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Amministratò
fa caldo…
DOMANDA:
Il mio appartamento è munito di un
minibalconcino sul quale non mi è
possibile installare il motore del gruppo
condizionatore pertanto ho chiesto
all’amministratore di poter installare lo
stesso sulla facciata del condominio.
Purtroppo mi sono sentito rispondere
assolutamente che non è possibile!!!!
Vorrei cortesemente sapere se esiste
un metodo per poter ottenere tale
permesso visto che per me il caldo
estivo è insopportabile. Grazie
I
n linea generale, a norma dell’articolo 1102 del Codice civile,
il condomino può usare delle parti comuni
condominiali (naturalmente purché non impedisca il pari
godimento degli altri e faccia l’opera a sue spese).
Ma è anche vero che, nell’uso delle parti comuni, il condomino
non deve alterare la sicurezza, la statica e il decoro architettonico
dell’edificio (articolo 1120, secondo comma, del Codice civile),
ed inoltre, secondo l’articolo 1122 del Codice civile, ciascun
condomino, nel piano o porzione di piano di sua proprietà, non
può eseguire opere che facciano danno alle parti comuni dell’edificio e alle proprietà degli altri condomini. In pratica, l’articolo di
legge vieta ogni danno che comporti una diminuzione di valore
delle parti comuni o delle singole proprietà, in base alla funzione di queste ultime. In particolare, costituisce danno alle cose
comuni anche il pericolo, attuale e non solo ipotetico, connesso
al rischioso funzionamento o con alla realizzazione imperfetta
di un impianto - come un sistema di aria condizionata - quando
l’installazione e l’uso dello stesso comporti la possibilità di danno alle parti o agli impianti centrali (secondo la pronuncia della
Cassazione 870 del 25 gennaio 1995).
Vale inoltre la pena di ricordare che le opere relative agli impianti
di climatizzazione - ad aria o ad acqua - possono essere di diversa
entità e che gli impianti ad aria sono generalmente costituiti da
due corpi: uno da installare all’interno della proprietà e l’altro (il
motore) all’esterno. Ed è proprio questo motore esterno a creare
le occasioni più frequenti di contenzioso (mentre non esistono
grosse questioni quando si tratta di piccoli apparecchi trasportabili
oppure quando si tratta di apporre dei fori nel vetro delle finestre).
Quando vi sia necessità di installare il motore all’esterno -
di Teresa Pane
Amministratore
particolarmente quando non c’è la possibilità di alloggiare
il motore sulla terrazza ed è quindi necessario installarlo
sui muri perimetrali – la questione diventa complessa.
Diciamo innanzitutto che se il divieto di installazione è posto dal
regolamento condominiale la questione è risolta in partenza: le
macchine non possono essere installate.
Se il regolamento nulla prevede in merito di specifico, diciamo che
di norma l’installazione del corpo motore in facciata in genere
non crea particolari problemi di statica e sicurezza, ma può creare
questioni in tema di estetica dell’edificio. Per questo è opportuno che l’interessato all’installazione dell’impianto sottoponga
preventivamente il progetto all’amministratore e all’assemblea
condominiale.
Il fatto è che il decoro architettonico non è materia di cui l’assemblea possa disporre a maggioranza. Il diritto alla integrità del
decoro appartiene, infatti, a ciascun condomino, prima ancora
che alla collettività condominiale.
Il che sta a significare che le decisioni dell’assemblea - favorevoli
o contrarie all’installazione del climatizzatore individuale - non
possano essere considerate ultimative. Tant’è vero che, incaso di
decisione favorevole, il condomino che sia ostile alla installazione
delle macchine può comunque rivolgersi all’autorità giudiziaria per chiedere il ripristino e l’eliminazione del corpo esterno
ritenuto antiestetico, ovvero promuovere un ricorso contro la
delibera assembleare.
Allo stesso modo, quando la delibera assembleare è sfavorevole
all’installazione dell’impianto, il condomino interessato può comunque dar corso all’opera, invocando l’articolo 1102 del Codice
civile. In questo caso, però, i lavori saranno eseguiti a suo rischio e
pericolo (si tenga tra l’altro presente che l’azione del condomino,a
tutela del decoro architettonico, è imprescrittibile).
Altro limite all’installazione di un impianto di climatizzazione è
rappresentato dal rispetto delle distanze in verticali o in appiombo, di cui all’articolo 907 del Codice civile. Secondo questa
norma, se si vuole appoggiare la nuova costruzione al muro in cui
esistono vedute dirette od oblique, essa deve arrestarsi almeno a
tre metri sotto la loro soglia.
Il contenzioso sul punto è tuttavia assai meno consistente e può
riguardare i condomini dei piani soprastanti per la violazione della
distanza di 3 metri in verticale misurati dalla soglia della finestra
o dei terrazzi del piano superiore.
A questo proposito si tenga presente che, agli effetti del rispetto
delle distanze verticali, per costruzione deve intendersi non solo
il manufatto in mattoni e cemento, ma qualsiasi opera di qualsiasi
specie che ostacoli l’esercizio della veduta (si vedano, ad esempio,
le sentenze della Cassazione del 17/05/1955, n. 1445 e del
22/11/1955, n. 12907). Infine, tra le altre cautele che devono
essere tenute in considerazione in vista dell’installazione del
climatizzatore, rientrano anche quelle relative alle immissioni di
rumore a norma dell’articolo 844 del Codice
civile e quelle relative allo stillicidio della condensa.