100% Fitness Mag - Anno IV Settembre 2010 | Page 78

lifestyle vivere in condominio TELECAMERE: OCCHIO O SPIA? Domanda: Nella prossima riunione di condominio vorrei inserire all’ordine del giorno l’installazione di una telecamera digitale di controllo nell’androne del condominio. Mi sapreste dire se è una cosa lecita nel senso che si può installare o và contro le norme sulla privacy? In proposito e nel caso in cui l’assemblea approvi tale punto all’odg devo prendere delle precauzioni particolari al fine di evitare che poi dei condomini mi creino problemi sempre sulla privacy? ( Mario B. – Meta) Risponde Teresa Pane Amministratore Per quesiti o dubbi sul “ Vivere in Condominio” scrivere a [email protected] 78 | 100% Fitness Magazine Iniziamo col dire che ’installazione di telecamere è lecita solo se è proporzionata agli scopi che si intendono perseguire. Gli impianti di videosorveglianza devono essere attivati solo quando altre misure siano insufficienti o inattuabili. La proliferazione di questi sistemi rischia di rendere meno efficace la tutela della sicurezza dei cittadini. L’eventuale conservazione delle immagini deve essere sempre limitata nel tempo e i cittadini devono sapere sempre e comunque se un’area è sottoposta a videosorveglianza. Per proporre un uso ponderato ed efficace della videosorveglianza, l’Autorità Garante ha deciso di intervenire con nuove regole che riguardano il settore pubblico e quello privato. Numerosi sono stati i reclami e le segnalazioni al Garante che lamentano un utilizzo crescente e non conforme alla legge di apparecchiature che rilevano immagini e suoni relative a persone identificabili. Il diritto alla protezione dei dati personali non pregiudica l’adozione di misure efficaci per garantire la sicurezza e l’accertamento degli illeciti. L’installazione di sistemi di videosorveglianza non deve però violare la privacy dei cittadini e deve essere conforme al recente Codice in materia di dati personali. Il Garante della privacy riguardo l’installazione di vere e proprie telecamere ad iniziativa di singoli condòmini all’interno di edifici in condominio e loro pertinenze (es. posti auto, box), ha precisato che l’impiego di tali sistemi, pur non rientrando nell’ambito di applicazione delle disposizioni del Codice, a meno che i dati siano comunicati sistematicamente o diffusi (art. 5, comma 3, del Codice), richiede comunque l’adozione di cautele a tutela dei terzi. In particolare, l’angolo visuale delle riprese deve essere rigorosamente limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registra- zione di immagini relative ad aree comuni (cortili, pianerottoli, corridoi, scale, garage comuni) o antistanti l’abitazione di altri condomini; ciò, anche al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.). Il Codice si applica, invece, in caso di installazione di sistemi di ripresa di aree condominiali da parte di più proprietari o condòmini oppure ad iniziativa di un condominio o della relativa amministrazione (comprese le amministrazioni di residence o multiproprietà). In questi casi, l’installazione di impianti è ammissibile a condizione che ricorrano determinate finalità, quali l’esigenza di preservare la sicurezza di persone e la tutela di beni in presenza di concrete situazioni di pericolo (di regola costituite da illeciti già verificatisi); la valutazione di proporzionalità, da effettuare anche nei casi di utilizzazione di sistemi di videosorveglianza che non prevedano la registrazione dei dati, va effettuata in rapporto ad altre misure già adottate o che è possibile adottare (es. sistemi comuni di allarme, blindatura o protezione rinforzata di porte e portoni, cancelli automatici). Un caso particolarmente delicato ha riguardato l’installazione da parte di un condominio di un impianto di videosorveglianza finalizzato a garantire la sicurezza dei condòmini in seguito ad un grave delitto verificatosi in uno stabile vicino. L’Autorità ha ritenuto che, nel caso di specie, trovassero applicazione le prescrizioni e i principi richiamati nel citato provvedimento del 29 aprile, ed ha invitato l’amministrazione del condominio a fornire un riscontro dettagliato su finalità e proporzionalità del trattamento, tempi di c ۜ