100% Fitness Mag - Anno IV Febbraio 2010 | Page 68
lifestyle
di Teresa Pane
vivere in condominio
Amministratore di condominio
Punto Casa
Tel. 393 2121444
Il Regolamento di Condominio:
E’ LEGGE!
N
el momento in cui si costituisce un condomìnio,
i vari proprietari, titolari di una quota piena ed
esclusiva, divengono nel contempo titolari di
parti e cose comuni ed indivise.
Da ciò nasce l’esigenza di regole per disciplinare non solo l’uso
dei beni comuni, ma anche i rapporti patrimoniali dei comproprietari. È possibile affermare che in realtà il regolamento
condominiale è la legge interna del condominio, così come lo
statuto lo è per le società. Possiamo trovarci di fronte ad una
triplice eventualità:
1. Esistenza di un regolamento approvato a maggioranza
dall’Assemblea condominiale;
2. Esistenza di un regolamento contrattuale;
3. Mancanza di un regolamento condominiale.
Circa il primo punto bisogna dire che il regolamento può essere stato formato volontariamente dall’Assemblea con l’intervento favorevole della maggioranza prevista dal 2° comma
dell’art 1136 c.c. (maggioranza degli intervenuti e almeno la
metà del valore dell’edificio, cioè 501 millesimi). In questo
caso il regolamento prende il nome di Regolamento Assembleare o di regolamento approvato a maggioranza.
Nel secondo caso si parla di Regolamento contrattuale quando
esso è predisposto dall’originario unico proprietario dell’intero edificio o dal costruttore ed è accettato dagli iniziali acquirenti dei singoli piani e trascritto nei registri immobiliari vincolando tutti i successivi acquirenti.Tali vincoli non riguardano
solo le clausole che disciplinano l’uso e il godimento dei servizi e delle parti comuni, ma anche quelle che limitano i poteri e
le facoltà dei singoli condomini sulle loro proprietà esclusive.
Nella terza ipotesi si deve distinguere tra un condomìnio composto da più di dieci condomini e condomìnio che non supera
detto numero. Infatti solo sei i condomini sono più di dieci il
regolamento è obbligatorio ai sensi dell’art. 1138 c.c., il quale
statuisce, per converso la mera facoltatività dell’adozione del
regolamento condominiale nel caso che i condomini siano inferiori a undici.
MODIFICHE: nel caso del regolamento approvato a maggioranza, ogni condomino può prendere l’iniziativa, a norma
dello stesso art.1138 c.c., per la revisione del regolamento esistente, richiedendo all’amministratore di porne la discussione
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all’ordine del giorno della successiva assemblea. Le modifiche
devono sempre essere approvate con la maggioranza di cui al
2° comma del citato art. 1136 c.c.
Più complessa è la modifica del regolamento contrattuale. Si
può dire innanzitutto che l’Assemblea può in ogni tempo deliberare con la maggioranza prevista dal 2° comma dell’art.1136
c.c., su materie non disciplinate dal regolamento condominiale
contrattua