tutela del decoro architettonico, è imprescrittibile). Altro limite all’installazione di un impianto di climatizzazione è rappresentato dal rispetto delle distanze in verticali o in appiombo, di cui all’articolo 907 del Codice civile. Secondo questa norma, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui esistono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a tre metri sotto la loro soglia. Il contenzioso sul punto è tuttavia assai meno consistente e può riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della distanza di 3 metri in verticale misurati dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore. A questo proposito si tenga presente che, agli effetti del rispetto delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi non solo il manufatto in mattoni e cemento, ma qualsiasi opera di qualsiasi specie che ostacoli l’esercizio della veduta (si vedano, ad esempio, le sentenze della Cassazione del 17/05/1955, n. 1445 e del 22/11/1955, n. 12907). Infine, tra le altre cautele che devono essere tenute in considerazione in vista dell’installazione del climatizzatore, rientrano anche quelle relative alle immissioni di rumore a norma dell’articolo 844 del Codice civile e quelle relative allo stillicidio della condensa.