100% Fitness Mag - Anno IV Febbraio 2010 | Page 68

lifestyle di Teresa Pane vivere in condominio Amministratore di condominio Punto Casa Tel. 393 2121444 Il Regolamento di Condominio: E’ LEGGE! N el momento in cui si costituisce un condomìnio, i vari proprietari, titolari di una quota piena ed esclusiva, divengono nel contempo titolari di parti e cose comuni ed indivise. Da ciò nasce l’esigenza di regole per disciplinare non solo l’uso dei beni comuni, ma anche i rapporti patrimoniali dei comproprietari. È possibile affermare che in realtà il regolamento condominiale è la legge interna del condominio, così come lo statuto lo è per le società. Possiamo trovarci di fronte ad una triplice eventualità: 1. Esistenza di un regolamento approvato a maggioranza dall’Assemblea condominiale; 2. Esistenza di un regolamento contrattuale; 3. Mancanza di un regolamento condominiale. Circa il primo punto bisogna dire che il regolamento può essere stato formato volontariamente dall’Assemblea con l’intervento favorevole della maggioranza prevista dal 2° comma dell’art 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, cioè 501 millesimi). In questo caso il regolamento prende il nome di Regolamento Assembleare o di regolamento approvato a maggioranza. Nel secondo caso si parla di Regolamento contrattuale quando esso è predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio o dal costruttore ed è accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e trascritto nei registri immobiliari vincolando tutti i successivi acquirenti.Tali vincoli non riguardano solo le clausole che disciplinano l’uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche quelle che limitano i poteri e le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive. Nella terza ipotesi si deve distinguere tra un condomìnio composto da più di dieci condomini e condomìnio che non supera detto numero. Infatti solo sei i condomini sono più di dieci il regolamento è obbligatorio ai sensi dell’art. 1138 c.c., il quale statuisce, per converso la mera facoltatività dell’adozione del regolamento condominiale nel caso che i condomini siano inferiori a undici. MODIFICHE: nel caso del regolamento approvato a maggioranza, ogni condomino può prendere l’iniziativa, a norma dello stesso art.1138 c.c., per la revisione del regolamento esistente, richiedendo all’amministratore di porne la discussione Ogni giovedì in edicola 68 | 100% Fitness Magazine all’ordine del giorno della successiva assemblea. Le modifiche devono sempre essere approvate con la maggioranza di cui al 2° comma del citato art. 1136 c.c. Più complessa è la modifica del regolamento contrattuale. Si può dire innanzitutto che l’Assemblea può in ogni tempo deliberare con la maggioranza prevista dal 2° comma dell’art.1136 c.c., su materie non disciplinate dal regolamento condominiale contrattua