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vivere in condominio
POLIZZA? SI, GRAZIE, E’ MEGLIO!
Domanda:
Il Condominio in cui abito non ha mai avuto una polizza assicurativa. Il nuovo amministratore ha inserito all’ordine del giorno l’esame di preventivi per sottoscriverne una. Io non credo
che sia una cosa necessaria e non intendo partecipare alle spese. E’ obbligatoria?
Ogni condominio, solitamente,
è dotato di un’assicurazione per
coprire i danni che possono essere causati dall’immobile condominiale e dai suoi impianti.
Si è detto solitamente poiché la
legge non impone alcun obbligo
in merito.
Vale quindi la pena domandarsi:
-Chi può decidere la sottoscrizione
di un contratto?
Risponde
-Quali sono i rischi che una polizza copre?
Teresa Pane
Amministratore
-Chi paga la spesa e come dovrà
essere ripartita?
Per quesiti o dubbi sul
La competenza, a decidere la
“ Vivere in Condominio”
scrivere a
stipula del contratto di [email protected] razione, è posta in capo all’assemblea.
Salvo particolari disposizioni contenute nel regolamento di condominio che conferiscano
all’amministratore questo potere, infatti, la giurisprudenza ha
avuto modo di sottolineare che il rappresentante dei condomini
non è legittimato a concludere il contratto d’assicurazione del
fabbricato se non abbia ricevuto la autorizzazione da una deliberazione dell’assemblea dei partecipanti alla comunione. A questa
conclusione deve pervenirsi per la decisiva ed assorbente considerazione che la disposizione dell’art. 1130 c.c., comma 4 obbligando l’amministratore (l’amministratore deve compiere) ad
eseguire gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni
dell’edificio, ha inteso chiaramente riferirsi ai soli atti materiali
(riparazioni di muri portanti, di tetti e lastrici) e giudiziali (azioni
contro comportamenti illeciti posti in essere da terzi) necessari
per la salvaguardia dell’integrità dell’immobile, tra i quali non
può farsi rientrare il contratto d’assicurazione, perché questo non
ha gli scopi conservativi ai quali si riferisce la norma dell’art. 1130
c.c., ma ha come suo unico e diverso fine quello di evitare pregiudizi economici ai proprietari dell’edificio danneggiato (così Cass.
3 aprile 2007 n. 8233).
In sostanza, dunque, l’amministratore di condominio, quale legale
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rappresentante di condomini in relazione alle parti comuni dello
stabile, avrà il potere di sottoscrivere il contratto di assicurazione
solo se autorizzato dall’assemblea.
Si tratterà in questo caso di un potere-dovere in quanto, per
espressa previsione di legge (art. 1130, n. 1, c.c.), l’amministratore
è tenuto a dare esecuzione alle deliberazioni assembleari.
Chiarito ciò è consequenziale domandarsi: con quali maggioranze l’assemblea può deliberare, legittimamente, che il condominio
debba dotarsi di un’assicurazione?
In assenza di precise disposizioni legislative in materia, è opinione
comune che sia sufficiente la maggioranza prevista per gli interventi ordinari e quindi, in seconda convocazione, un terzo dei
partecipanti al condominio ed un terzo dei millesimi.
Non esiste un contenuto minimo imposto dalla legge per questo
genere di contratti di assicurazione.
Solitamente la polizza base comprende i rischi per incendio e distruzione delle parti comuni oltre alla responsabilità civile verso
terzi.
Ad ogni modo quella del contenuto della polizza sarà materia di
discussione per l’assemblea in relazione alle necessità di ogni singola compagine condominiale.
E’ sempre consigliabile far fare più preventivi differenziati non
solo per compagnia ma anche per tipo copertura per avere un
quadro della situazione completo.
La spesa che dovrà essere affrontata, il così detto premio assicurativo, è un costo che, salvo diversa convenzione, grava sempre sul
proprietario dell’unità immobiliare.
Tra i vari condomini, poi, in assenza di specifica pattuizione sul
punto, il costo dovrà essere ripartito sulla base di millesimi di proprietà ( Tabella generale) trattandosi di spesa rientrante tra quelle
indicate dall’art. 1123 c.c.
Bene dunque ha fatto il suo amministratore a porre la questione al
vaglio dell’Assemblea ed a richiedere la presentazione di più preventivi in quanto egli non ha il potere di decidere di sua volontà,
a meno che questo potere non gli sia conferito espressamente dal
regolamento di condominio. La decisione dell’assemblea adottata
con le maggioranze previste dalla legge, di cui abbiamo sopra parlato, sarà obbligatoria per tutti i condomini seppure dissenzienti,
secondo il democratico principio del voto che regge tutta la materia del vivere in Condominio. Alla prossima!