100% Fitness Mag - Anno IV Settembre 2010 | Page 78
lifestyle
vivere in condominio
TELECAMERE: OCCHIO O SPIA?
Domanda:
Nella prossima riunione di condominio vorrei inserire all’ordine del giorno l’installazione di una telecamera digitale di controllo nell’androne del condominio. Mi sapreste dire se è una cosa lecita nel senso che
si può installare o và contro le norme sulla privacy? In proposito e nel caso in cui l’assemblea approvi tale
punto all’odg devo prendere delle precauzioni particolari al fine di evitare che poi dei condomini mi creino
problemi sempre sulla privacy? ( Mario B. – Meta)
Risponde
Teresa Pane
Amministratore
Per quesiti o dubbi sul
“ Vivere in Condominio”
scrivere a
[email protected]
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Iniziamo col dire che ’installazione di telecamere
è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire.
Gli impianti di videosorveglianza devono essere
attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili. La proliferazione di questi sistemi
rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini. L’eventuale conservazione delle
immagini deve essere sempre limitata nel tempo e
i cittadini devono sapere sempre e comunque se
un’area è sottoposta a videosorveglianza.
Per proporre un uso ponderato ed efficace della
videosorveglianza, l’Autorità Garante ha deciso
di intervenire con nuove regole che riguardano il
settore pubblico e quello privato. Numerosi sono
stati i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla
legge di apparecchiature che rilevano immagini e
suoni relative a persone identificabili. Il diritto alla
protezione dei dati personali non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza
e l’accertamento degli illeciti. L’installazione di
sistemi di videosorveglianza non deve però violare
la privacy dei cittadini e deve essere conforme al
recente Codice in materia di dati personali.
Il Garante della privacy riguardo l’installazione di
vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli
condòmini all’interno di edifici in condominio e
loro pertinenze (es. posti auto, box), ha precisato
che l’impiego di tali sistemi, pur non rientrando
nell’ambito di applicazione delle disposizioni del
Codice, a meno che i dati siano comunicati sistematicamente o diffusi (art. 5, comma 3, del Codice), richiede comunque l’adozione di cautele a
tutela dei terzi. In particolare, l’angolo visuale delle
riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli
spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio
antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registra-
zione di immagini relative ad aree comuni (cortili,
pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini; ciò, anche al
fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze
illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.).
Il Codice si applica, invece, in caso di installazione
di sistemi di ripresa di aree condominiali da parte
di più proprietari o condòmini oppure ad iniziativa di un condominio o della relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence
o multiproprietà). In questi casi, l’installazione di
impianti è ammissibile a condizione che ricorrano
determinate finalità, quali l’esigenza di preservare
la sicurezza di persone e la tutela di beni in presenza di concrete situazioni di pericolo (di regola
costituite da illeciti già verificatisi); la valutazione
di proporzionalità, da effettuare anche nei casi di
utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che
non prevedano la registrazione dei dati, va effettuata in rapporto ad altre misure già adottate o che
è possibile adottare (es. sistemi comuni di allarme,
blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici).
Un caso particolarmente delicato ha riguardato
l’installazione da parte di un condominio di un impianto di videosorveglianza finalizzato a garantire
la sicurezza dei condòmini in seguito ad un grave
delitto verificatosi in uno stabile vicino. L’Autorità
ha ritenuto che, nel caso di specie, trovassero applicazione le prescrizioni e i principi richiamati nel
citato provvedimento del 29 aprile, ed ha invitato
l’amministrazione del condominio a fornire un riscontro dettagliato su finalità e proporzionalità del
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